4. Concetto di efficienza energetica
Il primo shock petrolifero del 1973 ha introdotto il concetto di
efficienza energetica nell’agenda politica dei paesi occidentali
Tradizionalmente, il concetto di efficienza energetica è definito
come “l’uso di minore energia per l’erogazione dello stesso
servizio” oppure “l’effetto di generare più servizi con l’impiego
dello stesso ammontare di energia” (Ryan and Campbell, 2012).
L’efficienza energetica può essere implementata intervenendo
nel modo di fornire e di utilizzare l’energia
5. Effetti azioni di efficienza energetica a livello mondiale:
tutti i settori, 11 paesi IEA
Fonte: IEA indicators, 2008
6. Efficienza energetica: ruolo cruciale
Efficienza Energetica gioca un ruolo importante non solo
per quanto riguarda la sicurezza nell’approvigionamento
energetico, ma anche per raggiungere obiettivi
economici e ambientali (IEA, 2008).
Benefici multipli associati all’efficienza energetica
7. Benefici associati all’efficienza energetica
Misure di
efficienza
energetica
Creazione
posti di
lavoro
Benefici
sanitari e
sociali
Incremento
valore beni
Impatti
macroeco
nomici
Risparmio
energetico
Spesa
pubblica
Benefici
per
fornitori
di energia
Gestione
delle
risorse
Obiettivi
di
sviluppo
Prezzi
Energia
Mitigazione
cambiament
o climatico
Produttività
industriale
Sicurezza
nell’approv
vigionamen
to
energetico
Riduzione
della
povertà
Surplus per
consumator
e
Fonte: Ryan and Campbell, 2012
8. Diverse tipologie di benefici associati all’efficienza
energetica
• Riduzione emissioni GHG
• Prezzi energia contenuti
• Gestione efficiente delle risorse naturali
• Obiettivi di sviluppo
Internazionali
• Creazione posti di lavoro
• Riduzione spesa pubblica collegata ai consumi energetici
• Sicurezza nell’approvvigionamento energetico
• Effetti macroeconomici
Nazionali
• Produttività industriale e competitività
• Benefici per fornitori energia e per infrastrutture
• Incremento valore beni
Settoriali
• Salute e benessere
• Riduzione della povertà
• Incremento del reddito disponibile
Individuali
Fonte: Ryan and Campbell, 2012
9. Un esempio: isolamento di un edificio
•Riduzione emissioni GHG
•Riduzione prezzi energiaInternazionali
•Riduzione domanda energia e riduzione prezzi
energia locali
•Riduzione spesa pubblica per sanità
•Sicurezza nell’approvvigionamento energetico
•Potenziale incremento dei posti di lavoro
Nazionali
•Incremento del valore dell’immobile in caso di
vendita
•Posti di lavoro per installazione e produzione di
pannelli isolanti
•Maggiore facilità di gestione dei consumi da
parte del fornitore di energia
Settoriali
•Riduzione costi bolletta
•Incremento di reddito disponibile
•Ambiente più caldo, asciutto e confortevole
•Miglioramento della salute
Individuali
Fonte: Ryan and Campbell, 2012
10. Effetto rimbalzo (Rebound Effect)
Si parla di effetto rimbalzo (diretto o indiretto) quando
una parte o tutto il risparmio energetico atteso
dall’implementazione delle misure di efficienza
energetica non si manifesta a causa di un incremento
della domanda di energia e di altri servizi.
Molti studi confermano l’esistenza di tale effetto ma
non ci sono evidenze che dimostrino che azzeri i
benefici associati all’implementazione dell’efficienza
energetica
18. Settore dell’edilizia
Il settore dell’edilizia è uno dei maggiori attori nello sviluppo
socio-economico di una nazione e può giocare un ruolo cruciale
nell’implementazione dell’efficienza energetica e in generale
nella riduzione degli impatti ambientali per contribuire allo
sviluppo sostenibile attraverso la transizione a una economia a
ridotte emissioni di CO2
Nell’UE utilizza il 40% dell’energia, produce circa il 10% del PIL,
14.8 milioni di posti di lavoro e nel 2007 era costituito da 3.1
milioni di imprese (DFIU, 2010).
19. Interazioni tra gli stakeholders del settore dell’edilizia
Fonte: Rielaborazione da WBSCD, 2008
22. Consumi in edilizia
Costruzione di un appartamento: 5 Tep
Consumi di un appartamento per il solo riscaldamento: 1 Tep/anno, da
cui in 50 anni (vita economica utile): 50 Tep
Vs
25 Tep (appartamento isolato)
10 Tep (appartamento passivo)
Costi di esercizio pesano molto di più di quelli di costruzione
Fonte: Libro bianco ENEA-F.IN.CO.
23. Contesto italiano: ripartizione edifici per epoca di
costruzione
Quasi il 70% degli edifici è stato realizzato prima che fosse introdotta
qualsiasi norma sull’efficienza energetica in edilizia e ¼ del patrimonio
edilizio non ha mai subito un intervento di manutenzione o
riqualificazione
Fonte: ISTAT e Agenzia del Territorio
29. Esempio di Carbon neutral house energy
Risparmiare energia:
La progettazione
L’isolamento
La distribuzione
termica
Il trattamento dell’aria
Il recupero e
trattamento dell’acqua
Integrare tecnologie:
Automazione e controllo
Information Technology
La gestione dell’energia
Gli elettrodomestici
L’illuminazione
Gli arredi
Produrre energia
rinnovabile: La
pompa di calore
geotermica
I pannelli fotovoltaici
I pannelli solari termici
e l’acqua calda subito
I tubi solari
30. Esempio di Carbon neutral house energy
http://www.youtube.com/watch?v=yO3E8vrb_tQ
32. Direttiva 2002/91/CE (EPBD)
Art. 3 SM applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di
calcolo del rendimento energetico degli edifici
Art. 4 SM devono istituire i requisiti minimi di rendimento energetico
per gli edifici, tenendo conto del clima interno dell’edificio,
destinazione d’uso dell’edificio e della sua età
Art. 5 Requisiti minimi per nuovi edifici con metratura utile totale
superiore ai 1000 mq in cui tenere conto dei risparmi derivanti da
sistemi da fonti energetiche rinnovabili, ecc.
Art. 6 Requisiti minimi per edifici esistenti che subiscono
ristrutturazioni importanti, con metratura utile totale superiore ai
1000 mq
33. Direttiva 2002/91/CE (EPBD)
Art. 7
-SM provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o
locazione di un edificio, sia messo a disposizione del
proprietario/acquirente/locatario l’attestato di certificazione
energetica (durata 10 anni).
-SM devono adottare misure per garantire che edifici pubblici con
metratura utile totale superiore ai 1000 mq espongano l’attestato di
certificazione energetica
Art. 8 SM devono adottare misure necessarie per prescrivere ispezioni
periodiche delle caldaie con tempistiche differenti a seconda della
potenza e per fornire all’utenza una consulenza per la sostituzione
delle caldaie
34. Direttiva 2002/91/CE (EPBD)
Art. 9 SM devono adottare misure necessarie per prescrivere ispezioni
periodiche ed eventuale consulenza su possibili miglioramenti dei
sistemi di condizionamento d’aria con potenza nominale superiore ai
12 kW
Art. 10 SM garantiscono che certificazioni e raccomandazioni per
miglioramento caldaie e sistemi di condizionamento siano fatte da
esperti indipendenti e qualificati
35. Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
Art. 3 SM devono applicare a livello nazionale e regionale una
metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
secondo le indicazioni contenute nell’allegato I. La prestazione
energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di
energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le
varie esigenze legate ad un uso normale dell’edificio e corrisponde al
fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento
(energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di
mantenere la temperatura desiderata dell’edificio e coprire il
fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.
36. Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
Art. 4 SM devono adottare misure necessarie per fissare requisiti
minimi di prestazione energetica per gli edifici/unità immobiliari in
modo da raggiungere i livelli ottimali in funzione dei costi. Requisiti
devono tenere conto delle differenze tra edifici nuovi ed esistenti.
Requisiti da rivedere almeno ogni 5 anni.
Art. 8 SM devono stabilire requisiti di impianto relativi al
rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle
dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti
tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti, ma anche per
nuove costruzioni.
37. Art. 9 SM provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli
edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e b) a
partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati
da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia
quasi zero.
Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero.
Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
38. Art. 11 SM adottano le misure necessarie per l’istituzione di un
sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di
prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un
edificio, i valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione
energetica e le raccomandazioni per il miglioramento efficace o
ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica
dell’edificio/unità immobiliare. Attestato dura 10 anni.
Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
39. Art. 12 L’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato: a)
per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un
nuovo locatario; e b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di
oltre 500 mq è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata
dal pubblico (Dal 9 luglio 2015 si abbassa a 250 mq).
In caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità
immobiliari, l’attestato di prestazione energetica deve essere
mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato
all’acquirente o al nuovo locatario.
Art. 14 Ispezione impianto di riscaldamento
Art. 15 Ispezione impianti di condizionamento d’aria
Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
40. Art. 17 SM garantiscono che la certificazione della prestazione
energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da
esperti qualificati e/o accreditati. SM provvedono affinché siano
messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati
di esperti qualificati e/o accreditati.
Art. 18 SM provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo
indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di
ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.
Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)
41. COM (2010) 2020 Europa 2020 - una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai
livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le condizioni necessarie, portare
al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo
finale di energia e migliorare del 20% l'efficienza energetica
20% di fonti rinnovabili di energia e del 20% per quanto riguarda
l'efficienza energetica possono produrre più di 1 milione di posti di
lavoro
42. COM (2010) 2020 Europa 2020 - una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
adottare e attuare un piano d'azione riveduto in materia di efficienza
energetica e promuovere un programma sostanziale per l'uso efficiente
delle risorse (in favore delle PMI e delle famiglie) utilizzando i fondi
strutturali e gli altri fondi per mobilitare nuovi finanziamenti mediante
modelli esistenti di programmi innovativi d'investimento di particolare
successo, in modo da far evolvere i modelli di consumo e di produzione
utilizzare la normativa, gli standard di rendimento per gli edifici e gli
strumenti basati sul mercato, come la fiscalità, le sovvenzioni e gli
appalti, per ridurre l'uso dell'energia e delle risorse e utilizzare i fondi
strutturali per investire nell'efficienza energetica degli edifici pubblici e
in un riciclaggio più efficiente
43. Piano Efficienza Energetica 2011
Incoraggiare il settore dell’edilizia al basso consumo energetico:
1. Implementazione mezzi per ridurre i consumi energetici (in
particolare consumi termici) teleriscaldamento
2. Formare ingegneri, architetti e tecnici
3. Energy Service Company (ESCO) possono fornire un supporto
finanziario alle pubbliche amministrazioni ma anche ai soggetti
privati
44. Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
Art. 3 Ciascun SM stabilisce un obiettivo nazionale di efficienza energetica,
basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia
primaria o finale o sull'intensità energetica. Entro il 30 giugno 2014 la
Commissione valuta i progressi compiuti.
Art. 5
-Ciascuno SM garantisce che dal 1 gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta
utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio
governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare
almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in
applicazione della direttiva 2010/31/UE.
-Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un
inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una
superficie coperta utile totale superiore a 500 m 2 e, a partire dal 9 luglio 2015,
superiore a 250 m 2 , ad eccezione degli edifici
45. Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
Art. 5
SM incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli
organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:
a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un
piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di
risparmio energetico e di efficienza energetica;
b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel
quadro dell'attuazione di detto piano;
c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di
rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a
mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
46. Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
Art. 6
-SM provvedono affinché il governo centrale acquisti
esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza
energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-
efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità,
l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza
- SM incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e
locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi
centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad
alta efficienza energetica
47. Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
Art. 14
-Entro il 31 dicembre 2015 SM effettuano e notificano alla
Commissione una valutazione globale del potenziale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Indagine da
aggiornare ogni 5 anni.
-SM adottano politiche che incoraggiano a prendere in
considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito
nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti,
in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento
48. Regolamento Europeo 244 /2012
Integra Direttiva 2010/31/CE
Istituisce un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei
livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
comparazione delle misure di efficienza energetica, delle misure
che incorporano l’energia da fonti rinnovabili e dei
pacchetti/varianti di tali misure, sulla base della prestazione
energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione,
tenendo conto dell’edificio di riferimento.
51. Stato dell’arte della normativa UE-27
Visione preliminare della struttura normativa nazionale di ciascun
SM per valutare l’omogeneità dell’approccio secondo 3 aspetti
strategici:
1.Sviluppo e integrazione delle tecnologie per l’efficienza
energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
2.Valorizzazione economica dei benefici connessi alle misure di
risparmio energetico
3.Miglioramento continuo delle prestazioni energetiche degli
edifici per raggiungere l’obiettivo degli edifici a “energia quasi
zero”
52. Metodologia
Questionario online e review della letteratura e della normativa (Dicembre 2011 –
Luglio 2012)
47 rispondenti (169 esperti del mondo accademico e delle amministrazioni
pubbliche)
27 SM sono stati divisi in 4 macroregioni:
-Est Europa (EE): Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia,
Romania e Repubblica Slovacca
-Nord Europa (NE): Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Regno Unito
-Sud Europa (SE): Cipro, Grecia, Italia, Malta, Spagna, Portogallo, Slovenia
-Ovest Europa (OE): Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
53.
54. Risultati
Visione globale
Quasi tutti i paesi UE (eccetto Repubblica Ceca (EE), Malta (SE) e Belgio (WE))
hanno adottato almeno uno degli strumenti normativi e di policy analizzati
Tutti i paesi devono rafforzare l’integrazione delle 3 dimensioni analizzate
integrazione tra obiettivi di efficienza energetica e sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili, valorizzazione economica delle prestazioni energetiche
e gli edifici a “energia quasi zero”
Visione eterogenea 1. Differente responsabilità normativa per le prestazioni
energetiche degli edifici, 2. Modelli tradizionali per la normativa nel settore
dell’edilizia, 3. Caratteristiche dei paesi e 4. Maturità nell’implementazione
delle misure di efficienza energetica
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544212009188
56. Un po’ di storia….
Legge 373/1976 “Norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici” isolamento termico
minimo necessario
Legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”:
57. Legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”:
-Principio della certificazione energetica degli edifici
-Obbligo per Province e Comuni con più di 40.000 ab. di effettuare controlli periodici per
verificare osservanza norme sul rendimento di combustione degli impianti termici
-Stabilito, in linea di principio, l’obbligo per gli edifici pubblici e privati di essere progettati
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed
elettrica secondo il principio della best available technologies
-Impianti di riscaldamento in edifici di nuova costruzione progettati per consentire
adozione di meccanismi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare
-Pubbliche Amministrazioni ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili
obbligo di soddisfare fabbisogno energetico degli edifici pubblici con fonti rinnovabili salvo
impedimenti tecnici
-Nomina Energy Manager per Pubbliche Amministrazioni con consumi energetici superiori
a 1000 TEP
59. Attuazione della Legge 10/1991
D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia…”:
-Classificazione climatica dei comuni italiani profilo standard temperature
esterne + periodo e durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento
-Classificazione generale degli edifici per categorie per destinazione d’uso
-Temperatura massima consentita per tipologia di edificio
-Rendimento minimo per impianti termici e generatori di calore e relativo
meccanismo di verifica periodica
D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999 “Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia”.
60. Zone climatiche
(DPR 412 del
26/08/1993)
I gradi-giorno di una località si
calcolano come la somma, estesa a
tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, delle
sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell’ambiente,
convenzionalmente fissata a 20°C, e
la temperatura media esterna
giornaliera
61. Dopo DPR 412 e 551 ancora molta fatica da fare….
64. Nuova fase
D.lgs. 192/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE”, prevedeva
l’emanazione:
1.Regolamento definitorio delle metodologie di calcolo e dei requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici, sin dalla fase di progettazione FATTO con ritardo (DPR 59
del 12/09/2009)
2.DM per linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici FATTO con ritardo (DM del 26 giugno 2009)
3.Regolamento con criteri di riconoscimento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti/organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di
climatizzazione Interventi regionali con creazione di panorama
frammentato
65. D.lgs. 311/2006 integra e modifica in parte il D.lgs. 192/2005:
-Obbligo di certificazione energetica dal 1° luglio 2007 per edifici
esistenti superiori ai 1000 mq e dal 1° luglio 2008 a tutti gli edifici,
mentre dal 1° luglio 2009 anche alle singole unità immobiliari nel caso
di trasferimento della proprietà
-Metodologia per calcolo delle prestazioni energetiche
-Ispezioni da effettuare per gli impianti di climatizzazione
-Sensibilizzazione dei cittadini per l’uso razionale dell’energia
66. DM del 26 giugno 2009 – Linee guida per la certificazione energetica degli
edifici:
Attestato energetico dura max 10 anni, rinnovo automatico se edificio rispetta
normativa nazionale
Prestazioni energetiche classificate con scala (da +A a G)
Classe C minima per riscaldamento invernale dal 1° Gennaio 2010 per nuovi
edifici
No stabilite sanzioni in caso di compravendite senza attestato energetico
Nel caso di vendita di edifici esistenti, autodichiarazione per classe G
(completamente inefficiente) modificata da DM del 22 novembre 2012 !!
Si applica nelle regioni sprovviste di normativa specifica, mentre gli altri Enti
devono avvicinarsi gradualmente alle Linee guida nazionali
67. DPR 59/2009 attua art.4 c.1 lett. A) e b) del D.lgs. 192/2005, introducendo le
seguenti novità:
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche che dovranno far riferimento
alle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2;
valori limite per le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo suddivisi
per tipologia di edificio e zona climatica;
prescrizioni più restrittive per edifici pubblici o ad uso pubblico;
verifica della massa superficiale delle pareti e introduzione della trasmittanza
termica periodica;
uso di sistemi filtranti e schermature solari dove possibile per limitare i fabbisogni
di energia per la climatizzazione estiva;
Introduzione dell’obbligo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
e termica;
Limiti per la decentralizzazione degli impianti di riscaldamento e passaggio alla
contabilizzazione del calore
68. D.lgs. 115/2008 attua Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici. In particolare:
definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale
dell'energia;
crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi
energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica
agli utenti finali;
Nel settore dell’edilizia introduce “prime” indicazioni sulla:
- metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici (UNI/TS 11300)
- figura del certificatore energetico
69. D.lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione del’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”:
Art. 11 Stabilisce gli obblighi di installazione di fonti rinnovabili
per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle abitazioni.
