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Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato
con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento
ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». (12A03524) (GU n. 71 del 24-3-
2012 - Suppl. Ordinario n.53)
NUOVA DISCIPLINA DEL DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE
NAZIONALE

TESTO DEL DECRETO LEGGE CONVERTITO
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120079/12A03890.htm


LA NUOVA DISCIPLINA DEL DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE
NAZIONALE
L’articolo 48 della presente legge di conversione abroga la precedente disciplina vedi qui
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=573&categoria=Rifiuti
introducendo un articolo 5bis alla legge quadro sui porti (legge 84/1994).
Resta in vigore il decreto tecnico 7/11/2008 che disciplina metodologie e i criteri di analisi del
materiale dragato al fine della sua gestione. Il Decreto 7/11/2008 è attuativo delle normativa
abrogata dalla presente legge ma viene richiamato e quindi mantenuto in vigore dall’articolo 48 (si
veda in particolare il comma 5 del nuovo articolo 5bis della legge 84/1994) della presente legge di
seguito descritto. Per un commento a questo decreto vedi qui
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1136&categoria=Rifiuti




SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE
La loro costituzione e le modalità di approvazione dei progetti di bonifica dei siti di interesse
nazionale sono disciplinati in generale dall’articolo 252 del DLgs 152/2006 (TU ambiente). I siti
sono costituti con decreto Ministero Ambiente di intesa con le Regioni interessate. La procedura di
bonifica di questi siti è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo Economico).
Per il testo integrale dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 vedi qui
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/VARIE/2006/dlgs_2006_n.152.htm


CONTESTUALITÀ DRAGAGGIO E BONIFICA
Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, le operazioni di dragaggio possono
essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di
bonifica.




                                                  1
PROCEDURA DI DRAGAGGIO – BONIFICA

Presentazione progetto di dragaggio bonifica
Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al
comma 3, é presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero
dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Approvazione aspetti tecnico economici del progetto di dragaggio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta
giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Approvazione definitiva progetto dragaggio bonifica
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire, previo parere della Commissione VIA presso il Ministero dell’Ambiente (la
commissione che fornisce il parere tecnico preventivo in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale), sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro
trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Efficacia decreto di autorizzazione del progetto di dragaggio bonifica
Il decreto di autorizzazione produce i seguenti effetti:
1. l'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica
e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6 articolo
252 del DLgs 152/2006)
2. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione (comma 7
articolo 252 del DLgs 152/2006)




                                                      2
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO
I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo
della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli
inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con
riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino
positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica,
possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo
stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste da un nuovo
decreto, nel frattempo restano in vigore l’articolo 252 del DLgs 152/2006 e il DM già citato
7/11/2008. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata ( ci si riferisce sia
quelle di VIA che in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e
osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della
desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a
quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di
cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al Decreto Ministero Ambiente
5/2/1998 (per un commento alla versione aggiornata di questo Decreto vedi qui
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=387&categoria=Rifiuti
, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto che dovrà
essere emanato successivamente nel frattempo restano in vigore l’articolo 252 del DLgs 152/2006 e
il DM già citato 7/11/2008.
c) Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da
collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a
quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato Decreto del Ministro dell'ambiente
5/2/1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia
prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei
progetti di dragaggio/bonifica. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio
costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le
condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
d) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente
alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione
degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che
presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al
perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno
strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con
le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;
e) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di
intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo
parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. Si tratta della Conferenza convocata dalla Regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e
concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

                                                    3
REGIME PROGETTI DI DRAGAGGIO BONIFICA CONCLUSI AL MOMENTO DELLA
ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE
Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere
medesime.


STATO MATERIALI DRAGATI ALLA FINE DEL REFLUIMENTO E CONDIZIONI PER
LA NECESSARIA BONIFICA DELL’AREA DERIVANTE DALLA COLMATA
Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n.152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante
dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme
vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza
che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di
analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la
parte di interesse, il soddisfacimento dei “Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di
rischio sanitaria ai siti contaminati” elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità e dalle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la
conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del Decreto 7/11/2008 già citato. Per
la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente
normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene
conto del contenuto dell'autorizzazione del progetto di dragaggio/bonifica descritta nella prima
parte del presente commento. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che
possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.


GESTIONE MATERIALI DI DRAGAGGIO REFLUITI IN PORTI DIVERSI DA
QUELLI DI PROVENIENZA
I materiali di cui al precedente paragrafo del presente commento che presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n.152 del 2006 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento
nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un
documento contenente le indicazioni del formulario di identificazione che è il documento che
normalmente deve accompagnare il trasporto dei rifiuti e deve contenere: nome ed indirizzo del
produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di
destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.
Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste
dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità
dell'impresa. Le Autorità marittime (autorità portuali o capitanerie) competenti per provenienza e
destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.




                                                   4
STRUTTURE TEMPORANEE DI DEPOSITO MATERIALE DI DRAGAGGIO
In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica,
prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito é fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti
circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa
destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.


