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Chiaramente, la sicurezza senza valore è come una nave senza timone. Ma valore senza sicurezza è come un timone senza nave. 
Henry Kissinger
Art. 19 Obblighi del preposto 
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi 
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Art. 20 Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati; la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, fanno capo.
[i preposti] sono i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. … Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro, non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni
I preposti [sono] destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega … il preposto è colui che sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dal lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche. Cass. Pen. 11351/2006 
Il criterio di supremazia è definito come “chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l’attività lavorativa di altri … ai suoi ordini.” Cass. Pen. 760/1991
In riferimento alla posizione di garanzia assunta dal M., rispetto allo stabilimento di (OMISSIS), ove Ma. era semplice rappresentante dei lavoratori e il D. mero capo officina, la Corte di Appello ha considerato che l'affermazione dell'imputato, il quale aveva riferito di avere incaricato il capo officina D., della sorveglianza delle lavorazioni nel predetto stabilimento, non consentiva di ritenere esonerato il prevenuto dagli obblighi impeditivi, in materia di sicurezza. Ciò in quanto, ha rilevato il Collegio, gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul punto di interesse, avevano chiarito che M. non aveva rilasciato alcuna delega, in materia di sicurezza. Orbene, la valutazione effettuata dalla Corte di Appello risulta del tutto conforme all'orientamento interpretativo ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in tema di trasferimento degli obblighi impeditivi che gravano sul datore di lavoro. Si è infatti chiarito che, in tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolar competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24055 del 01/04/2004, dep. 26/05/2004, Rv. 228587). E la Suprema Corte ha pure precisato che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8604 del 29/01/2008, dep. 27/02/2008, Rv. 238970).
Parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura avanzata da D.E. in ordine alla pretesa mancata acquisizione di alcuna prova in relazione alla circostanza concernente l'assunzione di una specifica posizione di garanzia a suo carico (con riguardo alla vigilanza sulla sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere de qua), essendo rimasta incontestata l'avvenuta attribuzione allo stesso del duplice ruolo di direttore dei lavori e di capo cantiere. … Sul punto, è appena il caso di richiamare, a conferma della correttezza della decisione dei giudici di merito, l'orientamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491/2013, Rv. 254403). Sotto altro profilo, in modo del tutto pertinente la corte territoriale ha fatto riferimento, nel caso di specie, al vigore del principio generale ai sensi del quale, in tema d 
i infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Cass., Sez. 4, n. 18826/2012, Rv 253850; Cass., Sez. 4, n. 46849/2011, Rv. 252149).
Inoltre, come ancora con argomentazione esente da vizi di sorta ha rilevato la sentenza impugnata, l'eventuale corresponsabilità del preposto L. (che non risultava munito di alcuna formale delega per la sicurezza da parte del B.), non esclude quella del datore di lavoro, gravando sul B. l'obbligo di accertarsi che l'ambiente lavorativo avesse i requisiti di affidabilità e legalità quanto ai presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore e di porre a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee e conformi alle specifiche disposizioni legislative, a prescindere dalla continuità e assiduità nell'uso di esse.
Ancora, in tema di delega in materia di sicurezza, è stato correttamente osservato che, a prescindere dai profili di colpa, riferibili ad altri soggetti, concernenti la mancata formazione e informazione, e quindi la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b) la responsabilità dell'imputato deve comunque ritenersi sussistente, laddove egli non ha eliminato, predisponendo le più opportune cautele, il rischio, del tutto evidente ed immediatamente percepibile, derivante dalla presenza dei numerosi lucernai coperti da semplici lastre di plexiglas trasparente. Donde l'irrilevanza della censura riguardante una presunta violazione dall'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. … Alla messa in sicurezza dei luoghi di transito egli avrebbe dovuto tempestivamente provvedere, cioè prima ancora che iniziassero i lavori, in vista delle mansioni di "preposto" e responsabile di cantiere allo stesso attribuite, e di fatto esercitate, come ancora rilevato dal primo giudice. Argomento che evidentemente rende superfluo qualsiasi riferimento a presunte invalidità della delega formale, alla quale il ricorrente fa, peraltro, riferimento in maniera generica, laddove essa viene ricondotta, senza ulteriori indicazioni, alla mancanza di "sottoscrizione riconosciuta", ovvero contraddittoria, laddove fa riferimento alla mancanza di "data certa", mentre poco prima aveva indicato la data del (Omissis).
il C. era, altresì, ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37 per omessa informazione del dipendente D. in ordine ai rischi legati all'impiego dei carrelli elevatori anche in relazione alle condizioni anormali prevedibili e alla necessità di indossare la cintura di sicurezza, disponendo che usasse il carrello in sostituzione del magazziniere e in assenza del responsabile del punto vendita (nonché tutor dello stesso) ... Nel caso di specie, però, la sentenza impugnata ha escluso con congrua motivazione la capacità della condotta del lavoratore, benchè scorretta, di assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, avendola espressamente ritenuta comunque riconducibile anche al deficit di formazione ed informazione incombente sugli imputati, in particolare nella guida del mezzo: al riguardo è stato, peraltro, sottolineato come il lavoratore non indossasse neppure le cinture di sicurezza.
Se la negligenza risulta di tutta evidenza - né risulta sostanzialmente contestata dalla difesa dell'imputato - appare invece problematica l'imputazione della responsabilità nei confronti di C.D., quale preposto di fatto di COGEM s.r.l. A tenore di contestazione, all'odierno imputato viene attribuita, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, una posizione di garanzia relativa ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, per avere esercitato di fatto, in assenza di regolare investitura, i poteri giuridici del preposto, definito dal citato art. 2 quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Lo specifico profilo di colpa che gli viene addebitato è quello ricadente sul preposto ex art. 19 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso "di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro".

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  • 1. Chiaramente, la sicurezza senza valore è come una nave senza timone. Ma valore senza sicurezza è come un timone senza nave. Henry Kissinger
  • 2. Art. 19 Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
  • 3. Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
  • 4. Art. 20 Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • 5. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
  • 6. Il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati; la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, fanno capo.
  • 7.
  • 8. [i preposti] sono i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. … Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro, non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni
  • 9. I preposti [sono] destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega … il preposto è colui che sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dal lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall’imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche. Cass. Pen. 11351/2006 Il criterio di supremazia è definito come “chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l’attività lavorativa di altri … ai suoi ordini.” Cass. Pen. 760/1991
  • 10.
  • 11. In riferimento alla posizione di garanzia assunta dal M., rispetto allo stabilimento di (OMISSIS), ove Ma. era semplice rappresentante dei lavoratori e il D. mero capo officina, la Corte di Appello ha considerato che l'affermazione dell'imputato, il quale aveva riferito di avere incaricato il capo officina D., della sorveglianza delle lavorazioni nel predetto stabilimento, non consentiva di ritenere esonerato il prevenuto dagli obblighi impeditivi, in materia di sicurezza. Ciò in quanto, ha rilevato il Collegio, gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul punto di interesse, avevano chiarito che M. non aveva rilasciato alcuna delega, in materia di sicurezza. Orbene, la valutazione effettuata dalla Corte di Appello risulta del tutto conforme all'orientamento interpretativo ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in tema di trasferimento degli obblighi impeditivi che gravano sul datore di lavoro. Si è infatti chiarito che, in tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolar competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24055 del 01/04/2004, dep. 26/05/2004, Rv. 228587). E la Suprema Corte ha pure precisato che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8604 del 29/01/2008, dep. 27/02/2008, Rv. 238970).