Allegato 3: Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti
percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013; (superato)
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017.
70. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati
sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo
la seguente formula:
P = S/K
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un
coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012
al 31 dicembre 2013; (superato)
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017
Gli obblighi indicati sopra sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici!
71. DPR 15 febbraio 2013 stabilisce:
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti
di ispezione degli impianti di climatizzazione.
Regioni e Province provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti
termici b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello
relativo agli attestati di prestazione energetica c) promuovere programmi per la
qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici d) promuovere campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini
72. Ultimi sviluppi…..
Decreto Legge 63/2013, coordinato con Legge di conversione
90/2013
Recepisce Direttiva 2010/31/CE:
-Introduce l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di
locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata (Attestazione
di Prestazione Energetica - APE), pena la nullità dei contratti stessi DM
definiranno criteri di calcolo della prestazione energetica entro gennaio 2014, fino a
quel momento varranno modalità di calcolo in DPR 59/2009 o quelle stabilite da
Regioni
-Entro il 30/6/2014 definizione "piano d`azione" destinato ad aumentare il numero
di edifici ad energia "quasi zero"
-dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad
energia "quasi zero"; dal 1/1/2021 dovranno esserlo TUTTI gli edifici di nuova
costruzione
73. Ultimi sviluppi…..
Decreto Legge 63/2013, coordinato con Legge di conversione
90/2013
Proroga delle detrazioni (la cui aliquota viene innalzata al 65%) per tutti gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici al 31 dicembre 2013 (per i
privati) e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30
giugno 2014.
74. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Documento che certifica la prestazione energetica -ovvero il
fabbisogno energetico- di un edificio attraverso specifici
descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell`efficienza energetica.
Il fabbisogno energetico dell`edificio e` la quantità annua di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria,
rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell`edificio
(climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda,
ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell`isolamento dell`edificio
e delle caratteristiche degli impianti.
Uno dei dati presenti e` la classe energetica che puo` variare da A+
(classe piu` alta, con consumi piu` bassi) a G (classe piu` bassa, consumi
piu` alti).
75. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni
normative specifiche.
APE può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le
stesse hanno la stessa destinazione d`uso, la stessa situazione al contorno, il
medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo
stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di
climatizzazione estiva.
Vale 10 anni. Da aggiornare ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione
che modifichi la classe energetica dell`edificio o dell`unita` immobiliare.
APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione
importante prima del rilascio del certificato di agibilità.
76. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l`immobile venga ceduto a
terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso
(usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Vale per contratti
posti in essere dal 6 giugno 2013, pena la nullità (il Decreto “Destinazione
Italia” ha sostituito la nullità con sanzioni amministrative)
In caso di compravendita, di trasferimento oneroso di immobili e per nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione, vi è l'obbligo di consegna dell'attestato energetico e l'obbligo di
informativa. (Decreto “Destinazione Italia”)
L'attestato va poi allegato agli atti in caso di compravendita e di
trasferimento oneroso di immobili, e di contratti di nuova locazione che
riguardano interi edifici. Restano esclusi dall'obbligo di allegazione sia i nuovi
contratti di locazione di singole unità immobiliari che quelli non soggetti a
registrazione. (Decreto “Destinazione Italia”)
77. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati
di APE, lo stesso va affisso all`ingresso dell`edificio o comunque in un
luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica
amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c’è
tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).
All'atto di cessione degli immobili pubblici, non sono più necessarie né le
dichiarazioni di conformità catastali e né l'attestato di prestazione
energetica: queste documentazioni potranno essere prodotte
successivamente. (Decreto “Milleproroghe”).
Si può evitare di munirsi di APE se si è in possesso di un attestato
energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validità
rilasciato in conformità alla direttiva 2002/91/CE.
78. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Sanzioni:
-Se il costruttore o il proprietario dell`immobile non ottempera all’obbligo
di dotare l`immobile di attestato di prestazione energetica in caso di nuova
costruzione o di ristrutturazione importante rischia l’addebito di una
sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro.
-Per i proprietari in caso di violazione dell’obbligo di dotare l’immobile
dell’attestato di prestazione energetica si applicano sanzioni da 3.000 a
18.000 euro per la vendita e da 1.000 a 4.000 per l'affitto.
-Per il professionista qualificato a valutare e rilasciare l' APE che non
osservi i criteri e le metodologie indicate, la sanzione è tra 700 e 4.200
euro.
79. Attestazione di Prestazione Energetica (APE)
Sanzioni (continua):
-Per gli annunci immobiliari, sia di privato che di agenzie, l'affissione dei
cartelli e la pubblicazione su giornali e web senza APE comporta
un'ammenda tra i 500 e i 3.000 euro
A seconda dei casi, la sanzione viene comminata dall’ente locale preposto
(comune, provincia autonoma, regione)
82. Diversi approcci normativi
Legge che obbliga interventi
di efficienza energetica,
fonti rinnovabili e
certificazione energetica
Legge che obbliga l’uso di
fonti rinnovabili
Linee guida non prescrittive
Semplici indicazioni per la
promozione delle fonti
rinnovabili
Quadro
normativo
83.
84.
85. Legge che obbliga interventi
di efficienza energetica,
fonti rinnovabili e
certificazione energetica
Val d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Provincia di Trento
Provincia di Bolzano
Emilia Romagna
Puglia
88. Semplici indicazioni per la
promozione delle fonti
rinnovabili
Friuli Venezia
Giulia
Abruzzo
Molise
Basilicata
Sardegna
89. Rendimento energetico degli edifici
Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Provincia di Trento
prevedono:
Limite massimo di trasmittanza termica delle pareti esterne
Percentuale minima di schermatura delle superfici vetrate
Emilia Romagna stabilisce requisiti per prestazioni per la
climatizzazione invernale e il rendimento medio stagionale
dell’impianto termico
Emilia Romagna e Lombardia prevedono obbligo di allacciamento
alla rete di teleriscaldamento se a 1000 m da edificio
90. Rendimento energetico degli edifici
Provincia Autonoma di Bolzano
Dal 2004 certificazione energetica obbligatoria
Definizione valori massimi di fabbisogno di calore annuale per
riscaldamento di nuovi edifici e relative categorie di edifici per
applicazione
Definizione spessore di coibentazione non calcolato nella cubatura
urbanistica
Ottenimento dell’abitabilità per edifici che raggiungono solo
alcune delle classi stabilite dallo standard CasaClima
91. Rendimento energetico degli edifici
Provincia Autonoma di Trento
Dal 1° novembre 2009 requisito minimo di prestazione energetica
per nuovi edifici Classe B e dal 2015 Classe A
Certificazione energetica rilasciata da tecnico qualificato con
corso specifico ed esame
Piemonte incentiva la realizzazione di edifici ad “energia quasi
zero” con contributi in conto capitale (25% dei costi ammissibili)
92. Fonti rinnovabili in edilizia
Lombardia, Provincia di Trento e Liguria prevedono obbligo di
produzione del 50% di acqua calda sanitaria da solare termico o altre
rinnovabili per nuove costruzioni o sostituzione impianto termico.
Piemonte ha l’obbligo del 60%.
Lo stesso obbligo è presente in Umbria e Lazio per ristrutturazioni per
almeno il 20% del volume.
Umbria e Puglia prevedono obbligo di installazione di 1 KW di energia
elettrica da solare fotovoltaico per nuovi edifici e sostituzione
impianto termico. Nel Lazio vale anche per le ristrutturazioni.
93. Fonti rinnovabili in edilizia
Provincia di Trento prevede l’obbligo di produzione di almeno del
20% del fabbisogno elettrico da fonte rinnovabile.
Emilia Romagna prevede:
-obbligo di produzione del 50% di acqua calda sanitaria più 35% di
energia termica (dal 1° gennaio 2015 si arriva al 50%) da rinnovabili
-obbligo di installazione 1 kW per unita abitativa in aggiunta alla
potenza installata basata sulla grandezza della superficie dell’edificio
stabilita dal Decreto 28/2011
94. Controlli e sanzioni
Lombardia, Liguria e Piemonte prevedono ammende per costruttori
degli immobili che consegnino la certificazione energetica al
proprietario e per il certificatore che rilascia un attestato non
veritiero o dichiara un falso impedimento all’installazione dei
pannelli solari.
Piemonte prevede sanzioni anche per proprietari che non installano
impianti solari termici o fotovoltaici
95. Certificazione energetica
Sanzioni
Piemonte, Lombardia e Toscana prevedono sanzioni in assenza della
certificazione energetica allegata agli atti di compravendita.
Lombardia prevede sanzione pecuniaria tra 2.500 e 10.000 euro
Toscana non prevede sanzioni pecuniarie ma inserisce fabbricato nella
classe energetica più bassa.
