1. COMUNE DI NOICÀTTARO
(Provincia di Bari)
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DEI
PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
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2. REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DEI
PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
PREAMBOLO
VISTE le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, di seguito enunciate, che
disciplinano la materia dei fitosanitari e loro coadiuvanti, regolamentano:
“l’acquisto”, “il trasporto”, “l’impiego”, “la conservazione” e lo smaltimento dei
residui delle miscele fitosanitarie ed i relativi contenitori, classificati “molto
tossici, - tossici, - nocivi” e non classificati, e precisamente:
D.P.R. n. 290 del 23.04.2001 (abrogazione del D.P.R. 3.08.1968 n. 1255),
recante titolo di “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, alla Legge n. 59 del
15.03.1997);
Circolare esplicativa Mi.P.A.F. del 30 ottobre 2002 relativa alle “Modalità
applicative dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di
prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5
febbrario 2003, S.O. n. 18)
D.P.R. n. 223 del 24.05.1988, “Attuazione delle direttive CE nn. 78/631,
81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell’articolo 15 della legge
16.04.1987 n. 183;
Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 27.12.1988, inerente
“Applicazione del D.P.R. n. 223 del 24.05.1988 recanti norme per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi
antiparassitari. Patentini per l’acquisto dei presidi sanitari (ex articolo 23 D.P.R. 1255/68, attuale articolo 25 - D.P.R. 290/01).
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e ss.mm.ii;
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 194 di attuazione della Direttiva
91/414/CEE e ss.mm.ii., in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari;
Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii;
Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno
1931 n. 773 e ss.mm.ii;
Legge 30 aprile 1962 n. 283, concernente “Tutela igienica degli alimenti e delle
bevande” e ss.mm.ii;
Decreto del Mi.P.A.F. del 19 aprile 1999 di approvazione del “Codice di
Buona Pratica Agricola” (G.U. n. 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86) e
ss.mm.ii..
DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (Gazzetta
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3.
Ufficiale dell’Unione europea del 24/11/2009 n. L 309/72 IT)
Delibera di Giunta Regionale n. 1490 del 24.05.1993, inerente il “D.P.R. n.
1255 del 3.08.1968 (abrogato dal D.P.R. n. 290 del 23.04.2001) – Disciplina
sull’uso dei fitofarmaci; le attività di informazione e aggiornamento, le
autorizzazione; la vigilanza ed i controlli analitici: Direttiva”;
Delibera di Giunta Regionale n. 9477 del 19.12.1997, inerente il “D.P.R. n.
1255 del 3.08.1968 (abrogato dal D.P.R. n. 290 del 23.04.2001) - Delibera di
Giunta Regionale n. 1490 del 24.05.1993 – Attività corsuale per il rilascio del
“patentino” in agricoltura: Direttiva”;
Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 4.02.1998, inerente il “Piano regionale
per il controllo ufficiale dell’immissione in commercio e della utilizzazione di
prodotti fitosanitari”;
Delibera di Giunta Regionale n. 3455 del 31.07.1998, inerente “Integrazione
alla Delibera di Giunta Regionale n. 9477 del 19.12.1997 aventi ad oggetto –
D.P.R. n. 1255 del 3.08.1968 (abrogato dal D.P.R. n. 290 del 23.04.2001) –
Delibera di Giunta Regionale n. 1490 del 24.05.1993 – Attività corsuali per il
rilascio del “patentino” in agricoltura: “Direttiva”;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente “Norme in materia
ambientale”
ARTICOLO - 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina, all’interno del territorio comunale, la
vendita, l’acquisto, il trasporto, la conservazione e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari in agricoltura, allo scopo di preservare la salute pubblica in
ossequio alle disposizioni legislative vigenti, sia a livello comunitario,
nazionale, regionale e comunale.
ARTICOLO - 2
Ambito di applicazione del Regolamento
Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Noicàttaro (BARI).
ARTICOLO – 3
Definizioni
1. - Si definiscono “prodotti fitosanitari” o “agrofarmaci” o ”fitofarmaci” o
“pesticidi” o “erbicidi” le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più
sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti
all'utilizzatore e destinati
a:
a) - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a
prevenirne gli effetti;
b) - favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
c) - conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
particolari disposizioni;
d) - eliminare le piante indesiderate;
e) - eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato
accrescimento.
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4. 2. - Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza
delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti
nel terreno e sui tessuti vegetali.
3. - Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di
tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della
raccolta, affinché non si rinvengano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro
metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite
massimo di residuo.
4. - Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo che intercorre tra il
trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) nella coltura trattata.
5. - Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
a) - irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture
erbacee;
b) - irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la
distribuzione su colture arboree;
c) - impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti
polverulenti (zolfo in polvere).
6. - Si definiscono “aree sensibili” tutte quelle zone confinanti con la coltura
agraria che devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti
fitosanitari, ossia aree ed edifici pubblici e/o privati, centri sportivi e relative
pertinenze, corsi d’acqua, fonti di approvvigionamento idrico e colture sensibili
adiacenti la coltura trattata.
ARTICOLO – 4
Campo di applicazione
1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in
materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi,
per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione
per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e
privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. - Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per
tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee.
3. - L’utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra
agricole, è regolamentato dalle norme nazionali e regionali.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, è impegnata ad aumentare il livello di
attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e per la salvaguardia
della salute umana, intensificando il controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari nel
settore agricolo con l’obiettivo che il loro impiego abbia caratteristiche di efficacia
riducendo il più possibile l’impatto sull’ambiente e assicurando la massima
protezione possibile alla salute dei cittadini.
A tal fine, tra i prodotti impiegati, devono essere privilegiati, ove possibile, quelli
naturali o, in subordine, quelli con caratteristiche di minima persistenza
ambientale che hanno intervalli di sicurezza il più breve possibile, facendo
riferimento alle schede
tecniche e di sicurezza di ogni prodotto, per qualsiasi scopo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva 2009/128/CE definita
“Utilizzo sostenibile dei pesticidi” dove a partire dal 1 gennaio 2014 si rende
obbligatoria l’adozione della difesa fitosanitaria integrata si raccomanda
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5. fortemente, come requisito minimo per la gestione dei vigneti e delle altre colture
in genere, che vengano adottate le tecniche descritte dal Disciplinare di Difesa
Integrata della Vite approvato dalla Regione Puglia e vengano incrementate le
tecniche colturali che consentono un minor impiego di fitofarmaci e quando sia
possibile si provveda alla loro sostituzione con altre sostanze ecosostenibili
(trattamento biologico).
ARTICOLO - 5
Utilizzo dei prodotti fitosanitari
Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque
impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità
dei centri abitati.
L’operatore agricolo deve porre in essere ogni precauzione per assicurare la
pubblica incolumità, il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni
a persone, animali o cose nella piena osservanza della normativa comunitaria,
nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti
fitosanitari, è pertanto:
È vietato l’uso dei prodotti fitosanitari per scopi diversi e su colture diverse da
quanto indicato sull’etichetta del prodotto commerciale ed in particolare modo
è vietato l’uso di prodotti fitosanitari non autorizzati al commercio ed all’uso
dal Ministero della Salute;
È fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli che eseguono trattamenti
fitosanitari di munirsi dell’autorizzazione all’acquisto, uso e detenzione dei
prodotti fitosanitari classificati <<Molto Tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi>>,
del “Patentino”;
È fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire prodotti
fitosanitari solo agli operatori agricoli in possesso dell’autorizzazione
all’acquisto, uso e detenzione dei prodotti fitosanitari classificati <<Molto
Tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi>>, del “Patentino”;
È fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire agli
operatori agricoli le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari su supporto
cartaceo e/o informatico ed in modalità leggibile;
È fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire prodotti
fitosanitari autorizzati all’uso sulle colture riportate in etichetta e comunque
autorizzati dal Ministero della Salute.
Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale
vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque
impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, di porre ogni precauzione per
assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e
privata, evitando danni a persone, animali o cose.
In caso di trattamenti fitosanitari per le coltivazioni all’interno o in prossimità
del centro abitato e adiacenti ad abitazioni devono eseguirsi in assenza di
vento e ad almeno 50 (cinquanta) metri da edifici pubblici e privati, orti, piste
ciclabili, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e comunque dopo le ore
18,00 pomeridiane e devono cessare alle ore 7,00 del mattino.
La distanza di rispetto prevista al punto precedente è ridotta a 30 metri se la zona
da
trattare, confinante con le strutture di cui al paragrafo precedente, è ben
delimitata e
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6. protetta sia in copertura che perimetralmente da teli impermeabili.
Fermo restando il rispetto delle distanze previste, l’operatore dovrà adottare tutte
le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da “effetto deriva”, valutando in
particolare anche i seguenti elementi:
la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati <<Molto Tossici (T+), Tossici (T)
e Nocivi>>;
la presenza di elevate temperature;
l’intensità del vento.
I trattamenti fitosanitari devono essere comunicati almeno 24 ore prima della
irrorazione ai residenti negli edifici e strutture di cui ai punti precedenti adiacenti
alla zona interessata al trattamento.
ARTICOLO - 6
Manutenzione delle attrezzature
1. - Allo scopo di migliorare l’efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della
distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull’ambiente si
raccomanda di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine
per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. - Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l’utilizzatore
dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle
condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. – È vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri
abitati, in prossimità di corsi d’acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di
rispetto delle opere di presa degli acquedotti.
ARTICOLO - 7
Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori
Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.)
venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la
normativa vigente, è vietato lo smaltimento assieme ai rifiuti urbani o
abbandonati sul territorio ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti
per i rifiuti speciali.
ARTICOLO - 8
Vigneti e colture abbandonati e gestione di vegetali contaminati
È fatto obbligo provvedere all’estirpazione dei vigneti o delle colture abbandonate
per non compromettere la salvaguardia delle altro colture.
I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non
possono
essere abbandonati tali e quali nell’ambiente. Essi devono essere smaltiti,
eliminati o
trattati secondo procedure individuate dall’unità periferica dei Servizi Fitosanitari,
fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
Il materiale vegetale, contaminato o infestato deve sempre essere tenuto in partite
distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora
tale
spostamento sia permesso dalla normativa vigente.
ARTICOLO - 9
Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari e loro coadiuvanti
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7. 1 - Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso
l’azienda agricola o in luoghi all’aperto o in locali ben ventilati.
2 - In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.
3 - Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di
utilizzare l’acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele
per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
4 - Il livello di riempimento dell’attrezzatura utilizzata deve essere tale che la
miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di
carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
5 - Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da
somministrare in funzione dell’estensione della coltura, del tipo di impianto e
dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua. Nel caso in cui si
producesse miscela residua si consiglia di ridistribuirla in campagna; è
comunque vietata ogni altra forma di smaltimento.
6 - I dispositivi “caricabotte” debbono essere utilizzati esclusivamente per il
riempimento dell’atomizzatore con acqua. È vietata la pulizia degli attrezzi e delle
macchine con tali dispositivi.
ARTICOLO – 10
Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari
Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di
utilizzare l’acqua dell’acquedotto potabile, delle fontane pubbliche e devono essere
attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
Le fonti idriche, presso i pozzi artesiani, devono essere utilizzati esclusivamente
per il riempimento dell’atomizzatore con acqua.
Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da
somministrare in funzione dell’estensione della coltura, del tipo di impianto e
dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
Il livello di riempimento dell’attrezzatura utilizzata deve essere effettuato in modo
che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone
di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
È fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica
incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni espresse sull’etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.
È fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di preparare la
miscela ed eseguire i trattamenti indossando i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.).
ARTICOLO – 11
Preparazione di prodotto pronto all’impiego
Chiunque prepari o collabori alla preparazione delle miscele pronte all’uso, deve
essere
munito di “patentino”, deve indossare gli indumenti di protezione individuale e
deve seguire scrupolosamente le istruzioni contenute sulle etichette: - le finalità
del prodotto, - le dosi e le modalità di impiego raccomandate.
ARTICOLO – 12
Norme di tutela dell’operatore e D.P.I.
(dispositivi di protezione individuali)
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8. È fatto “obbligo” all’operatore agricolo che eseguirà il trattamento fitosanitario
all’utilizzo dei “dispositivi di protezione individuali” sono strumenti che
servono ad evitare il contatto della soluzione fitosanitaria con le vie respiratorie o
digestive o con la pelle. E che si riportano in breve rassegna:
1. casco. È il dispositivo più efficace per la protezione della testa dell’operatore;
assicura un contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie
respiratorie e la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d’aria
all’interno grazie a un motorino elettrico che fa passare l’aria in ingresso su
un filtro; è alimentato a pila o collegato al trattore. Si deve aver cura che ci
sia un buon contatto sulle spalle e che non vi siano rotture nel punto di
congiunzione fra visiera e maschera;
2. maschera. Protegge il volto (in tal caso si parla anche di pieno facciale) e di
conseguenza evita il contatto con occhi, naso, bocca.
3. semimaschera. Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere
a tenuta e provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con
due respiratori. È assolutamente sconsigliabile l’uso di semimaschere
antipolvere.
4. filtri. Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in
agricoltura sono contrassegnati con una sigla, per esempio A 2P2 o A1P1 o
A2P3. La lettera A indica che il filtro è efficace contro vapori organici e
solventi, mentre la lettera P indica che il filtro è efficace contro polveri
tossiche, fumi, nebbie; i numeri invece indicano la capacità filtrante (1 meno
filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore capacità filtrante
andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che presentino il
rischio di cancro. Vi sono poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in agricoltura,
che servono contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso in
cui si debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l’acqua
irrigua) o per l’ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo E per
anidride solforosa, che di solito non trova impiego in agricoltura. In ogni caso
è fondamentale sostituire i filtri secondo le indicazioni del costruttore e
comunque nel caso si senta cattivo odore. Un filtro che ha accumulato più
antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di intossicazione invece che
una protezione per l’operatore.
5. occhiali. Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
6. stivali, guanti. Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni
intervento.
7. tuta. Questo mezzo di protezione è più importante di quanto si possa
pensare, poiché le contaminazioni tramite la via cutanea sono importanti e
frequenti.
8. cabina pressurizzata. Funzione con lo stesso principio illustrato per il casco,
isolando l’operatore dall’aria esterna, che viene introdotta solo dopo il
passaggio su tre filtri (meccanico, antipolvere, a carboni attivi).
ARTICOLO – 13
Svolgimento del trattamento fitosanitario
I trattamenti devono essere effettuati sempre da persone “abilitate” e munite di
“patentino”, in buone condizioni di salute.
Durante lo svolgimento di un trattamento, non si deve né fumare, né bere, né
mangiare al fine di evitare l’assorbimento per via digestiva.
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9. ARTICOLO – 14
Trattamenti fitosanitari e condizioni climatiche
Non possono essere effettuati trattamenti fitosanitari nelle ore più calde e
ventilate.
In presenza di vento non si devono effettuare trattamenti e, qualora il vento
sopraggiunga improvvisamente, il trattamento va sospeso.
Non possono essere effettuati trattamenti mentre piove o è prevista pioggia nelle
ore immediatamente successive allo stesso trattamento.
ARTICOLO – 15
Fine del trattamento
Subito dopo il trattamento, per la presenza di polveri sospese e per la possibile
evaporazione di sostanze attive, l’operatore deve allontanarsi dai campi trattati.
È fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli di entrare nei lotti aziendali trattati,
prima della scadenza del tempo di rientro, indossando i dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.). Dopo ogni trattamento fitosanitario il “conduttore”
dell’appezzamento di terreno, è “obbligato” a dislocare lungo il perimetro del
terreno che da su strade pubbliche una serie di cartelli visibili l’uno dall’altro, con
le seguenti avvertenze:
data del trattamento;
tipo del trattamento;
tempo di carenza (in caso di miscela di fitosanitari quello più lungo).
ARTICOLO – 16
Tutela ambientale
Gli operatori devono adottare tutti gli accorgimenti opportuni per limitare la
contaminazione dell’ecosistema, rispettando le seguenti norme:
preparare il prodotto pronto all’impiego in un luogo quanto più possibile
vicino al campo da trattare ed in quantitativi corrispondenti alle necessità di
ciascun trattamento;
nella fase di preparazione della miscela ci si deve mantenere lontano da pozzi,
cisterne, depositi di sostanze alimentari;
in caso di versamento accidentale di prodotti fitosanitari concentrati o diluiti,
bisogna avvertire immediatamente il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o
i Vigili del Fuoco e altre Autorità. Nel frattempo bisogna evitare che si
avvicinino persone o animali, limitare il più possibile la dispersione del
prodotto (utilizzando terra o segatura per assorbire i liquidi);
ridurre il più possibile i percorsi con il serbatoio contenente miscela pronta
all’uso, in modo da limitare i rischi di versamento nell’ambiente dei prodotti
fitosanitari;
orientare correttamente i getti degli atomizzatori in funzione delle dimensioni
del bersaglio, adeguare la portata dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare
opportunamente il flusso d’aria affinché investa con le gocce erogate solo la
vegetazione;
spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su
strade;
evitare che la nube irrorante si diffonda in prossimità di strade e di campi
confinanti: questo lo si ottiene non trattando nella fascia di rispetto e
sospendendo il trattamento in presenza di vento;
9
10.
non impiegare prodotti fitosanitari in prossimità di pozzi di acque destinate al
consumo umano;
non prelevare l’acqua per la preparazione di miscele con le stesse attrezzature
utilizzate per il trattamento;
le donne in gestazione e in allattamento non devono assolutamente essere
presenti sul luogo del trattamento né, tantomeno, intervenire nella
esecuzione dello stesso;
adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione di
persone o animali;
è consigliato a tutti gli operatori agricoli e/o conduttori agricoli di terreni
coltivati situati all’interno o in prossimità del centro abitato e/o comunque
adiacenti ad abitazioni di utilizzare la copertura delle piantagioni, con film
plastici, per creare un sistema chiuso e limitare l’effetto della deriva dei
prodotti fitosanitari oltre a ridurre il numero di trattamenti necessari ed
accorciare il ciclo produttivo.
ARTICOLO – 17
Manutenzione delle attrezzature
È vietato effettuare operazioni di lavaggio di recipienti, atomizzatori, carri botte, e
quant’altro, in prossimità di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle
opere di presa dei pozzi artesiani.
Gli atomizzatori e/o nebulizzatori impiegati per eseguire i trattamenti fitosanitari,
su tutto il territorio comunale, devono essere sottoposti ad una verifica di
taratura annuale. Inoltre si raccomanda di verificare, ogni volta che si esegue un
trattamento, gli alberi cardanici e le loro protezioni e tutti gli organi di
movimento. È obbligatorio apporre la protezione alla ventola di distribuzione.
ARTICOLO – 18
Distanze dalle strade comunali
1. - Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada,
per gli impianti frutticoli deve rispettare quanto disposto dal codice della strada e
relativo regolamento di esecuzione.
ARTICOLO – 19
Norme di comportamento
Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.)
venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti nel rispetto
delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali e quindi non devono essere
abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.
È fatto severo divieto a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di
incendiare i contenitori dei prodotti fitosanitari, di qualsiasi natura.
È fatto divieto di versare lungo le strade statali, provinciali, comunali e
vicinali, le miscele residue e le acque di lavaggio degli automezzi, degli
atomizzatori e dei carri botte. Queste devono essere smaltite nel rispetto delle
norme vigenti.
È fatto obbligo al rispetto del “tempo di rientro”, se indicati in etichetta, o
semmai effettuare il trattamento a fine settimana, in modo da rientrare dopo
1-2 giorni. Questo accorgimento è particolarmente importante se si opera in
serra e, prima del “rientro”, si deve ventilare abbondantemente o effettuare
10
11.
una irrigazione sovrachioma per portare al suolo eventuali particelle di
aerosol ancora dispersi nell’aria;
È fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di aver
cura di non autorizzare la raccolta delle produzioni se non è scaduta il
“tempo di carenza o intervallo di sicurezza”.
È fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per
alimentazione umana ed animale, con valori di R.M.A. (Residuo Massimo
Ammesso) superiori a quelli consentiti ed autorizzati per ciascun principio
attivo impiegato su ogni coltura;
È fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per
alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati
all’impiego su colture diverse da quelle indicate in etichetta ministeriale.
È fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per
alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati
all’impiego per la coltura in oggetto dal Ministero della salute.
È fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli, sul territorio comunale, di non
eseguire trattamenti fitosanitari in presenza di operai al lavoro nello stesso
appezzamento in fase di trattamento.
ARTICOLO – 20
Norme di immagazzinamento dei fitosanitari nell’azienda agricola
I prodotti fitosanitari devono essere riposti in armadietto chiuso a chiave. Tale
contenitore deve essere forato per evitare l’accumulo di vapori tossici che poi
fuoriescono all’apertura dello stesso, ancora migliore è un armadietto di metallo
elettrosaldato. L’armadietto deve essere collocato in un locale arieggiato e, se il
quantitativo detenuto in azienda è consistente, si deve anche predisporre una
ventola estrattrice che viene messa in azione automaticamente all’apertura del
locale magazzino. All’esterno del magazzino devono essere collocati i dovuti
segnali di pericolo recanti le seguenti scritte: "ATTENZIONE SOSTANZE
VELENOSE"
oppure
"VIETATO
L’ACCESSO
AL
PERSONALE
NON
AUTORIZZATO"
ARTICOLO – 21
Adempimento post - trattamento
Dopo ogni trattamento fitosanitario il “conduttore” dell’appezzamento di terreno,
è “obbligato” alla compilazione del “REGISTRO DEI TRATTAMENTI”cosi come
previsto dall’articolo 42 del D.P.R. 23/04/2001, n. 290; ove si annoterà: - data
del trattamento; - coltura; - estensione e dati catastali; - fase fenologica
della coltura; - avversità; - nome del prodotto fitosanitario; - quantità
utilizzata.
ARTICOLO – 22
Controlli e sanzioni
In presenza di pericolo di danno o di effettivo danno a persone animali o cose a
causa di comportamenti scorretti o trasgressivi di quanto sopra disposto,
chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale e al Servizio di Igiene
Pubblica della A.S.L., e a tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni disposte dalle norme speciali in materia
di utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e di smaltimento dei relativi
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12. contenitori, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.
ARTICOLO – 23
Vigilanza
La Polizia Municipale, ASL - BA e tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria, ognuno
per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente
Regolamento.
ARTICOLO – 24
Informazione
L’Amministrazione Comunale può promuovere, in collaborazione con gli Enti
preposti,
l’informazione ai cittadini sull’impatto generale dell’impiego dei prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti sulle loro modalità d’uso attraverso gli opportuni
strumenti.
ARTICOLO - 25
Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
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