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LA NORMATIVA SU 
1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
2. DIVIETO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
1 
La Spezia 27-10-014
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Sommario 
SEZIONE 1 ......................................................................................................................................... 7 
LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE ....................................................................... 7 
LA NORMATIVA EUROPEA SULLA GESTIONE DEI RAEE............................................. 7 
Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008 ............................................. 7 
Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo ...................................................................... 7 
AEE a cui non si applica la Direttiva ..................................................................................... 8 
Nuove Definizioni (articolo 3) ..................................................................................................... 8 
Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici ....................................................................... 8 
Modalità organizzative particolari di raccolta .......................................................................... 9 
Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13) .................................. 9 
Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE ................................................................... 10 
Rimborso contributi produttori AEE......................................................................................... 10 
Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6) ..................................................................... 10 
Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7) .................................................................................... 10 
Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7) ........................................................... 11 
Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7) ...................... 11 
Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8) ............................................ 11 
Autorizzazioni al Trattamento (art. 9) ........................................................................................ 12 
Obiettivi di Recupero (articolo 11) ............................................................................................ 12 
Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ................................................... 13 
Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ......................... 13 
Informazione agli utilizzatori (articolo 13) ............................................................................... 13 
Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13)................................................. 14 
Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15) ........................................................ 14 
Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15) ................................. 14 
Registro dei Produttori (articolo 16) .......................................................................................... 14 
Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 15 
Ispezione e Monitoraggio (articolo 23) ..................................................................................... 15 
Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE ................................................................. 16 
LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE ...................................... 17 
Finalità del DLGS 49/2014 ........................................................................................................ 17 
Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2) ............................................................. 18 
Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3) ...................................................... 18 
Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4) ............................................................................... 19 
Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5) ....................................................................... 19 
Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6) ............................................................ 20 
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Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7) .............................................................. 20 
Obblighi dei Produttori di AEE (articolo 8) .............................................................................. 20 
Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita (ultima parte 
comma 3 articolo 8) ................................................................................................................... 21 
Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014 ................................... 21 
Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10) ...................................... 22 
Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 articolo 
10) .............................................................................................................................................. 22 
Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10) ......................................................... 23 
Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11) ...................................... 24 
Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime 
dimensioni (comma 3 articolo 11) ............................................................................................. 25 
Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 articolo 12) ................................................... 25 
Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei comuni (articolo 12) ........................ 25 
Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12) .................... 26 
Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12) ........................................................... 26 
Raccolta differenziata dei RAEE professionali (articolo 13) ..................................................... 26 
Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14) .............................................. 27 
Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14) ................... 27 
Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15) .................................................... 27 
Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15) ............................ 28 
Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15) ............................................... 28 
Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16) ................................ 29 
Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma (articolo 
16) .............................................................................................................................................. 29 
Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti (articolo 17) ............................................ 30 
Criteri per il trattamento adeguato dei RAEE (articolo 18) ....................................................... 30 
Obiettivi di Recupero (articolo 19) ........................................................................................... 31 
Obblighi per i Registri di Carico Scarico (articolo 19) .............................................................. 32 
Monitoraggio ISPRA su raggiungimento Obiettivi di Recupero (coma 9 articolo 19) ............. 32 
Autorizzazioni operazioni di Trattamento (comma 1 articolo 20) ............................................ 33 
Procedure semplificata per le operazioni di Recupero RAEE non pericolosi (commi 2 – 3 
articolo 20) ................................................................................................................................. 33 
Ispezioni impianti di Trattamento RAEE (comma 4 articolo 20) .............................................. 33 
Spedizione di RAEE (articolo 21) ............................................................................................ 34 
Condizioni affinché i RAEE esportati siano utilizzabili per raggiungere obiettivi di recupero 
(comma 2 articolo 21) ................................................................................................................ 35 
Obblighi dei Produttori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ........................................... 35 
Obblighi dei distributori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ......................................... 35 
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Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (articolo 23) ............... 36 
Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali (articolo 24) ...................... 37 
Finanziamento gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici (comma 3 articolo 40) ......................... 37 
Garanzie finanziarie del Produttore (articolo 25) ...................................................................... 38 
Informazione agli Utilizzatori (articolo 26) ............................................................................... 38 
Informazione dei Produttori agli impianti di Trattamento (articolo 27) .................................... 39 
Marchio di identificazione del Produttore sulle AEE (articolo 28) ........................................... 40 
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE 
(articolo 29) ................................................................................................................................ 40 
Comitato di vigilanza e di controllo (articolo 35) ...................................................................... 42 
Compiti Comitato di Vigilanza e di Controllo (comma 1 articolo 35) ...................................... 42 
Comitato Vigilanza e Controllo e Quote Mercato (comma 2 articolo 35) ................................. 44 
Comitato d'Indirizzo sulla Gestione dei RAEE (articolo 36) ..................................................... 44 
Sanzioni (articolo 38) ................................................................................................................. 45 
Abrogazioni (articolo 42) .......................................................................................................... 47 
SEZIONE II ...................................................................................................................................... 48 
LA DISCIPLINA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 
NELLE AEE .................................................................................................................................... 48 
LA NORMATIVA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE 
PERICOLOSE NELLE AREE ................................................................................................... 48 
Oggetto (articolo 1) .................................................................................................................... 48 
Definizione di AEE (articolo 3) ................................................................................................. 48 
Ambito di applicazione (articolo 2) ........................................................................................... 49 
Categorie a cui non si applica la presente Direttiva (articolo 2) ................................................ 49 
Prevenzione presenza sostanze pericolose nelle AEE (articolo 4 paragrafo 1) ......................... 50 
Deroghe temporali agli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4) 
.................................................................................................................................................... 50 
Materiali a cui non si applicano gli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose 
(articolo 4 paragrafi da 3 a 6) ..................................................................................................... 51 
Soggetti obbligati ai sensi della presente Direttiva .................................................................... 54 
Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ......................................................................................... 55 
Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 55 
Obblighi degli importatori (articolo 9) ....................................................................................... 56 
Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 56 
Casi in cui gli obblighi dei Fabbricanti si applicano agli Importatori e ai Distributori (articolo 
11) .............................................................................................................................................. 57 
Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 57 
Recepimento (articolo 25) .......................................................................................................... 57 
Abrogazione (articolo 26) .......................................................................................................... 57 
4
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NORMATIVA NAZIONALE SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE 
PERICOLOSE NELLE AEE ...................................................................................................... 58 
Oggetto ....................................................................................................................................... 58 
Ambito di applicazione .............................................................................................................. 58 
Apparecchiature a cui non si applica il DLgs 27/2014 ............................................................. 59 
Divieti sostanze pericolose nelle AEE (commi 1 e 2 articolo 4) ............................................... 60 
AEE a cui si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 3 articolo 4) ............................ 61 
AEE a cui non si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 4 articolo 4) ..................... 61 
Domande concessione revoca e proroga esenzioni dai divieti ex articolo 4 ( comma 1 articolo 
5) ................................................................................................................................................ 61 
Modalità presentazione domande concessioni revoca e proroga esenzioni (commi 2- 4 articolo 
5) ................................................................................................................................................ 62 
Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ........................................................................................ 62 
Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 64 
Obblighi degli Importatori (articolo 9) ...................................................................................... 64 
Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 65 
Quando un Importatore/Distributore è ritenuto un Fabbricante (articolo 11) .......................... 65 
Obblighi di Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore (articolo 12) ........................ 65 
Sanzioni (articolo 21) ................................................................................................................. 66 
Norme transitorie e finali (articolo 24) ..................................................................................... 68 
SEZIONE III .................................................................................................................................... 69 
LA NORMATIVA PREVIGENTE .. AI DLGS 27/2014 E 49/2014 CHE RESTA IN VIGORE 
............................................................................................................................................................ 69 
REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI A FINANZIARE SISTEMI 
GESTIONE RAEE – .................................................................................................................... 69 
Decreto Ministero Ambiente 25 settembre 2007 n. 185 ........................................................... 69 
Il decreto era stato emanato sulla base dell’abrogato DLgs 151/2006 ed è stato modificato dal 
DLgs 49/2014 per adeguarlo alla nuova attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. ..... 69 
Il Registro Soggetti che finanziano il sistema di gestione dei Raee .......................................... 69 
Obbligati alla iscrizione al Registro ........................................................................................... 69 
Il contenuto del Registro ............................................................................................................ 70 
Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro (articolo 35 DLgs 
49/2014) ..................................................................................................................................... 71 
Iscrizione dei Produttori al Registro .......................................................................................... 71 
Contenuto della iscrizione al Registro ....................................................................................... 71 
Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria ................................................. 72 
Comunicazione annuale dei Produttori di dati contenuti nel Registro....................................... 72 
Regime transitorio di avvio del DLgs 151/2005 ........................................................................ 73 
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CENTRO DI COORDINAMENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI COMPETENZA DEI SISTEMI COLLETTIVI ................................................................. 75 
COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E SULLA GESTIONE 
DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI (10A05321) (GU n. 107 del 10-5-2010 ) .......... 76 
Finalità del nuovo Comitato di Vigilanza .................................................................................. 76 
Abrogazione del precedente Decreto Ministeriale 25/9/2007.................................................... 76 
Le funzioni del Comitato di Vigilanza RAEE secondo l’articolo 35 del dlgs 49/2014 ............ 76 
MODALITÀ FINANZIAMENTO RIFIUTI DA APPARECCHIATURE DI 
ILLUMINAZIONE ...................................................................................................................... 77 
Premessa il Decreto 12/572009.................................................................................................. 77 
Modalità di finanziamento ......................................................................................................... 77 
Possibilità di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle 
apparecchiature di illuminazione ............................................................................................... 78 
MODALITÀ SEMPLIFICATE DI GESTIONE DEI RAEE .................................................. 79 
IL GARANTE DELLA PRIVACY SULLA GESTIONE SULLA GESTIONE RAEE ........ 80 
Premessa il Provvedimento del Garante .................................................................................... 80 
Reimpiego e Riciclaggio dei RAEE ........................................................................................... 80 
Smaltimento di RAEE ................................................................................................................ 81 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATI SULLA GESTIONE DEI RAEE IN SEDE UE 
........................................................................................................................................................ 82 
Informazioni e relazioni degli stati membri ............................................................................... 82 
Recupero .................................................................................................................................... 82 
Condizioni trattamento RAEE al di fuori dello stato membro e della CE ................................. 82 
Modalità invio tabelle 1 e 2 allegate alla Decisione .................................................................. 82 
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SEZIONE 1 
LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE 
LA NORMATIVA EUROPEA SULA GESTIONE DEI RAEE1 
Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008 
Dal 13/8/2012 al 14/8/2018 alle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che rientrano 
nelle categorie dell'allegato I, e cioè: 
1. Grandi elettrodomestici 
2. Piccoli elettrodomestici 
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 
5. Apparecchiature di illuminazione 
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 
10. Distributori automatici 
L’allegato II contiene per ogni categorie alcuni esempi indicativi di AEE soggetti da subito alla 
nuova Direttiva. 