  • 12. Parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura avanzata da D.E. in ordine alla pretesa mancata acquisizione di alcuna prova in relazione alla circostanza concernente l'assunzione di una specifica posizione di garanzia a suo carico (con riguardo alla vigilanza sulla sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere de qua), essendo rimasta incontestata l'avvenuta attribuzione allo stesso del duplice ruolo di direttore dei lavori e di capo cantiere. … Sul punto, è appena il caso di richiamare, a conferma della correttezza della decisione dei giudici di merito, l'orientamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491/2013, Rv. 254403). Sotto altro profilo, in modo del tutto pertinente la corte territoriale ha fatto riferimento, nel caso di specie, al vigore del principio generale ai sensi del quale, in tema d i infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Cass., Sez. 4, n. 18826/2012, Rv 253850; Cass., Sez. 4, n. 46849/2011, Rv. 252149).
  • 13. Inoltre, come ancora con argomentazione esente da vizi di sorta ha rilevato la sentenza impugnata, l'eventuale corresponsabilità del preposto L. (che non risultava munito di alcuna formale delega per la sicurezza da parte del B.), non esclude quella del datore di lavoro, gravando sul B. l'obbligo di accertarsi che l'ambiente lavorativo avesse i requisiti di affidabilità e legalità quanto ai presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore e di porre a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee e conformi alle specifiche disposizioni legislative, a prescindere dalla continuità e assiduità nell'uso di esse.
  • 14. Ancora, in tema di delega in materia di sicurezza, è stato correttamente osservato che, a prescindere dai profili di colpa, riferibili ad altri soggetti, concernenti la mancata formazione e informazione, e quindi la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b) la responsabilità dell'imputato deve comunque ritenersi sussistente, laddove egli non ha eliminato, predisponendo le più opportune cautele, il rischio, del tutto evidente ed immediatamente percepibile, derivante dalla presenza dei numerosi lucernai coperti da semplici lastre di plexiglas trasparente. Donde l'irrilevanza della censura riguardante una presunta violazione dall'art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. … Alla messa in sicurezza dei luoghi di transito egli avrebbe dovuto tempestivamente provvedere, cioè prima ancora che iniziassero i lavori, in vista delle mansioni di "preposto" e responsabile di cantiere allo stesso attribuite, e di fatto esercitate, come ancora rilevato dal primo giudice. Argomento che evidentemente rende superfluo qualsiasi riferimento a presunte invalidità della delega formale, alla quale il ricorrente fa, peraltro, riferimento in maniera generica, laddove essa viene ricondotta, senza ulteriori indicazioni, alla mancanza di "sottoscrizione riconosciuta", ovvero contraddittoria, laddove fa riferimento alla mancanza di "data certa", mentre poco prima aveva indicato la data del (Omissis).
  • 15. il C. era, altresì, ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37 per omessa informazione del dipendente D. in ordine ai rischi legati all'impiego dei carrelli elevatori anche in relazione alle condizioni anormali prevedibili e alla necessità di indossare la cintura di sicurezza, disponendo che usasse il carrello in sostituzione del magazziniere e in assenza del responsabile del punto vendita (nonché tutor dello stesso) ... Nel caso di specie, però, la sentenza impugnata ha escluso con congrua motivazione la capacità della condotta del lavoratore, benchè scorretta, di assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, avendola espressamente ritenuta comunque riconducibile anche al deficit di formazione ed informazione incombente sugli imputati, in particolare nella guida del mezzo: al riguardo è stato, peraltro, sottolineato come il lavoratore non indossasse neppure le cinture di sicurezza.
  • 16. Se la negligenza risulta di tutta evidenza - né risulta sostanzialmente contestata dalla difesa dell'imputato - appare invece problematica l'imputazione della responsabilità nei confronti di C.D., quale preposto di fatto di COGEM s.r.l. A tenore di contestazione, all'odierno imputato viene attribuita, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, una posizione di garanzia relativa ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del medesimo decreto, per avere esercitato di fatto, in assenza di regolare investitura, i poteri giuridici del preposto, definito dal citato art. 2 quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Lo specifico profilo di colpa che gli viene addebitato è quello ricadente sul preposto ex art. 19 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81 del 2008, per avere omesso "di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro".