3. CRONOLOGIA DEI FATTI
1. La parte attrice è creditrice verso una sas per una sovvenzione cambiaria
da x euro;
2. La sas è inadempiente verso la parte attrice e non rimborsa tutto il prestito
ricevuto (prestito finalizzato espressamente al rafforzamento dell’attività
commerciale della s.a.s. – un bar);
3. Il 30 Settembre 2009 la sas cede la sua azienda ad una ditta individuale
(convenuta nel procedimento) che la parte attrice ha citato in giudizio in
quanto la ritiene responsabile in solido con la s.a.s. cedente l’azienda, ai
sensi degli artt.2558 -2560 c.c.
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4. CRONOLOGIA DEI FATTI
4. La ditta convenuta contesta l’applicabilità dell’art.2560 c.c. [nota 1] perchè
il debito non emergeva dalla contabilità della sas cedente, in regime
semplificato, dato che le fatture relative al prestito della parte attrice erano
annotate solo in un registro Iva;
5. La convenuta contesta anche l’applicabilità dell’art.2558 c.c. [nota 2]
perchè la cessione d’azienda non configura un subentro contrattuale ma
una successione nel debito e perchè l’art.6 del contratto di cessione di
azienda aveva comunque escluso la successione dell’acquirente nei debiti
aziendali.
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5. OSSERVAZIONI DEL TRIBUNALE
-1appare piuttosto l'art. 2558 cod. civ. -secondo cui "se non è pattuito
diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"- la norma
di cui far governo nel caso in esame;
-2L’art. 2560 c.c. si applica solo ai debiti liquidi ed esigibili e non a quelli che
potrebbero sorgere a seguito di posizioni contrattuali non ancora esaurite,
come nel caso in questione. La responsabilità della ditta acquirente è invece
di natura contrattuale e ne segue le norme;
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6. OSSERVAZIONI DEL TRIBUNALE
-3Nel contratto di cessione di azienda è stato pattuita l’esclusione
dell’acquirente dal subentro nei debiti e crediti aziendali, ma non è stata
riprodotta una clausola similare per quanto riguarda il subentro nei contratti
aziendali, per i quali nulla è stato scritto;
-4Pertanto la convenuta dovrà rifondere l’attrice per le cambiali insolute, gli
interessi e le spese legali, in quanto subentrata nel contratto in corso, che
vede scoperte le obbligazioni della cedente l’azienda.
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7. MIE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per poter comprendere bene la portata e le motivazioni della sentenza in
questione, occorre distinguere tra DEBITI e CONTRATTI, in quanto entrambi sono
elementi passivi o potenzialmente passivi per chi acquista l’azienda. Solo che i
DEBITI sono somme dovute, certe, liquide ed esigibili; i CONTRATTI invece non
sono debiti ma obbligazioni in cui ciascuna parte si obbliga ad una azione verso
l’altra. La prima fornisce un bene o un servizio, la seconda il pagamento di un
prezzo. Il DEBITO in un contratto, sorge in quel momento: quando la prima ha
fornito e l’altra parte deve pagare. Nel caso in questione, la ditta che ha ricevuto il
prestito cambiario non ha onorato il suo debito se non in parte ed ha ceduto
l’azienda nel momento in cui doveva ancora terminare il rimborso. La ditta
acquirente l’azienda contesta appunto il fatto che in quel momento il contratto
fosse in corso e ritiene quindi di trovarsi di fronte ad un DEBITO. E siccome nel
contratto di cessione d’azienda sono stati esclusi i debiti da ogni subentro
dell’acquirente......ecco nascere la contestazione. Personalmente, ritengo che
l’acquirente dell’azienda abbia ragione. E lo spiego nella slide seguente.
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8. MIE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Se esaminiamo la dinamica tipica delle obbligazioni contrattuali (vedi art.1173 c.c.
e segg), la cronologia è sempre la seguente (semplificando al massimo), tranne
nei casi di somministrazione:
1. Il fornitore del bene o del servizio si obbliga ad effettuare la sua prestazione in
cambio di un corrispettivo in denaro;
2. Il cliente ha solo l’obbligo di pagare il corrispettivo – nei termini convenuti – dal
momento in cui il fornitore adempie la sua prestazione;
3. Il fornitore adempie;
4. Il cliente da quel momento ha un DEBITO verso di lui
5. Il contratto è concluso (salvo contestazioni sulla prestazione del fornitore) e il
DEBITO è liquido ed esigibile.
Se l’acquirente dell’azienda subentra prima del punto 3, entra in un CONTRATTO
ed acquisisce il diritto di ricevere la prestazione; se subentra dal punto 3 in poi,
salvo contestazioni sull’esatto adempimento del fornitore, subentra in un DEBITO.
Salvo che i debiti non siano stati espressamente esclusi dal passaggio d’azienda.
Come – appunto – nel caso in questione.
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10. NOTA N.1
Art.2560 Codice Civile
2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta
anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori .
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11. NOTA N.2
Art.2558 Codice Civile
2558. Successione nei contratti.
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del
trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità
dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e
dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
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