In particolare costituiscono novità rispetto al testo dell’abrogata Direttiva 96/2002: i pannelli 
fotovoltaici 
Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo 
Dal 15/8/2018 la Direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle categorie dell'allegato III. 
L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III. 
Queste elenco di categorie e di AEE costituisce una novità rispetto al testo dell’abrogato Direttiva 
96/2002. 
1 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUE n. 197/L del 24/7/2012) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:IT:PDF 
TESTO DELLA DIRETTIVA ABROGATA COORDINATO CON MODIFICHE SUCCESSIVE 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dir-96-2002-testocoordinato 
7
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8 
AEE a cui non si applica la Direttiva 
La nuova Direttiva elenca in modo puntuale le AEE a cui non si applica mentre la Direttiva 
abrogata faceva riferimento solo alle AEE della lettera a) sotto riportata. 
a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati 
membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente 
militari; 
b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che 
è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la 
propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; 
c) lampade a incandescenza. 
Dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE: 
a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; 
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi definizione lettera b); articolo 5 
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e 
installate specificamente per essere parte di detti impianti (vedi definizione lettera c) articolo 3 
presente Direttiva); 
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 
e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; (vedi definizione lettera d) 
articolo 3 presente Direttiva); 
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente 
nell'ambito di rapporti tra imprese; 
g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi 
siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi (vedi 
definizione lettere m) ed n) articolo 3 presente Direttiva). 
Nuove Definizioni (articolo 3) 
Rispetto alla vecchia Direttiva vengono introdotte le seguenti nuove definizioni: 
1. utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi lettera b) 
2. impianti fissi di grandi dimensioni (vedi lettera c) 
3. macchine mobili non stradali (vedi lettera d) 
4. dispositivi medici vari (lettere m), n), o) 
Viene modificata la definizione di produttore e distributore: lettera f). 
Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici 
Gli Stati membri provvedono affinché: 
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori (vedi definizione in lettera 
g) articolo 3 della presente Direttiva) di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri 
assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto 
della densità della popolazione;
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b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare 
che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a 
condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni 
dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché 
garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e 
che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne 
informano la Commissione; 
c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di 
almeno 400 m 2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne 
inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo 
equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano 
almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a 
corretto trattamento conformemente all'articolo 8 della presente Direttiva; (questa lettera costituisce 
una novità rispetto alla Direttiva abrogata). 
d) fatto salvo quanto previste dalle sopra elencate lettere a), b) e c), i produttori (vedi definizione 
lettera f) articolo 3 presente Direttiva) siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, 
individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano 
conformi agli obiettivi della presente direttiva; 
e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere 
rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la 
sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi 
specifici in relazione a tali RAEE. 
Modalità organizzative particolari di raccolta 
Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’elenco del precedente paragrafo, per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i 
suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE. 
Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai 
nuclei domestici di cui al paragrafo precedente. 
Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui al paragrafo 
precedente siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, 
ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo. 
Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13) 
Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri 
assicurano, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti. 
Ciò fatto salva la possibilità di quanto previsto dall’articolo 13 della presente Direttiva. Secondo 
questo articolo gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, 
trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai 
nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto 
dai produttori. Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti 
alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto 
9
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della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai 
nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. 
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei 
domestici. I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente 
direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento. 
Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE 
Per il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici vedi articolo 12 presente 
Direttiva. Questo articolo prevede altresì che gli Stati membri provvedono affinché ciascun 
produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la 
gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti 
a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 
relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione 
del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione 
di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. 
10 
Rimborso contributi produttori AEE 
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati 
meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora 
le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro 
interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi 
che agiscono a loro nome. 
Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6) 
Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano 
eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. 
Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i 
centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la 
separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti 
separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo. 
Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7) 
La nuova Direttiva supera il metodo di calcolo dei tassi di raccolta, basato sui classici 
chilogrammi per abitante, sarà invece valida la quantità di rifiuti raccolti considerando la media 
delle apparecchiature nei 3 anni precedenti. In particolare:
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Dal 2016: Il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE 
raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed 
espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro 
nei tre anni precedenti 
Dal 2019: Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente 
nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta del 65% del peso medio 
delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in 
alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro 
Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7) 
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di 
almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso 
volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni 
precedenti considerando il valore più alto 
Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e 
ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione. 
La Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una 
metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una 
metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni 
Stato membro. 
Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7) 
Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano 
trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui 
RAEE che sono stati: 
a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, 
b) ricevuti presso i distributori, 
c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. 
Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8) 
Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati 
sottoposti al trattamento. 
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un 
trattamento adeguato. 
I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di 
riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi 
dell'allegato VII. In particolare secondo tale allegato devono essere rimossi dai RAEE una serie di 
sostanze, miscele e componenti ivi elencati. 
Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per 
il trattamento dei RAEE raccolti. 
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Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede 
alla loro pubblicazione. 
La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di 
elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la 
preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico 
raggiunto. 
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della attività di trattamento, la Commissione 
adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme 
elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. 
12 
Autorizzazioni al Trattamento (art. 9) 
Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento 
ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della 
direttiva 2008/98/CE. Secondo detto articolo 23 tali autorizzazioni devono contenere: 
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: 
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; 
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito 
interessato; 
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; 
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; 
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; 
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. 
Le autorizzazioni dovranno comunque rispettare le condizioni di trattamento ex articolo 8 della 
presente Direttiva, nonché degli obiettivi di recupero ex articolo 11 (vedi successivamente nel 
presente commento) 
Si applica la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE relativamente a: 
1. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione (a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei 
luoghi di produzione; o b) recupero dei rifiuti). 
2. Le condizioni delle deroghe (articolo 25) 
3. Le condizioni di registrazione dei seguenti soggetti: a) enti o delle imprese che provvedono alla 
raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; c) 
degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione (articolo 26). 
Obiettivi di Recupero (articolo 11) 
Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento gli Stati membri 
provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V. 
Obiettivi che cambiano temporalmente e a seconda delle categorie di cui all’allegato I.
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Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) 
Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE 
che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il 
trattamento, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti 
separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. 
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto 
per il raggiungimento di tali obiettivi. 
Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) 
Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che 
agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, 
materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita 
(output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il 
riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo. 
Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei 
materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo. 
Informazione agli utilizzatori (articolo 13) 
Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al 
momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento 
ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. 
Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le 
necessarie informazioni concernenti: 
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta 
differenziata di tali RAEE; 
b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle 
informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore 
che li ha istituiti; 
c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; 
d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze 
pericolose nelle AEE; 
e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IX. Il simbolo che indica la raccolta differenziata 
delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato in detto allegato. Il simbolo 
è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei 
RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri 
provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla 
norma europea EN 50419 (Adottata da Cenelec nel marzo 2006. ), con il simbolo indicato 
nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle 
dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per 
l'uso e sulla garanzia dell'AEE. 
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Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o 
parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di 
sensibilizzazione, le informazioni di cui sopra. 
Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13) 
Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei 
RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero. 
Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15) 
Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei 
RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni 
gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE 
immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul 
mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i 
centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di 
uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali 
delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono 
messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e 
riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici 
(ad esempio CD-Rom e servizi on line). 
Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15) 
Al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo 
inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che 
quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 
50419 è preferibilmente applicata a tal fine. 
La data sopra riportata rileva perché (comma 3 articolo 12): “Per quanto riguarda i prodotti 
immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento 
delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può 
scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo”. 
14 
Registro dei Produttori (articolo 16) 
Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori 
che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di 
verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.
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Attraverso la registrazione il produttore o rappresentante autorizzato (ex articolo 17 della Direttiva) 
deve fornire le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle 
opportunamente: 
1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma 
dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, 
indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante 
autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo 
o nazionale del produttore. 
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 
5. Marchio commerciale dell'AEE. 
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o 
mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. 
Inoltre dovranno essere fornite anche le informazioni della parte B dell’allegato X: 
1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 
2. Periodo di riferimento. 
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il 
riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori 
dell'Unione. 
15 
Sanzioni (articolo 23) 
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie 
per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a 
notificare immediatamente le eventuali modifiche successive. 
Ispezione e Monitoraggio (articolo 23) 
Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione 
della presente direttiva. 
Tali ispezioni comprendono almeno: 
a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori; 
b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e 
c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e 
dall'allegato VII della presente direttiva. 
Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano 
effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni
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di conseguenza. 
Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014.
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LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE2 
17 
Finalità del DLGS 49/2014 
Il presente DLgs attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva 2012/19/UE (per un commento 
in Rifiuti 2012 GURI del 24/7/2012) che ha abrogato la Direttiva 2002/96/CE e successive 
modifiche. La Direttiva 2002/96/CE era stata recepita dal DLgs 151/2005 (per un commento vedi 
Rifiuti Gestione GURI del 29/7/2005). Il nuovo DLgs 49/2014, di seguito descritto e commentato, 
abroga il DLgs 151/2005. 
Il DLgs 49/2014 fa salva la normativa in materia di limitazione delle sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): DLgs 27/2014. 
2 Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti2 di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064) (GU Serie Generale n.73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014 
-03-28&atto.codiceRedazionale=14G00064&elenco30giorni=false 
TESTO COORDINATO DEL DLGS 49/2014 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legislativo-14-marzo-2014-n-49 
TESTO ALLEGATI AL DLGS 49/2014 
Allegato I : Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 
Allegato II : Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 
Allegato III: Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto a partire dal 15 agosto 2018 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 
Allegato IV: Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici 
Allegato V: Obiettivi di recupero minimi per categorie di RAEE 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014 
Allegato VI: Requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate e non RAEE 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vi-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 
Allegato VII: Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& 
art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 
28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art 
Allegato VIII: Requisiti tecnici degli impianti di trattamento 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& 
art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 
28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art 
Allegato IX: Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0006400900010110001&dgu=2014-03- 
28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.codiceRedazionale=14G00064&art.num=1&art.tiposerie=SG 
Allegato X: Informazioni per il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 
sistemi di gestione dei RAEE 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& 
art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 
28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=10#art
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Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2) 
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche3 rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I4 ed 
elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II5, dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018; (qui il regime di applicazione è 
identico a quello del DLgs del 2005 con in più i pannelli fotovoltaici. 
b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie 
dell'Allegato III6 ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV7 dal 15 agosto 2018. 
Il campo di applicazione potrebbe allargarsi perché entro il 14/8/2015 la Commissione UE lo 
riesaminerà. 
Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3) 
Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: 
a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, 
comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente 
militari; 
b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura 
che é esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché 
possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; 
c) le lampade a incandescenza. 
A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto 
legislativo: 
a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; 
b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni8; 
c) le installazioni fisse di grandi dimensioni9, ad eccezione delle apparecchiature che non sono 
progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; 
d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; 
e) le macchine mobili non stradali10 destinate ad esclusivo uso professionale; 
3 “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici 
e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere 
usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” 
(lettera a) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 
5 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 
6 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 
7 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici 
8 “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano 
congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in 
un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di 
ricerca e sviluppo” (lettera b) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
9 “una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 
1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo 
18 
prestabilito e apposito; 
3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;“ (lettera c 
comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
10 “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento 
continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse” (lettera d) comma 1 articolo 4 
DLgs 49/2014)
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f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente 
nell'ambito di rapporti tra imprese; 
g) i dispositivi medici11 ed i dispositivi medico-diagnostici12 in vitro qualora vi sia il rischio che 
tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, 
n.254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi13. 
19 
Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4) 
Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 
lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e 
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, 
abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene. 
Si conferma quindi la definizione che era già stata introdotta dalla legge 101/2008 (in GURI n. 132 
del 7-6-2008) e che aveva superato la norma originaria dell’ora abrogato DLgs 151/2005 secondo la 
quale per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate si intendevano le apparecchiature che il 
detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente affinché quest’ultimo possa valutare prima di disfarsene, il possibile reimpiego. Tale 
definizione non era prevista dalla Direttiva 2002/95 per questo l’Italia era stata sottoposta a 
procedura di infrazione ora sanata con la presente abrogazione. 
Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5) 
In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (vedi 
Decreto Ministero Ambiente 7 ottobre 201314, commento in Rifiuti 2013), il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina 
le misure dirette a: 
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e 
riciclaggio; 
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le 
operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, 
riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo 
per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali 
associati al ciclo di vita; 
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 
11 “un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46(vedi QUI), recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio 
del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE” (lettera t) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
12 “un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 (vedi QUI), recante attuazione della direttiva 98/79/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che 
costituisca un'AEE” 
13 “un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
14 dicembre 1992, n. 507(vedi QUI), che costituisca un'AEE;” (lettera v) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
14http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 
3-10-18&atto.codiceRedazionale=13A08417&elenco30giorni=false
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Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6) 
La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo 
dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di 
precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. 
Ove non sia possibile rispettare i suddetti criteri di priorità i RAEE raccolti separatamente sono 
avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18 (vedi successivamente nel presente 
commento al paragrafo “Disciplina trattamento RAEE”). 
Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7) 
I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti 
in conformità ad un decreto non ancora emanato15 (previsto dall'articolo 180-bis, comma 2, del TU 
ambiente DLgs 152/2006), previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 
18. 
Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare16 alla raccolta" 
dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.17 
Obblighi dei Produttori18 di AEE (articolo 8) 
1. Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V19. 
2. Adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del DLgs 49/2014 mediante sistemi 
di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. 
3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al punto 2, determinano 
annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
l'ammontare del contributo (da applicare sul prezzo di vendita del singolo AEE) necessario per 
adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e 
smaltimento imposti dal presente DLgs 49/2014, in misura tale da non superare la migliore stima 
dei costi effettivamente sostenuti. 
15 Che dovrebbe definirne le modalità operative per la costituzione e il sostegno di tali centri 
16 Rientra tra le operazioni di smaltimento, raccolta propedeutica per lo smaltimento (D13 allegato B alla Parte IV al 
DLgs 152/2006) 
17 Secondo CISPEL Toscana: “ è impensabile, significherebbe duplicare le aree di raccolta e definire delle procedure 
di verifica che richiederebbero a loro volta specifiche professionalità, ed inoltre non è prevista una copertura di questi 
costi ulteriori. E’ inoltre in contrasto con la stessa normativa che autorizza i CDR.” intervista a green report26/3/2014) 
18 “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione 
II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (vedi QUI), riguardante la protezione dei consumatori in materia 
di contratti a distanza: 
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la 
fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature 
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a 
norma del numero 1); 
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese 
terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche 
di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 
49/2014) 
19 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014 
20
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Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita 
(ultima parte comma 3 articolo 8) 
Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può 
applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie 
fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione 
del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. 
Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014 
I Produttori20 possono adempiere agli obblighi del presente DLgs secondo due modalità: 
1. in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme 
sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle 
proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. Secondo le modalità e i vincoli dell’articolo 9 del presente DLgs 49/2014 
2. aderire a un sistema collettivo in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del 
codice civile secondo le modalità dell’articolo 10 del presente DLgs 49/2014. Possono partecipare 
ai sistemi collettivi i distributori21, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo 
accordo con i produttori di AEE. 
Il comma 4bis dell’articolo 13 della legge 116/201422 modificando l’articolo 10 del presente DLgs, 
lo ha adeguato ai principi comunitari in materia di libera concorrenza: “ L'adesione ai sistemi 
collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un 
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza … I 
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta 
a pena di nullità” 
L’articolo 13 della legge 116/2014, modificando l’articolo del presente DLgs ha inoltre precisato 
che: “Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, 
dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima 
proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”. 
20 “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a 
distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 
1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la 
progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o 
marchio di fabbrica; 
2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, 
apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura 
reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di 
un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 
4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE 
mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei 
domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 
21 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive 
modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale 
definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 
1 articol 4 DLgs 49/20149 
22 (in GURI n. n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72) 
21
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Sia le norme sopra riportate che quelle successive che tratterò di seguito sono piuttosto vincolanti 
riguardo alla forma giuridica che devono assumere i sistemi collettivi di gestione dei RAEE. La 
Direttiva 2012/19/UE da cui discende il presente DLgs non fa invece, secondo i principi della libera 
concorrenza del Trattato UE, una scelta precisa, affermando alla lettera d) paragrafo 2 articolo 5: “i 
produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei 
RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente 
direttiva;” non solo ma la prima parte del paragrafo 3 dell’articolo 8 di detta Direttiva recita: “Gli 
Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano 
sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori 
possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo.” 
Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10) 
I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei 
sistemi di gestione di cui all'articolo 23723 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il loro 
statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità di seguito precisate. 
Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il 
collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23124, 
ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile 
e fiscale. 
I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello 
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare ai fini dell'approvazione. 
I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
Lo statuto é approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 
giorni. L'approvazione dello statuto é condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro 
nazionale. 
Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 
articolo 10) 
I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un 
prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di 
esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con 
23 “ Articolo 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione 
1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti 
in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di 
libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.” 
24 Disciplina responsabilità amministrativa delle aziende (per un commento alla parte relativa agli illeciti ambientali di 
questo DLgs vedi Vigilanza Ambientale 2011) 
22
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l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di 
vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano 
la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti. 
I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli 
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere 
divisi tra i consorziati. 
Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10) 
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o 
altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i 
processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. 
CONSORZI DEI SISTEMI COLLETTIVI E QUOTE DI MERCATO (commi 10bis e 10 ter 
articolo 10) 
Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa 
complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, 
almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.25 
I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (21 agosto 
201426) si adeguano alla suddetta disposizione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a 
quello della approvazione dello statuto-tipo. 
Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la 
quota di mercato superiore al 3% sopra riportata, lo comunica senza indugio al Comitato di 
vigilanza e controllo (ex articolo 35 presente DLgs successivamente in questo commento), e può 
proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. 
Fermo restando questo obbligo di comunicazione, i successivi casi di mancato raggiungimento, da 
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato, sono valutati dal Comitato di 
vigilanza e controllo in conformità. 
25 Questa norma potrebbe porre problemi di contrasto con l’articolo 101 del Trattato di funzionamento della UE che 
vieta gli accordi tra imprese e associazioni di imprese che: “abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o 
falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”, considerato che gli esempi di accordi, contenuti nel 
proseguo di questo articolo, che possano produrre tali danni alla concorrenza sono solo indicativi ma non esaustivi. Per 
non parlare dell’articolo 102 del Trattato di funzionamento della UE sul divieto di abuso di posizioni dominanti nel 
mercato interno. Ma ci potrebbero essere anche contrasti con l’articolo 49 del Trattato limitando, con l’obbligo del 
consorzio, la parità di trattamento tra imprese europee (Vedi Corte di Giustizia Cause riunite C-570 e 571/07), ma anche 
con l’articolo 56 del Trattato. In particolare secondo Prati-Salerno in ambiente diritto.it ricordano come la Corte di 
giustizia europea ha già vagliato, in passato, le norme che prevedono la necessità di autorizzazioni amministrative, 
licenze, o registrazioni, per poter esercitare una determinata attività economica, spesso concludendo che la normativa 
subordinante lo stabilimento o la prestazione di servizi al rilascio di un’autorizzazione amministrativa costituisce una 
restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi, poiché comporta spese ed oneri 
amministrativi aggiuntivi per le imprese di altri paesi. La Corte ha così affermato che “In particolare, costituisce una 
restrizione ai sensi dell’art. 43 CE una normativa che subordina lo stabilimento, nello Stato membro ospitante, di un 
operatore economico di un altro Stato membro al rilascio di una previa autorizzazione e che riserva l’esercizio di 
un’attività autonoma a taluni operatori economici che soddisfano requisiti predeterminati il cui rispetto condiziona il 
rilascio di detta autorizzazione. Una normativa del genere scoraggia o addirittura ostacola l’esercizio nello Stato 
membro ospitante, da parte di operatori economici di altri Stati membri, della loro attività mediante uno stabilimento 
costante” (Cause riunite C-171 e 172/07, ma anche Causa 189/03, Cause riunite C-338, 359, e 360/04,. 
26 A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
23
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Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11) 
I distributori27 assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed 
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, 
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le 
televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del 
ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali 
commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. 
Il deposito preliminare rientra nella fase di raccolta come definita dalla lettera o) articolo 183 DLgs 
152/2006: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la 
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di 
trattamento”. 
Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei 
domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla 
base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm)28, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati in via 
ordinaria come centri di smaltimento/recupero (articoli 208-2013 DLgs 152/2006) o in via 
semplificata come operazioni di recupero con comunicazione di inizio attività (articolo 216 DLgs 
152/2006), secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: 
ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 
chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata 
del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per 
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 18529, e 
a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel 
caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli 
impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali; 
b) il deposito preliminare alla raccolta é effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, 
pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo 
di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i 
rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15230. E' necessario garantire l'integrità delle 
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la 
fuoriuscita di sostanze pericolose. 
27 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive 
modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale 
definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 
1 articol 4 DLgs 49/20149 
28 Vedi Decreto Ministero Ambiente 8/4/2008 come modificato dal Decreto 13/5/2009: per un commento Rifiuti 
Gestione 2008 
29 Per un commento a questo regolamento vedi Rifiuti Gestione 2007 
30 . “È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con 
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.” 
24
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Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime 
dimensioni (comma 3 articolo 11) 
I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità 
immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di 
piccolissime dimensioni31 conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo 
equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al 
dettaglio di almeno 400 mq. 
Tali punti di raccolta non hanno bisogno di autorizzazioni (articolo 208 DLgs 152/2006), iscrizione 
Albo Gestori articolo 212 DLgs 152/2006), AIA (articolo 213 DLgs 152/2006), comunicazione 
inizio attività per operazione recupero (articolo 216 DLgs 152/006). 
Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col 
Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro 
gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti 
tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il 
trasporto. Nelle more dell'adozione del suddetto Decreto, deve essere garantita la raccolta separata 
dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla 
raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di 
trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. 
Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 articolo 12) 
Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi 
sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti 
evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene 
rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno 
essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi 
sulla base delle modalità degli accordi tra associazioni di categoria rappresentative dei produttori 
iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese 
che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni 
italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento. Accordi che stabiliscono le modalità di gestione dei 
rifiuti, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a 
carico dei produttori. 
Raccolta differenziata dei RAEE domestici32: compiti dei comuni (articolo 12) 
31 “i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm” (lettera f) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) . Secondo 
AssoRAEE: “25 centimetri, che è esattamente ciò che è scritto nel decreto, è una misura lineare, i RAEE sono 
tridimensionali, ovviamente! Non si capisce se i 25 cm riguardino ogni lato o siano l’ingombro lineare massimo. Si 
introduce, inoltre, un concetto dimensionale in luogo di un concetto di tipologia. Mi spiego: una lampada a risparmio 
energetico è sicuramente inferiore a 25 cm, tuttavia gettarla in un cassone stradale assieme a telefonini o altri RAEE di 
ridotte dimensioni sarebbe disastroso innanzi tutto per la salute e l’ambiente in quanto si provocherebbe la rottura di 
tali lampade con la conseguente emissione di agenti fortemente inquinanti quali il mercurio. Comunque la raccolta 1 
contro 0, adeguatamente pubblicizzata e comunicata, potrebbe funzionare, così come funziona in altri paesi europei” 
(intervista su green report del 2/4/2014) 
25
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I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei 
sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai 
relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai 
gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel 
loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro 
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione 
di apposita convenzione con il Comune di destinazione.33 Detta convenzione é obbligatoria per i 
Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. 
Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12) 
Fatti salvi i compiti dei Comuni e la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i 
distributori e la raccolta a titolo gratuito dei RAEE domestici a piccolissime dimensioni, i 
produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e 
gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare 
gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo. 
Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12) 
La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di 
temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, 
lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole 
dimensioni di cui alle categorie 5 e 634 dell'Allegato III. 
Raccolta differenziata dei RAEE professionali35 (articolo 13) 
32 “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, 
analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate 
sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE 
provenienti dai nuclei domestici” (lettera l) comma 1 articolo 4DLgs 49/2014). Secondo F. Vanetti in “Sviluppo e 
Territorio” del 3/6/2014: “Il D.Lgs. n. 49/2014, inoltre, affronta il problema dei c.d. “dual use”, stabilendo come 
principio generale che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia a fini 
domestici che professionali devono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo così 
un’assimilazione dei RAEE professionali a quelli domestici nel caso in cui siano simili per natura e quantità. La norma 
nazionale, tuttavia, non chiarisce quali siano i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione o gli elementi per 
individuare con certezza le apparecchiature cd. “Dual Use”, rischiando così di creare evidenti problemi in sede 
applicativa, sia rispetto ai meccanismi di raccolta, sia agli oneri finanziari (se a carico dei produttori o degli 
utilizzatori finali). “ 
33 Secondo CISPEL Toscana: “un concetto che viene ribadito senza specificare che si tratta dei conferimenti degli 
utenti, e quindi rifiuti urbani” (intervista a green report26/3/2014) 
34 “5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non 
solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, 
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo 
sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la 
generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 
3 e 6. 
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 
cm).” 
26
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2436 del presente DLgs 49/2914, i produttori, 
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di 
raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono 
avvalersi centri di raccolta ex articolo 12 sopra esaminati, previa convenzione con il Comune 
interessato, con oneri a proprio carico. 
Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14) 
Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 
a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei 
RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante; 
b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per 
cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del 
presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse 
sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il 
quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso 
finale di raccolta di cui alla lettera c); 
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del 
peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere 
conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel 
territorio nazionale. 
In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in 
base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, può definire una metodologia 
di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo 
in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle 
migliori tecniche disponibili. 
Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14) 
Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo é affidato 
all'ISPRA. 
Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15) 
I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di 
raccolta dei RAEE da nuclei domestici sulla base delle modalità definite: 
a) da apposite convenzioni nel caso dei sistemi individuali; 
b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. 
35 “ i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici” lettera m) comma 1 articolo 49 DLgs 49/2014) 
36 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali 
27
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15) 
Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento37, le 
associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna 
tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di 
coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 
31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. 
L'accordo di programma disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, 
l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo 
svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a: 
a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta 
comunali; 
b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il 
territorio nazionale; 
c) modalità di gestione dei rifiuti rifiutati dal ritiro gratuito (vedi sopra commento comma 4 
articolo 12), conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a 
carico dei produttori; 
d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di 
raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di 
RAEE ritirati dai sistemi collettivi; 
e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali. 
Tali accordi di programma non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori. 
Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15) 
37 Vedi articoli 33 e 34 del presente DLgs 49/20144 e decreto ministeriale del 3 marzo 2010 (in attuazione dell'art. 9, 
comma 2, del DM 25 settembre 2007 n.185), per un commento alla disciplina del Centro di Coordinamento vedi 
apposito paragrafo Sezione Normativa previgente in questo Commento. 
Secondo CISPEL Toscana la seguente norma dell’articolo 34 “I gestori dei CDR devono dichiarare al CDC i 
quantitativi per raggruppamento in ingresso ed uscita dei RAEE dai CDR e se i dati non vengono forniti è prevista una 
sanzione amministrativa che, se reiterata, può comportare la revoca delle autorizzazioni”, è spesso inapplicabile 
quando in molte realtà i conferimenti vengono pesati solo in uscita, il MUD viene elaborato e dichiarato per codice 
CER ed è solo il Comune che cumulativamente dichiara i RAEE per raggruppamento. Inoltre queste informazioni il 
Centro di Coordinamento le ha già – nel caso, ovvio, in cui il CDR sia iscritto – per cui si tratta di un ulteriore aggravio 
di oneri inutili a carico del gestore. – (intervista a Greenreport del 26/3/2014). 
Secondo l’articolo 42 del DLgs 49/2014 resta in vigore il comma 8 articolo 13 del Dlgs 151/2005 che recita: ““8. Con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo 
stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un 
centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi 
collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.” 
28
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza 
esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle 
more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già 
stipulati. 
Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16) 
I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai 
distributori sono trasportati dai distributori: 
a) ai centri di raccolta dei RAEE da raccolta differenziata provenienti dai nuclei domestici 
nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n.18538; 
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta organizzati dai produttori, nel 
rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (disciplina dei rifiuti in generale). 
Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma 
(articolo 16) 
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, 
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che 
effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di 
coordinamento39, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo 
di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE, da nuclei domestici di piccolissime 
dimensioni, conferiti ai distributori e da questi raccolti a titolo gratuito, e i rispettivi oneri, con 
particolare riferimento a: 
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al 
verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi 
di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; 
b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello 
svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 
L'Accordo ha validità triennale, é stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 
legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. 
In caso di mancata stipula dell'accordo, nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, 
38 Commento in Rifiuti – Gestione 2007 
39 “8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività 
produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di 
iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di 
funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di 
competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.” 
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La nuova normativa sui raee 2014
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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA NORMATIVA SU 1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 2. DIVIETO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 1 La Spezia 27-10-014
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario SEZIONE 1 ......................................................................................................................................... 7 LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE ....................................................................... 7 LA NORMATIVA EUROPEA SULLA GESTIONE DEI RAEE............................................. 7 Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008 ............................................. 7 Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo ...................................................................... 7 AEE a cui non si applica la Direttiva ..................................................................................... 8 Nuove Definizioni (articolo 3) ..................................................................................................... 8 Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici ....................................................................... 8 Modalità organizzative particolari di raccolta .......................................................................... 9 Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13) .................................. 9 Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE ................................................................... 10 Rimborso contributi produttori AEE......................................................................................... 10 Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6) ..................................................................... 10 Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7) .................................................................................... 10 Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7) ........................................................... 11 Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7) ...................... 11 Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8) ............................................ 11 Autorizzazioni al Trattamento (art. 9) ........................................................................................ 12 Obiettivi di Recupero (articolo 11) ............................................................................................ 12 Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ................................................... 13 Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ......................... 13 Informazione agli utilizzatori (articolo 13) ............................................................................... 13 Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13)................................................. 14 Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15) ........................................................ 14 Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15) ................................. 14 Registro dei Produttori (articolo 16) .......................................................................................... 14 Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 15 Ispezione e Monitoraggio (articolo 23) ..................................................................................... 15 Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE ................................................................. 16 LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE ...................................... 17 Finalità del DLGS 49/2014 ........................................................................................................ 17 Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2) ............................................................. 18 Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3) ...................................................... 18 Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4) ............................................................................... 19 Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5) ....................................................................... 19 Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6) ............................................................ 20 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7) .............................................................. 20 Obblighi dei Produttori di AEE (articolo 8) .............................................................................. 20 Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita (ultima parte comma 3 articolo 8) ................................................................................................................... 21 Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014 ................................... 21 Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10) ...................................... 22 Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 articolo 10) .............................................................................................................................................. 22 Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10) ......................................................... 23 Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11) ...................................... 24 Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (comma 3 articolo 11) ............................................................................................. 25 Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 articolo 12) ................................................... 25 Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei comuni (articolo 12) ........................ 25 Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12) .................... 26 Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12) ........................................................... 26 Raccolta differenziata dei RAEE professionali (articolo 13) ..................................................... 26 Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14) .............................................. 27 Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14) ................... 27 Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15) .................................................... 27 Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15) ............................ 28 Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15) ............................................... 28 Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16) ................................ 29 Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma (articolo 16) .............................................................................................................................................. 29 Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti (articolo 17) ............................................ 30 Criteri per il trattamento adeguato dei RAEE (articolo 18) ....................................................... 30 Obiettivi di Recupero (articolo 19) ........................................................................................... 31 Obblighi per i Registri di Carico Scarico (articolo 19) .............................................................. 32 Monitoraggio ISPRA su raggiungimento Obiettivi di Recupero (coma 9 articolo 19) ............. 32 Autorizzazioni operazioni di Trattamento (comma 1 articolo 20) ............................................ 33 Procedure semplificata per le operazioni di Recupero RAEE non pericolosi (commi 2 – 3 articolo 20) ................................................................................................................................. 33 Ispezioni impianti di Trattamento RAEE (comma 4 articolo 20) .............................................. 33 Spedizione di RAEE (articolo 21) ............................................................................................ 34 Condizioni affinché i RAEE esportati siano utilizzabili per raggiungere obiettivi di recupero (comma 2 articolo 21) ................................................................................................................ 35 Obblighi dei Produttori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ........................................... 35 Obblighi dei distributori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ......................................... 35 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (articolo 23) ............... 36 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali (articolo 24) ...................... 37 Finanziamento gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici (comma 3 articolo 40) ......................... 37 Garanzie finanziarie del Produttore (articolo 25) ...................................................................... 38 Informazione agli Utilizzatori (articolo 26) ............................................................................... 38 Informazione dei Produttori agli impianti di Trattamento (articolo 27) .................................... 39 Marchio di identificazione del Produttore sulle AEE (articolo 28) ........................................... 40 Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (articolo 29) ................................................................................................................................ 40 Comitato di vigilanza e di controllo (articolo 35) ...................................................................... 42 Compiti Comitato di Vigilanza e di Controllo (comma 1 articolo 35) ...................................... 42 Comitato Vigilanza e Controllo e Quote Mercato (comma 2 articolo 35) ................................. 44 Comitato d'Indirizzo sulla Gestione dei RAEE (articolo 36) ..................................................... 44 Sanzioni (articolo 38) ................................................................................................................. 45 Abrogazioni (articolo 42) .......................................................................................................... 47 SEZIONE II ...................................................................................................................................... 48 LA DISCIPLINA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE .................................................................................................................................... 48 LA NORMATIVA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AREE ................................................................................................... 48 Oggetto (articolo 1) .................................................................................................................... 48 Definizione di AEE (articolo 3) ................................................................................................. 48 Ambito di applicazione (articolo 2) ........................................................................................... 49 Categorie a cui non si applica la presente Direttiva (articolo 2) ................................................ 49 Prevenzione presenza sostanze pericolose nelle AEE (articolo 4 paragrafo 1) ......................... 50 Deroghe temporali agli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4) .................................................................................................................................................... 50 Materiali a cui non si applicano gli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4 paragrafi da 3 a 6) ..................................................................................................... 51 Soggetti obbligati ai sensi della presente Direttiva .................................................................... 54 Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ......................................................................................... 55 Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 55 Obblighi degli importatori (articolo 9) ....................................................................................... 56 Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 56 Casi in cui gli obblighi dei Fabbricanti si applicano agli Importatori e ai Distributori (articolo 11) .............................................................................................................................................. 57 Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 57 Recepimento (articolo 25) .......................................................................................................... 57 Abrogazione (articolo 26) .......................................................................................................... 57 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ NORMATIVA NAZIONALE SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE ...................................................................................................... 58 Oggetto ....................................................................................................................................... 58 Ambito di applicazione .............................................................................................................. 58 Apparecchiature a cui non si applica il DLgs 27/2014 ............................................................. 59 Divieti sostanze pericolose nelle AEE (commi 1 e 2 articolo 4) ............................................... 60 AEE a cui si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 3 articolo 4) ............................ 61 AEE a cui non si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 4 articolo 4) ..................... 61 Domande concessione revoca e proroga esenzioni dai divieti ex articolo 4 ( comma 1 articolo 5) ................................................................................................................................................ 61 Modalità presentazione domande concessioni revoca e proroga esenzioni (commi 2- 4 articolo 5) ................................................................................................................................................ 62 Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ........................................................................................ 62 Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 64 Obblighi degli Importatori (articolo 9) ...................................................................................... 64 Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 65 Quando un Importatore/Distributore è ritenuto un Fabbricante (articolo 11) .......................... 65 Obblighi di Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore (articolo 12) ........................ 65 Sanzioni (articolo 21) ................................................................................................................. 66 Norme transitorie e finali (articolo 24) ..................................................................................... 68 SEZIONE III .................................................................................................................................... 69 LA NORMATIVA PREVIGENTE .. AI DLGS 27/2014 E 49/2014 CHE RESTA IN VIGORE ............................................................................................................................................................ 69 REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI A FINANZIARE SISTEMI GESTIONE RAEE – .................................................................................................................... 69 Decreto Ministero Ambiente 25 settembre 2007 n. 185 ........................................................... 69 Il decreto era stato emanato sulla base dell’abrogato DLgs 151/2006 ed è stato modificato dal DLgs 49/2014 per adeguarlo alla nuova attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. ..... 69 Il Registro Soggetti che finanziano il sistema di gestione dei Raee .......................................... 69 Obbligati alla iscrizione al Registro ........................................................................................... 69 Il contenuto del Registro ............................................................................................................ 70 Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro (articolo 35 DLgs 49/2014) ..................................................................................................................................... 71 Iscrizione dei Produttori al Registro .......................................................................................... 71 Contenuto della iscrizione al Registro ....................................................................................... 71 Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria ................................................. 72 Comunicazione annuale dei Produttori di dati contenuti nel Registro....................................... 72 Regime transitorio di avvio del DLgs 151/2005 ........................................................................ 73 5
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ CENTRO DI COORDINAMENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SISTEMI COLLETTIVI ................................................................. 75 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E SULLA GESTIONE DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI (10A05321) (GU n. 107 del 10-5-2010 ) .......... 76 Finalità del nuovo Comitato di Vigilanza .................................................................................. 76 Abrogazione del precedente Decreto Ministeriale 25/9/2007.................................................... 76 Le funzioni del Comitato di Vigilanza RAEE secondo l’articolo 35 del dlgs 49/2014 ............ 76 MODALITÀ FINANZIAMENTO RIFIUTI DA APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE ...................................................................................................................... 77 Premessa il Decreto 12/572009.................................................................................................. 77 Modalità di finanziamento ......................................................................................................... 77 Possibilità di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione ............................................................................................... 78 MODALITÀ SEMPLIFICATE DI GESTIONE DEI RAEE .................................................. 79 IL GARANTE DELLA PRIVACY SULLA GESTIONE SULLA GESTIONE RAEE ........ 80 Premessa il Provvedimento del Garante .................................................................................... 80 Reimpiego e Riciclaggio dei RAEE ........................................................................................... 80 Smaltimento di RAEE ................................................................................................................ 81 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATI SULLA GESTIONE DEI RAEE IN SEDE UE ........................................................................................................................................................ 82 Informazioni e relazioni degli stati membri ............................................................................... 82 Recupero .................................................................................................................................... 82 Condizioni trattamento RAEE al di fuori dello stato membro e della CE ................................. 82 Modalità invio tabelle 1 e 2 allegate alla Decisione .................................................................. 82 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ SEZIONE 1 LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE LA NORMATIVA EUROPEA SULA GESTIONE DEI RAEE1 Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008 Dal 13/8/2012 al 14/8/2018 alle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che rientrano nelle categorie dell'allegato I, e cioè: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici L’allegato II contiene per ogni categorie alcuni esempi indicativi di AEE soggetti da subito alla nuova Direttiva. In particolare costituiscono novità rispetto al testo dell’abrogata Direttiva 96/2002: i pannelli fotovoltaici Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo Dal 15/8/2018 la Direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III. Queste elenco di categorie e di AEE costituisce una novità rispetto al testo dell’abrogato Direttiva 96/2002. 1 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUE n. 197/L del 24/7/2012) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:IT:PDF TESTO DELLA DIRETTIVA ABROGATA COORDINATO CON MODIFICHE SUCCESSIVE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dir-96-2002-testocoordinato 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 AEE a cui non si applica la Direttiva La nuova Direttiva elenca in modo puntuale le AEE a cui non si applica mentre la Direttiva abrogata faceva riferimento solo alle AEE della lettera a) sotto riportata. a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) lampade a incandescenza. Dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE: a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi definizione lettera b); articolo 5 c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti (vedi definizione lettera c) articolo 3 presente Direttiva); d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; (vedi definizione lettera d) articolo 3 presente Direttiva); f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi (vedi definizione lettere m) ed n) articolo 3 presente Direttiva). Nuove Definizioni (articolo 3) Rispetto alla vecchia Direttiva vengono introdotte le seguenti nuove definizioni: 1. utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi lettera b) 2. impianti fissi di grandi dimensioni (vedi lettera c) 3. macchine mobili non stradali (vedi lettera d) 4. dispositivi medici vari (lettere m), n), o) Viene modificata la definizione di produttore e distributore: lettera f). Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici Gli Stati membri provvedono affinché: a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori (vedi definizione in lettera g) articolo 3 della presente Direttiva) di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione; c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m 2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8 della presente Direttiva; (questa lettera costituisce una novità rispetto alla Direttiva abrogata). d) fatto salvo quanto previste dalle sopra elencate lettere a), b) e c), i produttori (vedi definizione lettera f) articolo 3 presente Direttiva) siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva; e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE. Modalità organizzative particolari di raccolta Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco del precedente paragrafo, per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE. Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo precedente. Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui al paragrafo precedente siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo. Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13) Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti. Ciò fatto salva la possibilità di quanto previsto dall’articolo 13 della presente Direttiva. Secondo questo articolo gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori. Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici. I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento. Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE Per il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici vedi articolo 12 presente Direttiva. Questo articolo prevede altresì che gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. 10 Rimborso contributi produttori AEE Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome. Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6) Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo. Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7) La nuova Direttiva supera il metodo di calcolo dei tassi di raccolta, basato sui classici chilogrammi per abitante, sarà invece valida la quantità di rifiuti raccolti considerando la media delle apparecchiature nei 3 anni precedenti. In particolare:
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Dal 2016: Il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti Dal 2019: Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta del 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7) Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione. La Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7) Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, b) ricevuti presso i distributori, c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8) Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII. In particolare secondo tale allegato devono essere rimossi dai RAEE una serie di sostanze, miscele e componenti ivi elencati. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. 11
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione. La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della attività di trattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. 12 Autorizzazioni al Trattamento (art. 9) Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE. Secondo detto articolo 23 tali autorizzazioni devono contenere: Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. Le autorizzazioni dovranno comunque rispettare le condizioni di trattamento ex articolo 8 della presente Direttiva, nonché degli obiettivi di recupero ex articolo 11 (vedi successivamente nel presente commento) Si applica la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE relativamente a: 1. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione (a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o b) recupero dei rifiuti). 2. Le condizioni delle deroghe (articolo 25) 3. Le condizioni di registrazione dei seguenti soggetti: a) enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione (articolo 26). Obiettivi di Recupero (articolo 11) Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V. Obiettivi che cambiano temporalmente e a seconda delle categorie di cui all’allegato I.
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi. Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo. Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo. Informazione agli utilizzatori (articolo 13) Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE; b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti; c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE; e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IX. Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato in detto allegato. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 (Adottata da Cenelec nel marzo 2006. ), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE. 13
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui sopra. Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13) Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero. Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15) Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line). Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15) Al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è preferibilmente applicata a tal fine. La data sopra riportata rileva perché (comma 3 articolo 12): “Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo”. 14 Registro dei Produttori (articolo 16) Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Attraverso la registrazione il produttore o rappresentante autorizzato (ex articolo 17 della Direttiva) deve fornire le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente: 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 5. Marchio commerciale dell'AEE. 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. Inoltre dovranno essere fornite anche le informazioni della parte B dell’allegato X: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. 15 Sanzioni (articolo 23) Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive. Ispezione e Monitoraggio (articolo 23) Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva. Tali ispezioni comprendono almeno: a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori; b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 di conseguenza. Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014.
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE2 17 Finalità del DLGS 49/2014 Il presente DLgs attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva 2012/19/UE (per un commento in Rifiuti 2012 GURI del 24/7/2012) che ha abrogato la Direttiva 2002/96/CE e successive modifiche. La Direttiva 2002/96/CE era stata recepita dal DLgs 151/2005 (per un commento vedi Rifiuti Gestione GURI del 29/7/2005). Il nuovo DLgs 49/2014, di seguito descritto e commentato, abroga il DLgs 151/2005. Il DLgs 49/2014 fa salva la normativa in materia di limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): DLgs 27/2014. 2 Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti2 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064) (GU Serie Generale n.73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014 -03-28&atto.codiceRedazionale=14G00064&elenco30giorni=false TESTO COORDINATO DEL DLGS 49/2014 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legislativo-14-marzo-2014-n-49 TESTO ALLEGATI AL DLGS 49/2014 Allegato I : Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato II : Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 Allegato III: Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto a partire dal 15 agosto 2018 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 Allegato IV: Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato V: Obiettivi di recupero minimi per categorie di RAEE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014 Allegato VI: Requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate e non RAEE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vi-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato VII: Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art Allegato VIII: Requisiti tecnici degli impianti di trattamento http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art Allegato IX: Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0006400900010110001&dgu=2014-03- 28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.codiceRedazionale=14G00064&art.num=1&art.tiposerie=SG Allegato X: Informazioni per il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03- 28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=10#art
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2) a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche3 rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I4 ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II5, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018; (qui il regime di applicazione è identico a quello del DLgs del 2005 con in più i pannelli fotovoltaici. b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III6 ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV7 dal 15 agosto 2018. Il campo di applicazione potrebbe allargarsi perché entro il 14/8/2015 la Commissione UE lo riesaminerà. Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3) Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che é esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni8; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni9, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) le macchine mobili non stradali10 destinate ad esclusivo uso professionale; 3 “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (lettera a) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 5 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 6 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 7 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici 8 “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo” (lettera b) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 9 “una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo 18 prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;“ (lettera c comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 10 “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse” (lettera d) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014)
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici11 ed i dispositivi medico-diagnostici12 in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi13. 19 Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4) Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene. Si conferma quindi la definizione che era già stata introdotta dalla legge 101/2008 (in GURI n. 132 del 7-6-2008) e che aveva superato la norma originaria dell’ora abrogato DLgs 151/2005 secondo la quale per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate si intendevano le apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente affinché quest’ultimo possa valutare prima di disfarsene, il possibile reimpiego. Tale definizione non era prevista dalla Direttiva 2002/95 per questo l’Italia era stata sottoposta a procedura di infrazione ora sanata con la presente abrogazione. Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5) In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (vedi Decreto Ministero Ambiente 7 ottobre 201314, commento in Rifiuti 2013), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita; c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 11 “un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46(vedi QUI), recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE” (lettera t) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 12 “un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 (vedi QUI), recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE” 13 “un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507(vedi QUI), che costituisca un'AEE;” (lettera v) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 14http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 3-10-18&atto.codiceRedazionale=13A08417&elenco30giorni=false
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6) La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. Ove non sia possibile rispettare i suddetti criteri di priorità i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18 (vedi successivamente nel presente commento al paragrafo “Disciplina trattamento RAEE”). Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7) I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità ad un decreto non ancora emanato15 (previsto dall'articolo 180-bis, comma 2, del TU ambiente DLgs 152/2006), previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare16 alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.17 Obblighi dei Produttori18 di AEE (articolo 8) 1. Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V19. 2. Adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del DLgs 49/2014 mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. 3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al punto 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo (da applicare sul prezzo di vendita del singolo AEE) necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente DLgs 49/2014, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. 15 Che dovrebbe definirne le modalità operative per la costituzione e il sostegno di tali centri 16 Rientra tra le operazioni di smaltimento, raccolta propedeutica per lo smaltimento (D13 allegato B alla Parte IV al DLgs 152/2006) 17 Secondo CISPEL Toscana: “ è impensabile, significherebbe duplicare le aree di raccolta e definire delle procedure di verifica che richiederebbero a loro volta specifiche professionalità, ed inoltre non è prevista una copertura di questi costi ulteriori. E’ inoltre in contrasto con la stessa normativa che autorizza i CDR.” intervista a green report26/3/2014) 18 “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (vedi QUI), riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 19 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014 20
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita (ultima parte comma 3 articolo 8) Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale. Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014 I Produttori20 possono adempiere agli obblighi del presente DLgs secondo due modalità: 1. in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Secondo le modalità e i vincoli dell’articolo 9 del presente DLgs 49/2014 2. aderire a un sistema collettivo in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile secondo le modalità dell’articolo 10 del presente DLgs 49/2014. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori21, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. Il comma 4bis dell’articolo 13 della legge 116/201422 modificando l’articolo 10 del presente DLgs, lo ha adeguato ai principi comunitari in materia di libera concorrenza: “ L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza … I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità” L’articolo 13 della legge 116/2014, modificando l’articolo del presente DLgs ha inoltre precisato che: “Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”. 20 “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 21 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149 22 (in GURI n. n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72) 21
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sia le norme sopra riportate che quelle successive che tratterò di seguito sono piuttosto vincolanti riguardo alla forma giuridica che devono assumere i sistemi collettivi di gestione dei RAEE. La Direttiva 2012/19/UE da cui discende il presente DLgs non fa invece, secondo i principi della libera concorrenza del Trattato UE, una scelta precisa, affermando alla lettera d) paragrafo 2 articolo 5: “i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;” non solo ma la prima parte del paragrafo 3 dell’articolo 8 di detta Direttiva recita: “Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo.” Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10) I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 23723 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità di seguito precisate. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23124, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. Lo statuto é approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto é condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale. Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 articolo 10) I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con 23 “ Articolo 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.” 24 Disciplina responsabilità amministrativa delle aziende (per un commento alla parte relativa agli illeciti ambientali di questo DLgs vedi Vigilanza Ambientale 2011) 22
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10) I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. CONSORZI DEI SISTEMI COLLETTIVI E QUOTE DI MERCATO (commi 10bis e 10 ter articolo 10) Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.25 I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (21 agosto 201426) si adeguano alla suddetta disposizione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello della approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato superiore al 3% sopra riportata, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo (ex articolo 35 presente DLgs successivamente in questo commento), e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando questo obbligo di comunicazione, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità. 25 Questa norma potrebbe porre problemi di contrasto con l’articolo 101 del Trattato di funzionamento della UE che vieta gli accordi tra imprese e associazioni di imprese che: “abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”, considerato che gli esempi di accordi, contenuti nel proseguo di questo articolo, che possano produrre tali danni alla concorrenza sono solo indicativi ma non esaustivi. Per non parlare dell’articolo 102 del Trattato di funzionamento della UE sul divieto di abuso di posizioni dominanti nel mercato interno. Ma ci potrebbero essere anche contrasti con l’articolo 49 del Trattato limitando, con l’obbligo del consorzio, la parità di trattamento tra imprese europee (Vedi Corte di Giustizia Cause riunite C-570 e 571/07), ma anche con l’articolo 56 del Trattato. In particolare secondo Prati-Salerno in ambiente diritto.it ricordano come la Corte di giustizia europea ha già vagliato, in passato, le norme che prevedono la necessità di autorizzazioni amministrative, licenze, o registrazioni, per poter esercitare una determinata attività economica, spesso concludendo che la normativa subordinante lo stabilimento o la prestazione di servizi al rilascio di un’autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi, poiché comporta spese ed oneri amministrativi aggiuntivi per le imprese di altri paesi. La Corte ha così affermato che “In particolare, costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 43 CE una normativa che subordina lo stabilimento, nello Stato membro ospitante, di un operatore economico di un altro Stato membro al rilascio di una previa autorizzazione e che riserva l’esercizio di un’attività autonoma a taluni operatori economici che soddisfano requisiti predeterminati il cui rispetto condiziona il rilascio di detta autorizzazione. Una normativa del genere scoraggia o addirittura ostacola l’esercizio nello Stato membro ospitante, da parte di operatori economici di altri Stati membri, della loro attività mediante uno stabilimento costante” (Cause riunite C-171 e 172/07, ma anche Causa 189/03, Cause riunite C-338, 359, e 360/04,. 26 A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 23
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11) I distributori27 assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. Il deposito preliminare rientra nella fase di raccolta come definita dalla lettera o) articolo 183 DLgs 152/2006: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm)28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati in via ordinaria come centri di smaltimento/recupero (articoli 208-2013 DLgs 152/2006) o in via semplificata come operazioni di recupero con comunicazione di inizio attività (articolo 216 DLgs 152/2006), secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 18529, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali; b) il deposito preliminare alla raccolta é effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15230. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 27 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149 28 Vedi Decreto Ministero Ambiente 8/4/2008 come modificato dal Decreto 13/5/2009: per un commento Rifiuti Gestione 2008 29 Per un commento a questo regolamento vedi Rifiuti Gestione 2007 30 . “È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.” 24
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (comma 3 articolo 11) I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni31 conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Tali punti di raccolta non hanno bisogno di autorizzazioni (articolo 208 DLgs 152/2006), iscrizione Albo Gestori articolo 212 DLgs 152/2006), AIA (articolo 213 DLgs 152/2006), comunicazione inizio attività per operazione recupero (articolo 216 DLgs 152/006). Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto. Nelle more dell'adozione del suddetto Decreto, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 articolo 12) Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalità degli accordi tra associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento. Accordi che stabiliscono le modalità di gestione dei rifiuti, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori. Raccolta differenziata dei RAEE domestici32: compiti dei comuni (articolo 12) 31 “i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm” (lettera f) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) . Secondo AssoRAEE: “25 centimetri, che è esattamente ciò che è scritto nel decreto, è una misura lineare, i RAEE sono tridimensionali, ovviamente! Non si capisce se i 25 cm riguardino ogni lato o siano l’ingombro lineare massimo. Si introduce, inoltre, un concetto dimensionale in luogo di un concetto di tipologia. Mi spiego: una lampada a risparmio energetico è sicuramente inferiore a 25 cm, tuttavia gettarla in un cassone stradale assieme a telefonini o altri RAEE di ridotte dimensioni sarebbe disastroso innanzi tutto per la salute e l’ambiente in quanto si provocherebbe la rottura di tali lampade con la conseguente emissione di agenti fortemente inquinanti quali il mercurio. Comunque la raccolta 1 contro 0, adeguatamente pubblicizzata e comunicata, potrebbe funzionare, così come funziona in altri paesi europei” (intervista su green report del 2/4/2014) 25
  • 26. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione.33 Detta convenzione é obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12) Fatti salvi i compiti dei Comuni e la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e la raccolta a titolo gratuito dei RAEE domestici a piccolissime dimensioni, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo. Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12) La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 634 dell'Allegato III. Raccolta differenziata dei RAEE professionali35 (articolo 13) 32 “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (lettera l) comma 1 articolo 4DLgs 49/2014). Secondo F. Vanetti in “Sviluppo e Territorio” del 3/6/2014: “Il D.Lgs. n. 49/2014, inoltre, affronta il problema dei c.d. “dual use”, stabilendo come principio generale che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia a fini domestici che professionali devono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo così un’assimilazione dei RAEE professionali a quelli domestici nel caso in cui siano simili per natura e quantità. La norma nazionale, tuttavia, non chiarisce quali siano i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione o gli elementi per individuare con certezza le apparecchiature cd. “Dual Use”, rischiando così di creare evidenti problemi in sede applicativa, sia rispetto ai meccanismi di raccolta, sia agli oneri finanziari (se a carico dei produttori o degli utilizzatori finali). “ 33 Secondo CISPEL Toscana: “un concetto che viene ribadito senza specificare che si tratta dei conferimenti degli utenti, e quindi rifiuti urbani” (intervista a green report26/3/2014) 34 “5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).” 26
  • 27. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2436 del presente DLgs 49/2914, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi centri di raccolta ex articolo 12 sopra esaminati, previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico. Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14) Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante; b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c); c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, può definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14) Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo é affidato all'ISPRA. Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15) I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta dei RAEE da nuclei domestici sulla base delle modalità definite: a) da apposite convenzioni nel caso dei sistemi individuali; b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. 35 “ i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici” lettera m) comma 1 articolo 49 DLgs 49/2014) 36 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali 27
  • 28. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15) Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento37, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. L'accordo di programma disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a: a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali; b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale; c) modalità di gestione dei rifiuti rifiutati dal ritiro gratuito (vedi sopra commento comma 4 articolo 12), conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori; d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali. Tali accordi di programma non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori. Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15) 37 Vedi articoli 33 e 34 del presente DLgs 49/20144 e decreto ministeriale del 3 marzo 2010 (in attuazione dell'art. 9, comma 2, del DM 25 settembre 2007 n.185), per un commento alla disciplina del Centro di Coordinamento vedi apposito paragrafo Sezione Normativa previgente in questo Commento. Secondo CISPEL Toscana la seguente norma dell’articolo 34 “I gestori dei CDR devono dichiarare al CDC i quantitativi per raggruppamento in ingresso ed uscita dei RAEE dai CDR e se i dati non vengono forniti è prevista una sanzione amministrativa che, se reiterata, può comportare la revoca delle autorizzazioni”, è spesso inapplicabile quando in molte realtà i conferimenti vengono pesati solo in uscita, il MUD viene elaborato e dichiarato per codice CER ed è solo il Comune che cumulativamente dichiara i RAEE per raggruppamento. Inoltre queste informazioni il Centro di Coordinamento le ha già – nel caso, ovvio, in cui il CDR sia iscritto – per cui si tratta di un ulteriore aggravio di oneri inutili a carico del gestore. – (intervista a Greenreport del 26/3/2014). Secondo l’articolo 42 del DLgs 49/2014 resta in vigore il comma 8 articolo 13 del Dlgs 151/2005 che recita: ““8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.” 28
  • 29. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati. Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16) I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori: a) ai centri di raccolta dei RAEE da raccolta differenziata provenienti dai nuclei domestici nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n.18538; b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta organizzati dai produttori, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (disciplina dei rifiuti in generale). Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma (articolo 16) Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento39, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE, da nuclei domestici di piccolissime dimensioni, conferiti ai distributori e da questi raccolti a titolo gratuito, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a: a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Accordo ha validità triennale, é stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. In caso di mancata stipula dell'accordo, nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, 38 Commento in Rifiuti – Gestione 2007 39 “8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.” 29