MATERIALI DRAGAGGIO DI PORTI NON COMPRESI IN SITI DI BONIFICA
NAZIONALE
I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale,
possono essere immersi in mare con autorizzazione della Regione (articolo 21 legge 179/2002, per
il testo vedi alla fine del presente paragrafo) nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo
109 DLgs 152/2006, secondo il quale l’autorizzazione “è rilasciata dall'autorità competente solo
quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del
loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo”.
I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con
sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre
strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il
litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente
competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Secondo questo articolo 21
Legge 179/2002: “1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione
di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse
di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero,
l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione è la regione…..In caso di
impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il
rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della
pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.”




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Lex 2012 dragaggi e bonifiche siti nazionali

  • 1. Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». (12A03524) (GU n. 71 del 24-3- 2012 - Suppl. Ordinario n.53) NUOVA DISCIPLINA DEL DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE TESTO DEL DECRETO LEGGE CONVERTITO http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120079/12A03890.htm LA NUOVA DISCIPLINA DEL DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE L’articolo 48 della presente legge di conversione abroga la precedente disciplina vedi qui http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=573&categoria=Rifiuti introducendo un articolo 5bis alla legge quadro sui porti (legge 84/1994). Resta in vigore il decreto tecnico 7/11/2008 che disciplina metodologie e i criteri di analisi del materiale dragato al fine della sua gestione. Il Decreto 7/11/2008 è attuativo delle normativa abrogata dalla presente legge ma viene richiamato e quindi mantenuto in vigore dall’articolo 48 (si veda in particolare il comma 5 del nuovo articolo 5bis della legge 84/1994) della presente legge di seguito descritto. Per un commento a questo decreto vedi qui http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1136&categoria=Rifiuti SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE La loro costituzione e le modalità di approvazione dei progetti di bonifica dei siti di interesse nazionale sono disciplinati in generale dall’articolo 252 del DLgs 152/2006 (TU ambiente). I siti sono costituti con decreto Ministero Ambiente di intesa con le Regioni interessate. La procedura di bonifica di questi siti è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo Economico). Per il testo integrale dell’articolo 252 del DLgs 152/2006 vedi qui http://www.ambientediritto.it/Legislazione/VARIE/2006/dlgs_2006_n.152.htm CONTESTUALITÀ DRAGAGGIO E BONIFICA Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. 1
  • 2. PROCEDURA DI DRAGAGGIO – BONIFICA Presentazione progetto di dragaggio bonifica Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, é presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Approvazione aspetti tecnico economici del progetto di dragaggio Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Approvazione definitiva progetto dragaggio bonifica Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione VIA presso il Ministero dell’Ambiente (la commissione che fornisce il parere tecnico preventivo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale), sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Efficacia decreto di autorizzazione del progetto di dragaggio bonifica Il decreto di autorizzazione produce i seguenti effetti: 1. l'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6 articolo 252 del DLgs 152/2006) 2. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione (comma 7 articolo 252 del DLgs 152/2006) 2
  • 3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici: a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste da un nuovo decreto, nel frattempo restano in vigore l’articolo 252 del DLgs 152/2006 e il DM già citato 7/11/2008. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata ( ci si riferisce sia quelle di VIA che in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti; b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al Decreto Ministero Ambiente 5/2/1998 (per un commento alla versione aggiornata di questo Decreto vedi qui http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=387&categoria=Rifiuti , possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto che dovrà essere emanato successivamente nel frattempo restano in vigore l’articolo 252 del DLgs 152/2006 e il DM già citato 7/11/2008. c) Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato Decreto del Ministro dell'ambiente 5/2/1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di dragaggio/bonifica. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali; d) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6; e) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. Si tratta della Conferenza convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. 3
  • 4. REGIME PROGETTI DI DRAGAGGIO BONIFICA CONCLUSI AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. STATO MATERIALI DRAGATI ALLA FINE DEL REFLUIMENTO E CONDIZIONI PER LA NECESSARIA BONIFICA DELL’AREA DERIVANTE DALLA COLMATA Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei “Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati” elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del Decreto 7/11/2008 già citato. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione del progetto di dragaggio/bonifica descritta nella prima parte del presente commento. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. GESTIONE MATERIALI DI DRAGAGGIO REFLUITI IN PORTI DIVERSI DA QUELLI DI PROVENIENZA I materiali di cui al precedente paragrafo del presente commento che presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni del formulario di identificazione che è il documento che normalmente deve accompagnare il trasporto dei rifiuti e deve contenere: nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime (autorità portuali o capitanerie) competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4
  • 5. STRUTTURE TEMPORANEE DI DEPOSITO MATERIALE DI DRAGAGGIO In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito é fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio. MATERIALI DRAGAGGIO DI PORTI NON COMPRESI IN SITI DI BONIFICA NAZIONALE I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, possono essere immersi in mare con autorizzazione della Regione (articolo 21 legge 179/2002, per il testo vedi alla fine del presente paragrafo) nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 articolo 109 DLgs 152/2006, secondo il quale l’autorizzazione “è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo”. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Secondo questo articolo 21 Legge 179/2002: “1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione è la regione…..In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.” 5