Accreditamento soggetti certificatori
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Valle d’Aosta, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano hanno
adottato norme per l’accreditamento dei certificatori, ma con modalità
diverse
96. Certificazione energetica
Sistema di certificazione
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano,
Puglia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta hanno definito sistemi di
certificazione volontaria non solo energetica
Controlli
Provincia di Trento, Provincia di Bolzano e Lombardia prevedono
controlli su tutti gli edifici certificati
Emilia Romagna e Toscana prevedono controlli di una percentuale
limitata degli edifici certificati, mentre Puglia e Piemonte
prevedono controlli a campione
97. Piano Casa 2 in Sardegna
In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 1 aprile 2009: L.r. del 16
ottobre 2009, n. 4 come mod. da L.r. 21/2011, L.r. 22/2012 e L.r.
28/2013
AMPLIAMENTI
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti
disposizioni normative, interventi di adeguamento e di ampliamento dei
fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla
residenza e di quelli relativi ad attività produttive ed a finalità turistico-
ricettive.
98. Piano Casa 2 in Sardegna
Residenziale
20% della volumetria esistente al 31/03/2009;
30% della volumetria esistente al 31/03/2009 se si riqualifica l’intera unità
immobiliare oggetto dell’intervento, in modo tale da determinare una riduzione di
almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità
immobiliare rientra nei parametri di cui al D.lgs. 192/2005. Nel caso di interventi su
tipologie uni-bifamiliari (su tipologie composte da più unità immobiliari e su tipologie
a schiera) deve conseguirsi anche il miglioramento della qualità architettonica
dell’intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili;
10% della volumetria esistente al 31/03/2009 per gli edifici ad uso residenziale e per
i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica, nei 300 metri dalla linea di
battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, esclusivamente e limitatamente sugli
edifici uni-bifamiliari, senza sopraelevazione, e a condizione che siano finalizzati al
miglioramento della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio e dei valori
paesaggistici del contesto in cui sono inseriti. La proposta di intervento dovrà
ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità
architettonica e paesaggistica.
99. Piano Casa 2 in Sardegna
Non residenziale
Attività produttive:
20% della volumetria esistente al 31/03/2009;
30% della volumetria esistente al 31/03/2009 se si riqualifica l’intera unità
immobiliare oggetto dell’intervento, tale da determinare una riduzione di almeno il
15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’unità immobiliare
rientra nei parametri di cui al D.lgs. 192/2005.
Turistico – Ricettiva:
10% della volumetria esistente al 31/03/2009 se situati in aree extraurbane nella
fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole
minori, con riduzione maggiore del 10% del fabbisogno di energia dell’intero
edificio oppure si dimostri che l’immobile rispetta i parametri del D.lgs. 192/2005 e
si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La proposta di intervento
dovrà ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità
architettonica e paesaggistica. L’incremento volumetrico deve essere destinato a
servizi turistici dell’attività aziendale e senza aumento dei posti letto;
100. Piano Casa 2 in Sardegna
Turistico – Ricettiva:
20% e 30% della volumetria se situati oltre la suddetta fascia e siano previsti
interventi di riqualificazione estesi all’intero edificio tali da determinare il
contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25% del
fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l’immobile rispetti i
parametri di cui al D.lgs. 192/2005 e si consegua il miglioramento della qualità
architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. E’
previsto che il 50% degli incrementi siano destinati a servizi turistico-ricettivi.
101. Piano Casa 2 in Sardegna
INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
Sono consentiti interventi di ampliamento nelle zone omogenee E, anche mediante il
superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e
in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, con aumento del:
10% della volumetria esistente (al 31/03/2009) su immobili destinati ad usi agro-
silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera dai 300
ai 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri e 1000 metri nelle isole
minori; oltre la fascia dei 2000 metri, ovvero 1000 metri nelle isole minori, sono
consentiti nella misura del 20%;
20% della volumetria esistente (al 31/03/2009) nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri
dalla linea di battigia, ridotti rispettivamente a 150 e 1.000 metri nelle isole minori,
degli immobili destinati ad uso residenziale, a condizione che siano previsti interventi
di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento e tali da
determinare una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria
oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al D.lgs.
192/2005, e s.m..
102. Piano Casa 2 in Sardegna
INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
10% della volumetria esistente (al 31/03/2009) per i fabbricati di proprietà
dell’imprenditore agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali, all’interno della fascia
costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, a
condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al
miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico. La proposta
di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione Regionale.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni
previste negli strumenti urbanistici vigenti.
103. Piano Casa 2 in Sardegna
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, senza l'obbligo del rispetto
dell'aspetto, della forma e dell'orientamento dell'edificio originario all'interno del
lotto, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli
strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, su edifici
ultimati entro il 31 dicembre 1989 ad uso residenziale, a servizi connessi alla
residenza ovvero a finalità turistico-ricettive e produttive, con aumento del:
30% a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità
architettonica e tecnologica complessiva e l’efficienza energetica dell’edificio nel
rispetto del D.lgs. 192/2005;
35% nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento
del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici
previsti dal D.lgs. 192/2005.
104. Piano Casa 2 in Sardegna
Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta
a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in
prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-
artistiche è consentito, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e
stipula di apposita convenzione, l’integrale demolizione degli stessi ed il
trasferimento della volumetria preesistente in altra area con destinazione
urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto
gratuitamente al Comune per destinarlo a finalità pubbliche.
In tal caso è concesso un incremento del:
40% in caso di riduzione di almeno il 15% dell’indice di prestazione energetica di cui al
D.lgs. 192/2005;
45% nell’ipotesi di riduzione dell’indice di prestazione energetica di almeno il 20%.
Gli incrementi volumetrici non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad
eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo
incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione
urbanistica compatibile.
105. Piano Casa 2 in Sardegna
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
Sono consentiti, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità
previsti dagli strumenti urbanistici dalle vigenti disposizioni normative regionali, su
edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche, aumenti del:
20% della volumetria esistente;
30% della volumetria esistente nel caso in cui siano previsti interventi di recupero
e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni
attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali ed al
miglioramento della qualità architettonica dell’intero edificio, della sicurezza
strutturale e della accessibilità degli immobili.
Gli incrementi di volumetria non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e
ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole
minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il
relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.
E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso nel rispetto delle disposizioni previste
negli strumenti urbanistici vigenti.
106. Piano Casa 2 in Sardegna
TITOLO ABITATIVO
La denuncia di inizio attività o la concessione edilizia devono essere
presentate improrogabilmente entro il 29/11/2014 e la comunicazione
di fine lavori entro 48 mesi decorrenti dall’ottenimento del relativo
titolo abilitativo.
LIMITAZIONI
Tutti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non possono essere
realizzati:
su edifici privi di titolo abilitativo;
su beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
vincolati ai sensi della parte II del D.lgs. 22 gennaio 2004, n° 42;
su edifici collocati in aree dichiarate ai sensi del PAI di pericolosità idraulica
elevata o meno elevata o a frana elevata o molto elevata, fatta eccezione per la
tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle NTA del Piano
d’Assetto Idrogeologico.
107. Piano Casa 2 in Sardegna
E’ prevista la possibilità di cumulare gli incrementi di volumetria con gli
aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici
comunali e dalle norme di pianificazione regionale.
ONERI CONCESSORI
Per gli interventi di adeguamento e di ampliamento sono previste riduzioni e
aumenti degli oneri di concessione.
Riduzioni:
40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
Aumenti:
60% negli altri casi;
200% nelle ipotesi di ampliamenti di edifici ad uso residenziale situati in zona F
e per gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva situati nella fascia
costiera.
108. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione gli oneri di concessione sono dovuti
nella misura del:
140% per l’incremento volumetrico;
60% per la parte ricostruita.
Sono in ogni caso ridotti del 40% se relativi alla prima abitazione del proprietario o
avente titolo.
Piano Casa 2 in Sardegna
Decorso il termine di 48 mesi decorrenti dall’ottenimento del titolo edilizio previsto
per la comunicazione di fine lavori, il costo di costruzione complessivo dovuto per
l’intervento è aumentato del 50%.
I Comuni possono aver previsto una riduzione ovvero una maggiorazione degli
oneri concessori previsti.
109. Piano Casa 2 in Sardegna: monitoraggio istanze presentate
Da fine ottobre 2009 - periodo di avvio del piano casa – a giugno 2013 le
istanze presentate risultano pari a 21.853.
La Sardegna è, insieme al Veneto, (ad aprile 2013 risultavano circa 55.000
domande), una delle regioni italiane nelle quali lo strumento risulta essere
maggiormente utilizzato.
Fonte: Elaborazione ANCE su
dati Regione Sardegna
110. Piano Casa 2 in Sardegna: monitoraggio istanze presentate
Fonte: Elaborazione ANCE su
dati Regione Sardegna
La legge regionale 28/2013 ha prorogato il Piano Casa fino al 29 novembre
2014
111. In tema di pianificazione energetica sono già stati approvati:
1.il Piano d'Azione Regionale per le Energie Rinnovabili in Sardegna.
Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili. D.G.R.
n.12/21 del 20.3.2012
2.il Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale - PAEER
2013-2020. Documento di indirizzo per migliorare l’efficienza
energetica in Sardegna. D.G.R. n. 49/31 del 26.11.2013
3.lo Studio sulle potenzialità energetiche delle biomasse in
Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche
rinnovabili. D.G.R. n. 50/13 del 3.12.2013
4.il Piano Energetico Ambientale Regionale. Documento
pianificatorio che governa in condizioni dinamiche lo sviluppo del
sistema energetico regionale. D.G.R. n. 4/3 del 5.2.2014
Pianificazione energetica in Sardegna
112. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale – PAEER
Sardegna 2013-2020
Scopi del PAEER:
Programmare misure e azioni in materia di efficienza energetica
mediante una pianificazione regionale di settore;
Recepire i principi e i contenuti della Direttiva 2012/27/CE
sull’efficienza energetica, che abroga tra le altre la Direttiva
2006/32/CE;
Approfondire una tematica trasversale a tutti i settori di interesse
economico del territorio.
113. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale – PAEER
Sardegna 2013-2020
Settori d’interesse del PAEER:
• Settore Civile – Edifici Residenziali/non pubblici
• Settore Civile - Edifici Pubblici
• Settore Terziario
• Settore Idrico Multisettoriale
• Settore Agricolo
• Settore Trasporti
• Settore Industria
• Infrastrutture e Reti Elettriche
• Risparmio ed Efficienza Energetica nella PA
116. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale – PAEER
Sardegna 2013-2020
3 Priorità del PAEER:
Ricerca, innovazione e sviluppo delle smart grid (reti intelligenti) e
di sistemi di accumulo di energia finalizzati allo sviluppo di filiere
produttive;
Efficienza energetica degli edifici pubblici anche mediante uso di
materiali edilizi naturali e sostenibili e sviluppo del mercato dei
servizi energetici;
Efficienza energetica del settore industriale anche tramite i servizi
ESCO.
117. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Priorità
Ricerca, innovazione e sviluppo delle smart grid (reti intelligenti) e di
sistemi di accumulo di energia finalizzati allo sviluppo di filiere
produttive
Date le sue caratteristiche, la Regione Sardegna si configura come “un
sistema semi chiuso e pertanto luogo favorevole alla sperimentazione di
nuove tecnologia legata allo storage e alle reti intelligenti si ritiene che
possano essere valorizzate le esperienze maturate nell’isola nonché le
competenze formatesi nella ideazione e realizzazione di importanti progetti
pilota sperimentali”.
“L’implementazione del filone di ricerca sulle smart grid e sistemi di
accumulo già avviato dalla Regione Sardegna in collaborazione con centri di
ricerca e laboratori regionali, l’università e centri nazionali, consentirà anche
lo sviluppo della filiera produttiva ad essa collegata”.
118. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Priorità
Efficienza energetica degli edifici pubblici anche mediante uso di
materiali edilizi naturali e sostenibili e sviluppo del mercato dei
servizi energetici
“Enti Pubblici devono svolgere un “ruolo esemplare” in materia di efficienza
energetica, garantendo dal 1 gennaio 2014 che una quota degli edifici sia
ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione
energetica. [..] Gli ambiti riguardano l’audit e il monitoraggio energetico,
l’efficientamento degli impianti, l'isolamento termico e la pratica di gestione e
manutenzione del patrimonio edilizio pubblico. […] Diviene necessario in questo
caso, come nell’industria, al fine di moltiplicare gli investimenti possibili
rafforzare il modello ESCO”.
“Gli enti pubblici costituiscono uno strumento importante per stimolare una
ripresa del mercato edilizio e per indurre a comportamenti sociali finalizzati al
risparmio energetico. Tutto ciò mediante preferibilmente lo sviluppo dei servizi
energetici (esco) e incentivando l’uso di prodotti naturali e sostenibili anche di
provenienza locale.”
119. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Priorità
Efficienza energetica del settore industriale anche tramite i servizi
ESCO
“Il passaggio ad un'economia più efficiente sotto il profilo energetico accelera la
diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliora la competitività
dell'industria del territorio. In particolare relativamente alle PMI la gestione della
componente energia è vitale per poter restare competitive, di conseguenza esse
dovranno strutturalmente tenere sotto controllo i consumi energetici
implementando le soluzioni che rendono minimi i consumi associati”
“Le azioni da attivare anche in questo caso tramite ESCO, dovranno quindi
riguardare prioritariamente l'audit energetico e l'implementazione dei sistemi di
monitoraggio energetico fondamentali per la conoscenza dello stato di fatto e la
individuazione e valutazione dei possibili miglioramenti nell'efficienza e nel
conseguimento dei risparmi finalizzate al risparmio elettrico e termico.”
“Gli incentivi in tale settore consentono quindi di rendere competitive le nostre
imprese e a sviluppare le imprese connesse all’efficienza che investiranno in termini
di ricerca ed innovazione”
120. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Azioni preliminari:
Diagnosi Energetica (Audit Energetico) realizzazione di una
preliminare diagnosi energetica per identificare gli interventi di
riqualificazione energetica
Monitoraggio e misurazione degli interventi raccolta dati nel
tempo per conoscere il consumo esatto
121. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Azioni per il settore civile, Edifici residenziali/non pubblici:
· CIV01 Analisi e classificazione tipologica del patrimonio edilizio isolano
· CIV02 Uso di soluzioni impiantistiche ad alta efficienza per la produzione di
energia termica
· CIV03 Uso di elettrodomestici e illuminazione ad alta efficienza
· CIV04 Interventi di riqualificazione prestazionale dell’involucro edilizio
· CIV05 Uso di materiali, tecniche e tecnologie locali della tradizione e
innovativo-ecocompatibili
· CIV06 Strumenti urbanistici - Regolamenti edilizi ed energetico-ambientali
· CIV07 Legge Regionale sulla edilizia sostenibile
· CIV08 Attuazione del Protocollo Itaca
· CIV09 Definizione dei requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero
· CIV10 Sperimentazione e diffusione di sistemi domotici
· CIV11 Formazione per installatori e manutentori di tecnologie energetiche
alimentate da FER
122. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Analisi e classificazione tipologica del patrimonio edilizio isolano:
1) Definizione degli edifici campione
2) Installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi e delle condizioni
microclimatiche interne
3) Stima delle prestazioni energetiche con approccio bottom-up
4) Estensione dei risultati su scala regionale
Risultati attesi:
-Supportare e implementare l’uso di sistemi domotici
-Definire un modello di risparmio energetico commisurato alla realtà
isolana
-Sensibilizzare gli utenti
-Fornire alle esco strumenti in grado di valutare efficacemente la
convenienza economica degli interventi da proporre
123. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Interventi di riqualificazione prestazionale dell’involucro edilizio:
1) Incrementare l’isolamento termico
2) Sostituzione dei serramenti installazione di sistemi di schermatura solare
Risultati attesi:
-Supportare il settore dell’edilizia
-Implementare le quote di risparmio energetico
124. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Uso di materiali, tecniche e tecnologie locali della tradizione e
innovativo-ecocompatibili:
1) Divulgazione della conoscenza delle caratteristiche dei materiali per
l’edilizia eco-compatibile
2) Promozione del loro uso attraverso sia azioni incentivanti premi
volumetrici
3) Diffusione della certificazione di prodotto e nell’uso della filiera corta
Risultati attesi:
-Benefici occupazionali nel settore edilizio nei processi produttivi dei
materiali locali e nelle attività artigianali
-Benefici ambientali derivanti dalla riduzione dei costi dei trasporti e
conseguente riduzione della CO2
125. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Uso di materiali, tecniche e tecnologie locali della tradizione e
innovativo-ecocompatibili:
Elenco dei materiali per l’edilizia di origine locale:
· lana
· sughero
· legno
· paglia
· intonaci e malte
· terre crude
· inerti da riciclo
· laterizi
· marmo
· basalto
· granito
· trachite
· pietre artificiali da sabbie silicee di recupero
· componenti fibrolegnosi per pannelli, ecc.
· ceramica
· vetro
126. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Strumenti urbanistici - Regolamenti edilizi ed energetico-ambientali:
1)Diffusione presso le amministrazioni locali dei principi di efficientamento
negli strumenti urbanistici; l’introduzione nella regolamentazione tecnica di
parametri di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico ;
strumenti di sostegno.
2) Gli strumenti devono indicare con precisione e esattezza le scelte compatibili,
le modalità di costruzione in funzione delle risorse climatiche, ambientali ed
energetiche del luogo d'insediamento Essi potrebbero contenere requisiti
obbligatori di efficienza energetica e ambientale, requisiti volontari e requisiti
incentivati.
Risultati attesi:
-Benefici occupazionali relativi alla filiera partendo dai materiali e componenti alla
loro messa in opera
-Benefici energetici sia per quanto attiene alle nuove costruzioni che per
l’adeguamento di quelli esistenti
127. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Legge Regionale sulla edilizia sostenibile:
Definizione e approvazione di una legge quadro in materia di edilizia sostenibile
in coerenza con la certificazione energetica e il rendimento energetico degli
edifici. Strumento di promozione e di incentivazione di azioni di sostenibilità.
Punto di riferimento per gli strumenti urbanistici locali i quali dovranno indicare
le scelte compatibili, le modalità di costruzione in funzione le risorse climatiche,
ambientali ed energetiche del luogo d'insediamento che potranno prevedere
l’uso di materiali bio-sostenibile privilegiando materiali locali.
Risultati attesi:
-Linea politica chiara per enti locali e privati destinata a nuovi edifici e alla
riqualificazione del patrimonio esistente.
-Definizione delle linee guida contenenti una serie di requisiti prestazionali e
sistemi di valutazione che correlino i parametri caratteristici di un certo aspetto
con gli obiettivi finali rispettosi di valori ambientali.
-Introduzione della certificazione della Sostenibilità ambientale
128. Piano d’Azione dell’Efficienza Energetica Regionale: Azioni
Azioni per il settore civile - Edifici pubblici:
· CIV12 Best practice per Enti Pubblici: progetto “servizio energia” della RAS
· CIV13 Risparmio energetico dell’illuminazione pubblica
· CIV14 Sostituzione di monosplit con impianti a pompa di calore
centralizzati per edifici adibiti ad uso ufficio
Azioni per il settore civile:
· TER01 Riqualificazione energetica degli edifici commerciali (grande
distribuzione)
· TER02 Riqualificazione energetica degli edifici del settore terziario
· TER03 Riqualificazione energetica degli edifici del settore alberghiero
129. Possibili spunti….
Il progetto aveva lo scopo di promuovere l’adozione di misure di efficienza
in edifici di basso valore.
Il progetto ha realizzato interventi di riqualificazione energetica di edifici
in 6 paesi partner del progetto (Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta and
Spagna) e ha sviluppato raccomandazioni per edifici di basso valore
nell’area mediterranea.
Sperimentazione pilota in 30 abitazioni nella zona rurale della provincia di
Sassari:
- Alghero
- Sassari
Tutti gli edifici sono di proprietà dell’Agenzia LAORE Sardegna e sono
abitate da pensionati con un livello di reddito molto basso che pagano un
contributo affitto da 40 a 600 euro
133. Caso Lombardia
DGR si fonda su tre capisaldi:
1. Definizione di requisiti minimi di prestazione energetica, differenziati a
seconda del tipo di intervento edilizio, riguardanti l'involucro, gli impianti e
il sistema edificio-impianto;
2. Valorizzazione del ruolo della certificazione energetica degli edifici per
rendere più trasparente il mercato immobiliare e per promuovere il
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici siano essi di nuova
costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione;
3. Costituzione di un catasto energetico degli edifici grazie ai dati acquisiti
dalle certificazioni registrate nel sistema informativo predisposto
Regione Lombardia ha emanato, nel giugno 2007, la Delibera di Giunta
Regionale VIII/5018 recante "Determinazioni inerenti la certificazione
energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25
della l.r. 24/2006"
134. Caso Lombardia
La DGR VIII/5018 fissa altresì:
-i requisiti richiesti ai professionisti per richiedere
l'accreditamento all'elenco dei soggetti certificatori di Regione
Lombardia;
-le funzioni dell'Organismo regionale di accreditamento;
-la procedura di calcolo da utilizzare ai fini della redazione
dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e della Relazione
Tecnica ex L.10/91;
-il modello dell'ACE e della targa energetica.
Vedi: http://www.youtube.com/watch?v=1oB9WrvOArc
135. Caso Lombardia
Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) permette
l’archiviazione e la consultazione informatizzata degli ACE redatti
dai soggetti certificatori in Regione Lombardia.
E’ possibile accedere ai dati di sintesi del catasto (a livello
comunale e provinciale) e ai dati registrati negli attestati tramite il
seguente link: http://www.cened.it/focus_ceer
L’O.d.A. mette a disposizione il software gratuito CENED+ per il
calcolo della certificazione energetica. Il software e il manuale
tecnico sono scaricabili dal link: http://www.cened.it/downloads
136.
137. Caso EDILANA
L’azienda Edilana, nata nel 2008 dalla fusione di tre aziende di
Guspini, nel Medio Campidano, ma già anche questa pluripremiata
per l'attenzione al tema della sostenibilità.
Edilana sfrutta le capacità d'isolamento termico, igrometrico,
acustico e di purificazione dell'aria della lana di pecora sarda nella
realizzazione di tecnologie per l'edilizia sostenibile. Questo
materiale, altrimenti di scarto, è così utilizzato per la costruzione di
complementi d'arredo ma anche di forni solari a concentrazione (di
utilizzo sia professionale sia domestico), coibentati con lana trattata e
terra cruda, e di prolungatori di cottura, costituiti, ancora una volta,
da involucri di lana e terra cruda.
138. Caso EDILANA
I prodotti Edilana usufruiscono delle detrazioni fiscali per gli
interventi di efficienza energetica.
Dall’esperienza EDILANA è stata avviata l’iniziativa Casa Verde CO2.0,
un polo produttivo per la bioedilizia che coinvolge ben 72 realtà (40
in Sardegna, come Edilana, Edilatte, Ovile sardo design e OrtoLana e
32, nel resto d'Italia), con un totale di ben 400 tipologie di prodotti
realizzati (il più grande caso in Italia) e circa 500 dipendenti nei
settori dell'edilizia, della falegnameria, della carpenteria, della
metallica e della nautica. ampia gamma di prodotti (massetti alle
tegole, mattoni di terra cruda, pannelli e materassini termo-fono
isolanti, arredamento, giocattoli, materassi, lampade, tessili e
pitture).
141. CasaClima
CasaClima prevede il rispetto dei seguenti principi:
Ottima coibentazione
Involucro possibilmente compatto
Evitare i ponti termici
Garantire la tenuta all'aria
Ridurre le perdite per ventilazione
Uso passivo dell'energia solare
Ottimizzazione della produzione del fabbisogno energetico rimanente
Certificazione energetica presentata nel 2002 e recepita dalla normativa
della Provincia di Bolzano nel 2004.
142. CasaClima
L’Agenzia CasaClima (ente indipendente) si occupa dell’intero iter di
certificazione energetica:
-verifica del progetto,
-calcolo dei fabbisogni energetici,
-controllo diretto degli interventi con sopralluoghi in cantiere,
-emissione del certificato energetico e dell’eventuale targhetta.
Il soggetto certificatore non è coinvolto in nessun modo nel processo di
progettazione e realizzazione di un edificio informazione oggettiva
sulla qualità energetica dell’edificio
Il certificato energetico CasaClima può essere rilasciato anche per
edifici al di fuori della Provincia di Bolzano
143. CasaClima
In base al grado di efficienza energetica si distinguono tre classi di edifici:
CasaClima Oro “Casa da 1 litro”
Fabbisogno termico inferiore a 10 kWh/m2a
CasaClima A “Casa da 3 litri”
Fabbisogno termico inferiore a 30 kWh/m2a
CasaClima B “Casa da 5 litri”
Fabbisogno termico inferiore a 50 kWh/m2a
144. CasaClima
Il certificato energetico CasaClima riporta le seguenti informazioni:
Efficienza dell’involucro livello qualità energetica dell’involucro che è
determinante per minimizzare lo spreco energetico.
Efficienza complessiva livello della qualità complessiva dell’involucro e
dell’impiantistica ed è espressa in fabbisogno di energia primaria ed emissioni
di CO2.
Sostenibilità ambientale verifica l’ecocompatibilità di materiali e sistemi
utilizzati e viene valutata mediante certificazione “CasaClima Nature”.
Targhetta valorizza una costruzione a basso consumo e viene consegnata,
oltre al certificato, solo chi supera tutte le prove di verifica e garantisce il
rispetto dello standard CasaClima aumenta il valore dell’immobile
145. CasaClima
L’Agenzia CasaClima ha elaborato i seguenti protocolli:
Nuovi edifici
CasaClima R riqualificazione energetica degli edifici esistenti
CasaClima Nature valuta e certifica un edificio non solo dal punto di vista
dell’efficienza energetica ma anche degli impatti sull’ambiente e sulla salute
dell’uomo. I criteri per ottenere tale certificazione riguardano l’impiego di
materiali per la costruzione ecocompatibili ed innocui per la salute, ma anche
l’uso attento dell’acqua.
Altri protocolli più specifici: ClimaHotel, CasaClima Habitat, CasaClima Wine,
CasaClima Work & Life, CasaClima MobileHome
146. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Lo standard LEED nasce in America ad opera di U.S. Green
Building Council (USGBC), associazione no profit nata nel
1993, che conta ad oggi più di 20.000 membri e che ha
come scopo la promozione e lo sviluppo di un approccio
globale alla sostenibilità, dando un riconoscimento alle
performance virtuose in aree chiave della salute umana ed
ambientale.
Gli Standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici
ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico
che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali
coinvolte nel processo di realizzazione.
147. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
LEED è un sistema volontario e basato sul consenso, per la
progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ed aree
territoriali ad alte prestazioni.
Può essere utilizzato su ogni tipologia di edificio e promuove un
sistema di progettazione integrata che riguarda l’intero edificio.
http://www.youtube.com/watch?v=a67A4ZgTKJE
148. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
LEED è prevede formulazioni differenziate:
per le nuove costruzioni (Building Design & Construction –
Schools – Core & Shell), edifici esistenti (EBOM - Existing Buildings
Operation & Maintenance),
piccole abitazioni (GBC Italia Home),
per aree urbane (ND - Neighborhood).
La certificazione LEED costituisce una verifica di parte terza,
indipendente, delle performance di un intero edificio (o parte di
esso) e/o di aree urbane.
La certificazione LEED è riconosciuta a livello internazionale.
149. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Il sistema di rating LEED si struttura in 7 sezioni organizzate in
prerequisiti e in crediti.
I prerequisiti di ogni sezione sono obbligatori affinchè l'intero
edificio possa essere certificato.
I crediti possono essere scelti in funzione delle caratteristiche del
progetto.
Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione
ottenuto.
150. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Sostenibilità del Sito
Gestione delle Acque
Le 7 sezioni dello standard sono:
Energia ed Atmosfera
Materiali e Risorse
Qualità ambientale Interna
Innovazione nella Progettazione
Priorità Regionale
151. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Sostenibilità del Sito (1 prerequisito, 8 crediti - max 26 punti): gli
aspetti ambientali legati al sito entro il quale verrà costruito l'edificio e
al rapporto di questo con l'intorno. limitare l'impatto generato dalle
attività di costruzione, controllare il deflusso delle acque meteoriche,
stimolare modalità e tecniche costruttive rispettose degli equilibri
dell'ecosistema.
Gestione delle Acque (1 Prerequisito, 3 Crediti - max 10 punti):
tematiche ambientali legate all'uso, alla gestione e allo smaltimento
delle acque negli edifici monitorando l'efficienza dei flussi d'acqua e
promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque
meteoriche.
152. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Energia ed Atmosfera (3 Prerequisiti, 6 Crediti - max 35 punti):
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di
energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il controllo
delle prestazioni energetiche dell'edificio.
Materiali e Risorse (1 Prerequisito, 7 Crediti - max 14 punti):
tematiche ambientali correlate alla selezione dei materiali, alla
riduzione dell'utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei rifiuti e
alla riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai trasporti.
Qualità ambientale Interna (2 Prerequisiti, 8 Crediti - max 15 punti):
qualità dell'ambiente interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza
e il comfort, il consumo di energia, l'efficacia del cambio d'aria e il
controllo della contaminazione dell'aria.
153. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Innovazione nella Progettazione (2 crediti - max 6 punti):
identificazione degli aspetti progettuali che si distinguono per le
caratteristiche di innovazione e di applicazione delle pratiche di
sostenibilità nella realizzazione di edifici.
Priorità Regionale (1 Credito - max 4 punti): incentivare i gruppi di
progettazione a focalizzare l'attenzione su caratteristiche
ambientali del tutto uniche e peculiari della località in cui è situato
il progetto.
154. La somma dei punteggi dei crediti determina il livello di
certificazione dell'edificio. Su 110 punti disponibili nel sistema di
rating LEED, almeno 40 devono essere ottenuti per livello di
certificazione base.
I livelli di certificazione si articolano su 4 livelli in funzione del punte
ggio ottenuto:
Base (40-49 punti)
Argento (50-59 punti)
Oro (60-79 punti)
Platino (80 punti e oltre)
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
155. Il processo di certificazione di un progetto si articola nelle seguenti fasi:
1.Registrazione dei progetti
2.Preparazione della documentazione
3.Presentazione della documentazione
4.Revisione della documentazione
5.Certificazione
I soggetti coinvolti: l’ente di certificazione GBC Italia, gli organismi di
verifica accreditati (OVA) da GBC Italia, gli ispettori qualificati (IQ) da
GBC Italia
I professionisti qualificati (GBC HOME AP) da GBC Italia e i laboratori di
prova o i tester competenti non intervengono direttamente nel processo
di certificazione.
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
156. Protocollo ITACA
Il Protocollo ITACA è stato sviluppato nel 2001 da gruppo di
lavoro sulla bioedilizia di ITACA (Associazione Federale delle
Regioni Italiane) che a sua volta ha adottato il sistema di
certificazione sviluppato dal Green Building Challenge (GBC).
Nel 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane ha
approvato il "Protocollo ITACA", sistema di valutazione della
qualità ambientale per gli edifici residenziali.
Attualmente, ci sono 5 versioni del protocollo, sia per nuove
costruzioni che per ristrutturazioni, nelle seguenti tipologie di
edifici: Residenziali, Uffici, Edifici commerciali, Edifici industriali,
Edifici scolastici
157. Protocollo ITACA
Il protocollo valuta il livello di sostenibilità ambientale di un
edificio misurando la sua prestazione rispetto a una serie di
criteri raggruppati in categorie a loro volta raggruppate in 5 aree
di valutazione:
A. Qualità del sito
B. Consumo di risorse
C. Carichi ambientali
D. Qualità ambientale indoor
E. Qualità del servizio
Le aree di valutazione si raggruppano in Strumenti.
158. Protocollo ITACA
Per ogni criterio l’edificio riceve un punteggio che può variare da –1
a +5, assegnato confrontando l’indicatore calcolato con i valori della
scala di prestazione (benchmark) precedentemente definiti. Lo zero
rappresenta lo standard di riferimento riconducibile a quella che
deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto
delle leggi o dei regolamenti vigenti.
A ciascun criterio viene associato un peso. Perciò, i punteggi dei
criteri devono essere rapportati al Peso, che essi assumono nel
sistema e nelle strutture che li contengono, e contribuiscono alla
determinazione dei Punteggi degli altri elementi del Framework del
Protocollo ITACA.
159. Protocollo ITACA
Attraverso il Sistema di Pesatura vengono calcolati tutti gli altri
punteggi:
1. i Punteggi dei Criteri concorrono alla formazione dei Punteggi
delle Categorie;
2. i Punteggi delle Categorie concorrono alla formazione dei Punteggi
delle Aree di Valutazione;
3. i Punteggi delle Aree di Valutazione concorrono alla formazione
dei Punteggi degli Strumenti;
4. i Punteggi degli Strumenti concorrono alla formazione
dei Punteggio Globale.
160. Protocollo ITACA
Il Punteggio Globale rappresenta la soglia, fissata di volta in volta,
dalle normative regionali che prevedono la concessione di incentivi
volumetrici, fiscali e in alcuni casi economici.
Molte regioni hanno recepito e regolamentato, attraverso proprie
leggi, l'applicazione del Protocollo ITACA: Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto.
ITACA ha avviato con ACCREDIA la realizzazione del sistema nazionale
di accreditamento e certificazione su base volontaria.
162. Interessa oltre 300 imprese sarde e venete, dell’ICT,
dell’agroalimentare, dell’edilizia sostenibile, del turismo e della
green economy.
Il progetto viene gestito da un Organismo Intermedio costituito da
Confartigianato Imprese Sardegna, Confindustria Sardegna e
Confcooperative Sardegna e dalle omonime Associazioni venete.
Progetto di Cooperazione Interregionale per l’Innovazione
Sostenibile
Per maggiori informazioni: http://www.cooperazioneinterregionale-sg.it
163. Progetto di Cooperazione Interregionale per l’Innovazione
Sostenibile
Ideato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Veneto
e finanziato nell’ambito della Sovvenzione Globale Sardegna – Veneto
del PO FESR Sardegna 2007-2013 e del PO FSE Veneto 2007-2013
Sosterrà, tra il 2014-2015, la cooperazione tra le aziende delle due
regioni, con l’obiettivo di fornire loro servizi reali e finanziari,
formazione, assistenza alla creazione di partnership e reti di impresa.
Verranno messi a disposizione aiuti economici destinati a sostenere
progetti integrati di collaborazione, per supportare processi di
innovazione che riorganizzino e amplino le filiere, incrementando
l’efficienza dei processi produttivi e lo sviluppo commerciale delle
stesse.
164. Fondo di Partecipazione (Holding Fund) Jessica
La Regione Sardegna ha aderito al Progetto Jessica (Joint European
Support for Sustainable Investment in City Areas) nel luglio del 2011,
sottoscrivendo l'accordo di finanziamento con la BEI (Banca Europea
degli Investimenti) e istituendo il Fondo di partecipazione Jessica
Sardegna, al quale destina 70 milioni di euro:
35 milioni per la riqualificazione e rigenerazione urbana nelle
principali cittadine capoluogo di provincia della Sardegna;
35 milioni per il progetto "Sardegna CO2.0" finalizzato a migliorare
su base comunale l’efficienza energetica in tutta la Regione attraverso
il finanziamento di progetti integrati che possano prevedere anche
l’installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili.
165. Fondo di Partecipazione (Holding Fund) Jessica
Lo scorso 21 febbraio 2014 si è concluso il secondo bando per
accedere ai finanziamenti del fondo Jessica.
Potevano presentare le proposte progettuali:
- l'Amministrazione regionale, anche attraverso enti strumentali,
agenzie e società in house;
- gli altri enti pubblici, anche attraverso agenzie e società in house;
- le agenzie energetiche della Regione Autonoma della Sardegna.
Si potevano presentare richieste di finanziamento per progetti di
efficientamento, risparmio energetico, produzione e utilizzo di
energia prodotta da fonti rinnovabili.
166. Bando per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari
per l'installazione nella prima casa di impianti di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
(Anno 2013)
Contributo concedibile: contributo in conto capitale nella misura del
40% del costo dell'investimento ammissibile, più un contributo a forfait
di € 400,00 per le spese di attestazione energetica pre e post intervento.
Beneficiari: Persone fisiche per interventi nella propria casa di residenza,
anche nella forma del condominio.
Interventi ammessi al contributo: a) Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale
utilizzanti pompe di calore elettriche, a gas, geotermiche o con impianti
dotati di generatore di calore alimentato a biomassa; b) Sostituzione di
scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; c) Installazione di
collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.
167. Bando per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari
per l'installazione nella prima casa di impianti di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
(Anno 2013)
Cumulabilità con il Conto Termico: il contributo regionale è cumulabile
con gli incentivi del Conto Termico nei limiti di un finanziamento massimo
pari al 100% delle spese ammissibili.
Le risorse finanziarie disponibili per il 2013 ammontavano a 1,5 milioni di
euro.
169. Politiche per promuovere l’efficienza energetica
Fonte: Versione modificata da Ürge-Vorsatz, D., Koeppel, S., Mirasgedis, S., 2007
170. Incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in
Italia
Fonte: GSE, 2013
171. Conto Termico
Decreto 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni” attua art. 28 D.lgs. 28/2011
Beneficiari sia Amministrazioni pubbliche che soggetti privati (persone
fisiche, condomini, soggetti titolari di reddito d’impresa o agrario) per
diverse tipologie di interventi realizzati dal 3 gennaio 2013 e con diverse
modalità di accesso.
Limite di spesa di incentivi cumulata fino a 900 milioni di euro (200 M per
interventi PA e 700 M per soggetti privati) trascorsi 60 giorni dal
raggiungimento di tale impegno di spesa annua cumulata, non saranno
accettate
GSE è il responsabile della gestione dei meccanismi del Conto Termico
172. Conto Termico
Ruolo del GSE :
Responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo di
incentivazione (supporto ENEA).
Assegna, eroga ed eventualmente revoca gli incentivi.
Si occupa dei controlli sugli interventi incentivati, attraverso
verifiche documenti, ispezioni , e segnala alle Autorità competenti
eventuali irregolarità per applicazione delle sanzioni.
Predispone documentazione per gestione del meccanismo (scheda-
domanda, scheda-contratto, regole applicative, ecc.) e la reportistica
per il monitoraggio del meccanismo.
173. Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto
degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il
rilascio del titolo edilizio.
Conto Termico
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le
seguenti due categorie di interventi:
a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica
b) Interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
sistemi ad alta efficienza
174. Conto Termico: interventi di incremento dell’efficienza
energetica (Categoria 1)
L’incentivo:
• consiste in un contributo pari al 40% delle spese ammissibili (art. 5 del
Decreto), fermo restando il rispetto di determinati costi massimi unitari (C max);
• deve essere inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (I max);
• viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.
176. Esempio
Tipo d’intervento: sostituzione di chiusure trasparenti
Caratteristiche dell’intervento:
• superficie complessiva pari a 100 m2
• edificio pubblico a Torino
• costo dell’intervento
caso 1: 40.000 € - costo specifico: C = 400 €/m2
caso 2: 70.000 € - costo specifico: C = 700 €/m2
• Cmax = 450 €/m2 - zona E
Incentivo corrisposto da GSE:
• 5 rate annuali da 3.200 € - caso 1
• 5 rate annuali da 3.600 € - caso 2
177. Conto Termico: interventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
(Categoria 2)
L’incentivo è calcolato in base a:
• taglia del generatore installato;
• producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione
della taglia e della zona climatica;
• coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta;
• coefficienti premianti (+ 20% oppure + 50%) nel caso di impianti con generatori a
biomassa con livello di emissioni di particolato ridotte
179. Esempio 1
Tipo d’intervento: installazione dei collettori solari per la produzione
di acqua calda sanitaria
Caratteristiche dell’impianto installato:
• collettori solari piani
• superficie lorda dei collettori: 4 m2
Incentivo corrisposto da GSE:
• 2 rate annuali da 680 €
180. Esempio 2
Tipo d’intervento: sostituzione di stufa a legna con stufa a pellet
Caratteristiche del generatore installato:
• stufa a pellet
• potenza termica nominale utile: 10 kW
• emissioni in atmosfera entro i limiti del decreto ma non tali da
accedere ai premi previsti
Incentivo corrisposto da GSE:
• 2 rate annuali da 524 € - zona E (es. Torino)
• 2 rate annuali da 431 € - zona D (es. Roma)
• 2 rate annuali da 339 € - zona C (es. Bari)
181. Esempio 3
Tipo d’intervento: sostituzione di caldaia con pompa di calore
geotermica
Caratteristiche del generatore installato:
• pompa di calore elettrica salamoia/acqua
• COP: 4,5
• potenza termica nominale utile: 25 kW
Incentivo corrisposto da GSE:
• 2 rate annuali da 2.380 € - zona E (es. Torino)
• 2 rate annuali da 1.960 € - zona D (es. Roma)
• 2 rate annuali da 1.540 € - zona C (es. Bari)
182. Soggetti ammessi (possono avvalersi del supporto delle ESCO):
-PA per realizzazione di uno o più interventi nelle categorie 1 e 2
-Soggetti privati per realizzazione di uno o più interventi nelle
categorie 2
Il soggetto responsabile è il soggetto che:
-ha sostenuto le spese per l’esecuzione dell’intervento;
-ha diritto all’incentivo; stipula il contratto con il GSE tramite la scheda-
contratto;
-può operare con un soggetto delegato per la compilazione della
scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
Conto Termico
183. Conto Termico: modalità di accesso
Accesso diretto: consentita per interventi già realizzati (la richiesta viene
presentata dal soggetto responsabile entro 60 giorni dalla conclusione
dell’intervento).
Prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo PA) possono
prenotare l’incentivo prima dell’avvio dei lavori (i lavori devono iniziare entro
60 giorni dall’esito positivo della procedura e concludersi entro 12 mesi della
stessa data). GSE erogherà l’incentivo a seguito di una fase post-prenotazione
e nei limiti dei massimali di spesa previsti a preventivo.
Iscrizione ai registri: consentita, anche prima della realizzazione degli
interventi, sia a PA che soggetti privati, nel caso di sostituzione di impianti con
generatori a biomassa /pompe di calore di potenza nominale superiore a 500
KW e non superiore a 1000 kW, nei limiti contingenti di spesa previsti. Per gli
interventi in graduatoria è prevista una fase di post-registro.
La richiesta di accesso diretto, la prenotazione e la registrazione ai registri
sono effettuate tramite al portale sul sito del GSE.
184. Conto Termico: condizioni per la cumulabilità
a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi
realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso
edifici di proprietà della PA. Gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in
conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei
limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non
sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di
ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali
del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)
per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004
e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non
statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un
finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
185. Conto Termico: condizioni per la cumulabilità
c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o
reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali,
ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto
dalla legislazione sugli aiuti di Stato.
186. Certificati bianchi
Meccanismo per incentivare l’efficienza energetica introdotto con
DD.MM. 20 luglio 2004 e s.m.i., poi rinnovato con decreto 28
dicembre 2012 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione elettrica e del gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il
potenziamento dei certificati bianchi” (attua art. 29 D.Lgs. 28/2011).
187. Certificati bianchi
Decreto 28 dicembre 2012:
Fissa obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico (in
Mtep) e obblighi quantitativi nazionali annui di incremento di efficienza
energetica degli usi finali di energia (elettricità e gas) per i soggetti obbligati
(espressi in milioni di certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica).
Approva18 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di
energia primaria, ma possibili altre schede.
Definisce "grandi progetti" gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a
sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali, che
comportino un risparmio stimato annuo superiore a 35.000 tep e che
abbiano una vita tecnica superiore a 20 anni.
Dal 3 febbraio 2013 trasferisce al GSE l'attività di gestione, valutazione e
certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica.
188. Certificati bianchi
I “soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali
annui di incremento dell'efficienza energetica sono:
A. i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di
due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla
propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
B. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due
anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla
propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi sia realizzando
progetti di efficienza energetica - con la conseguente emissione di
certificati bianchi - che acquistando i certificati bianchi da altri
soggetti.
189. Certificati bianchi
Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare
progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti volontari”:
• Società di Servizi Energetici (SSE)
• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti
e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina
del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui
all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy
manager”) oppure siano certificati ISO 5001 e mantengano in essere
queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
190. Certificati bianchi: categorie di intervento
Categoria di intervento INDUSTRIALE:
1. Processi industriali settore termico (IND-T): generazione o recupero di
calore per raffreddamento, essiccazione, cottura, fusione, ect.
2. Processi industriali settore generazione energia elettrica (IND-GEN):
generazione di energia elettrica da recuperi o da fonti rinnovabili o
cogenerazione
3. Processi industriali settore azionamenti elettrici (IND-E) : sistemi di
azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione ed interventi di
rifasamento
4. Processi industriali di altra tipologia (IND-FF) : ottimizzazione energetica dei
processi produttivi e dei layout d’impianto finalizzati a conseguire una
diminuzione dei fabbisogni energetici finali
191. Certificati bianchi: categorie di intervento
Categoria di intervento CIVILE:
1. Settori residenziale, agricolo e terziario in ambito termico (CIV-T):
generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua
calda
2. Settori residenziale, agricolo e terziario in ambito elettrico (CIV-GEN): piccoli
sistemi di generazione elettrica e cogenerazione
3. Settori residenziale, agricolo e terziario in ambito edilizio (CIV-FI): interventi
sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di illuminazione
artificiale
4. Settori residenziale, agricolo e terziario in ambito edilizio (CIV-FC): interventi
di edilizia passiva ed interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione
dei fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva