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LA NUOVA DISCIPLINA 
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E 
DELLE BONIFICHE 
NELLE AREE MILITARI 
La Spezia 29 AGOSTO 2014 
1
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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Sommario 
PARTE I .................................................................................................................................................. 4 
LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI ........................................................... 4 
INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE ..................................................................................... 4 
Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008 ............................................................. 4 
Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008 .................................................................. 5 
GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI ........................................................................... 6 
Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009 .............................................................. 6 
Oggetto del D.M. 22/10/2009 ................................................................................................................... 6 
Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009 ................................................... 7 
Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006 (Testo Unico 
Ambiente) .................................................................................................................................................. 7 
Smaltimento come fare residuale ............................................................................................................. 7 
Procedure di smaltimento ......................................................................................................................... 8 
Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale ............................................. 9 
Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità ........................................................... 9 
Durata Deposito Temporaneo ................................................................................................................... 9 
Ispezioni ................................................................................................................................................... 10 
GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI ........................................................................................ 10 
Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali ............................................................... 10 
Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali ..................................................................... 10 
Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali .. 11 
Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari ....................................................................... 11 
Ispezioni ................................................................................................................................................... 12 
PARTE II ............................................................................................................................................... 13 
LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI ......................................................................... 13 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 13 
LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE MILITARI (articolo 241bis)........................ 13 
Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo 241bis) ..... 13 
Analisi di rischio (comma 2 articolo 241bis) ............................................................................................ 14 
Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma 4 articolo 
241bis) ..................................................................................................................................................... 14 
Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis) .......................... 15 
PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI ............................................................................................... 15 
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Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le procedure ......... 15 
Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure ...................................................................... 15 
Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione .................................................. 16 
Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata ................................................. 16 
Comunicazione avvenuto ripristino ......................................................................................................... 17 
Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge ......................................... 17 
Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle soglie di 
contaminazione ....................................................................................................................................... 17 
Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione ............................................ 18 
Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di Soglia del Rischio 19 
Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio da monitoraggio 
ex post ..................................................................................................................................................... 19 
Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio emerso dalla 
Analisi di Rischio ...................................................................................................................................... 20 
Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la tutela della sicurezza 
nazionale .................................................................................................................................................. 20 
Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica ...................................... 21 
Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale ........................................................................... 21 
Aree contaminate a ridotte dimensioni .................................................................................................. 21 
Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta ..................................................................... 21 
Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e accertamento degli illeciti 22 
3
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PARTE I 
LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE 
AREE MILITARI 
INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE 
La materia è disciplinata dal Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 20081 Individuazione, 
ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei 
sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla 
difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008) 
Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008 
Il comma 5 bis (come sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014) 
dell’articolo 184 del DLgs 152/2006(TU ambiente) afferma che: “Con uno o più decreti del 
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel 
rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali 
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i 
nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi 
d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa 
militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro 
della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali 
e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del 
naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo 
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del 
naviglio militare dello Stato.” 
La modifica apportata al comma 5bis dalla legge 116/2014 riguarda soprattutto la 
eliminazione di quella parte del vecchio comma abrogato che rinviava ad apposito decreto 
ministeriale la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di 
contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti 
appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto 
conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. Si 
veda su questo la Parte II del presente Paper. 
Per una attuazione completa del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 vedi Decreto 
Ministero Difesa 22 ottobre 2009 successivamente in questo Paper 
1 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG 
azzetta=2008-03-19&atto.codiceRedazionale=08A01858&elenco30giorni=false 
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Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008 
In attuazione di quanto previsto dalla parte finale del sopra citato comma 5bis dell’articolo 
184 del DLgs 152/2006 , il presente decreto individua i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali 
e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale nei 
seguenti: 
a) tutti i materiali d'armamento, quali: armi nucleari, biologiche e chimiche; armi da 
fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed armamento di medio e 
grosso calibro e relativo munizionamento come specificato da apposito Decreto del 
Ministero della Difesa; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli 
appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti 
appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi 
equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; polveri, esplosivi, 
propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi per uso sportivo e da caccia, le 
cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e 
munizioni comuni da sparo nonché le armi corte da sparo purché non 
automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad 
uso militare 
b) le infrastrutture per la difesa militare quali: le installazioni permanenti e quelle 
temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno 
operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che 
all'esterno del territorio nazionale. 
c) opere destinate alla difesa nazionale rientranti nelle seguenti ricadenti nelle 
seguenti categorie: aeroporti ed eliporti; basi navali; caserme; stabilimenti ed 
arsenali; reti, depositi carburanti e lubrificanti; depositi munizioni e di sistemi 
d'arma; comandi di unità operative e di supporto logistico; basi missilistiche; 
strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo; 
segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea; 
m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; poligoni e 
strutture di addestramento; centri sperimentali di manutenzione dei sistemi 
d'arma; alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia; opere di 
protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; installazioni 
temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; attività finanziate con fondi 
comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale 
d) opere di difesa nazionale da realizzare di urgenza e non rientranti nelle categorie 
5 
elencate alla lettera precedente. 
e) infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale necessarie per il sostegno 
delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate. 
f) le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti 
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché 
quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.
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GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI 
La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20092 “Procedure per la 
gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente 
destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.” (10A04403) (GU n. 87 del 15-4- 
2010 ) 
Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009 
Il comma 5 bis dell’articolo 184 del dlgs 152/2006(TU ambiente) afferma che i sistemi 
d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed 
alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa (vedi commento 
in precedenza del Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008), nonché la gestione dei 
materiali e dei Rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, 
sono disciplinati dalla parte del dlgs 152/2006 relativa ai Rifiuti, con procedure speciali 
da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 
dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i 
medesimi materiali e Rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal 
medesimo decreto interministeriale. 
6 
Oggetto del D.M. 22/10/2009 
Il presente Decreto attua la prima parte del predetto comma 5bis articolo 184 del DLgs 
152/2006 ed in particolare disciplina relativamente ai rifiuti individuati ex DM 6/3/2008 
(vedi sopra per il commento): 
a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei Rifiuti 
derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di 
armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed 
apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di 
informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche 
di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di 
elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di 
dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente 
destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali; 
b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono 
immagazzinati i Rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in 
data 6 marzo 2008. Per questa parte si rinvia successivamente alla Parte II del presente 
Paper 
2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 
2010-04-15&atto.codiceRedazionale=10A04403&elenco30giorni=false
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Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009 
Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali (elencati al 
precedente paragrafo del presente commento) , le sostanze o gli oggetti di cui 
l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa 
adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi del dlgs 
165/2001 sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del 
rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del 
procedimento di dichiarazione di fuori servizio e fuori di uso dei materiali di cui agli 
articolo 55 e 56 del capo IX del DPR 167/20063 (Regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità degli organismi della Difesa), con particolare riferimento al disposto di cui agli 
articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente 
esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non più idonei a 
soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa. 
Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006 
(Testo Unico Ambiente) 
Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le norme di cui alla parte 
quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), nonché del decreto 
legislativo n.165 del 2001 (sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e 
dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare 
riferimento alle attività sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti 
disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del 
Ministero della difesa. 
In particolare le procedure di cui al DLgs 152/2006 (parte IV: Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) si applicano ai materiali dichiarati rifiuti 
(elencati specificamente dal presente decreto, vedi sopra paragrafo su OGGETTO DEL DM 
22/10/2009), tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei 
metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento 
militare e rischio per la sicurezza nazionale. 
Smaltimento come fare residuale 
Lo smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente decreto, è effettuato in condizioni 
di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza 
dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della 
3http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_al 
l_2006167dpr.pdf 
7
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impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di 
esperire le operazioni di recupero. 
Procedure di smaltimento 
Valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano, 
per lo smaltimento, le seguenti procedure: 
a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati 
utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o 
elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla 
sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero 
elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di 
trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle 
speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per 
la sicurezza, ex comma 1 articolo 50 Dpcm 3 febbraio 2006, recante norme 
unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. Il Dpcm 
3/2/2006 si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o 
contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, documenti e materiali 
classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel 
quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, 
dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo 
Stato. In base al Dpcm 3/2/2006 per Autorità nazionale per la sicurezza si intende 
il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per 
l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle 
informazioni, dei documenti e dei materiali classificati 
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di 
armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, 
sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la 
memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, 
ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione 
ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori 
direttive a tal fine emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa 
e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando 
8 
generale dell'Arma dei carabinieri; 
c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e 
materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto 
ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante 
versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai 
competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione 
tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero 
della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, 
e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, 
tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano 
la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o 
riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire 
l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque 
offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonché ad evitare la
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divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi 
attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. 
Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale 
Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, 
anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure 
speciali di gestione e smaltimento rifiuti, del presente decreto, sono applicate tenendo 
conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato 
formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti 
locali. 
Nel corso di operazioni militari della NATO le procedure speciali di gestione e 
smaltimento rifiuti del presente decreto sono applicate tenendo conto delle speciali 
procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la 
gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli 
usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla 
natura e priorità degli obiettivi da raggiungere. 
Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità 
Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e 
materiali ( come elencati nel paragrafo OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto 
della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze espresse dal presente 
decreto, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a 
norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle 
seguenti condizioni: 
a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, 
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né 
policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto 
(vedi sopra paragrafo dal titolo: Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 
22/10/2009); 
c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative 
norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito 
delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. 
Durata Deposito Temporaneo 
La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, e di quelli provenienti dalle lavorazioni 
eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa 
militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della 
difesa adottato in data 6 marzo 2008( vedi sopra in questo paper), 
9
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indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un anno. Tale 
termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo la 
procedura descritta dal paragrafo del presente Paper: Definizione rifiuto nell’ambito 
dell’applicazione del D.M. 22/10/2009. 
Ispezioni 
Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente 
decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di 
appartenenza, in sosta in porti non militari. 
GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI 
Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali 
Secondo il D.M. 22/10/2009 alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al 
naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio 
militare dello Stato, le norme su procedure di recupero, e smaltimento sopra indicate si 
applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del DM 19/3/2008 (vedi i due 
paragrafi successivi del presente Paper) e delle disposizioni seguenti: 
a) La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e 
deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che 
ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo 
disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e 
tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche 
previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della 
tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la 
necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono 
essere affidate alla nave. 
b) La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo 
smaltimento, ricade nella responsabilità del comando della base militare navale nel 
cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti. 
c) Ai fini degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), i comandi militari territoriali 
della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano 
specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme della parte IV del dlgs 
152/2006 (TU ambiente) e di quelle recate dal presente decreto. 
Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali 
La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 19/3/20084 Misure necessarie per il 
conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del 
4http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 
2008-04-03&atto.codiceRedazionale=08A02160&elenco30giorni=false 
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carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 24 
giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008). 
Il DLgs 182/2003 ha dato attuazione alla direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta 
per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ( per un commento vedi in questa voce 
in data di pubblicazione sulla GURI: 22/7/2003). In particolare l'art. 3 del DLgs 
182/2003 nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, 
prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri 
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce 
le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i 
rifiuti e i residui del carico, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto 
conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di 
ogni classe di unità. Quindi il presente decreto attua quanto previsto dall’articolo 3 sopra 
menzionato. 
Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi 
militari navali 
I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia 
funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in 
sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto 
della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente), 
e del regolamento CE n. 1774/2002 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo umano ). 
Istruzione tecniche, sono altresì adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi 
generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto. 
La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente 
alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorità militare, 
che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al 
momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente 
per le navi che effettuano trasporti internazionali. 
Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari 
I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unità indicate nella tabella A 
(navi militari soggette agli adempimenti della notifica , di cui alla tabella C allegata al 
presente decreto, e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave): 
a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C ( nome 
nave, tipo e quantità dei rifiuti da conferire), che costituisce parte integrante del 
presente decreto ; 
b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorità 
marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità 
di conferire i rifiuti prodotti dalla nave; 
c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale 
11 
di raccolta, prima di lasciare il porto.
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I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unità indicate nella tabella B 
sono esonerati dalle procedure di notifica di cui alle lettera a) e b) sopra riportate. 
Sia per le navi della tabella A che per quelle della tabella B c’è l’obbligo di rispettare quanto 
previsto dalla lettera c) sopra riportata però i comandanti delle navi militari non 
ottemperano a questo disposto, nel caso in cui si configurino le situazioni di necessità 
operativa cioè di quelle situazioni in cui l’adempimento di tali obblighi potrebbe 
compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. 
Questa ultima deroga appare talmente generica da rischiare di rendere inapplicabile 
l’intero decreto ! 
Ispezioni 
Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente 
decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di 
appartenenza, in sosta in porti non militari. 
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PARTE II 
LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE 
MILITARI 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La norma di riferimento è (in attuazione del comma 5bis dell'articolo 184 del DLgs 
152/2006): 
1. Il Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20095 Procedure per la gestione dei materiali e 
dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa 
militare e alla sicurezza nazionale. 
2. L’articolo 241bis del DLgs 152/2006 (introdotto dall’articolo 13 della legge 116/2014) 
sulla disciplina dei limiti di concentrazione soglia per l’avvio delle procedure di bonifica e 
per le analisi del rischio nelle procedure di bonifica delle aree militari 
LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE 
MILITARI (articolo 241bis) 
Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo 
241bis) 
Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e 
dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso 
esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le 
concentrazioni di soglia di contaminazione6 previste nella tabella 1, colonne A (aree a 
destinazione residenziale) e B (aree a destinazione industriale), dell'allegato 5 al titolo V 
della parte quarta, del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse 
destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari. 
Quindi di conseguenza ex comma 3 articolo 241bis. Resta fermo che in caso di 
declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere 
applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, 
colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/2006. 
Nella versione del decreto legge prima della conversione a tutte le aree militari da 
bonificare a prescindere dal loro uso in atto si applicavano i limiti ben più alti delle aree 
industriali. 
5 http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010- 
04-15&numeroGazzetta=87 
6 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è 
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 
alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in 
un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più 
concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per 
tutti i parametri superati 
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Questo limite è stato superato mentre il dato significativo e positivo è che ora per le aree 
militari risulta con chiarezza che i limiti degli inquinanti per avviare le bonifiche e per 
certificarle previsti per le aree civili si applicano anche a quelle militari. Si supera così 
quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 che 
prevedeva un apposito decreto interministeriale per determinare: “ i criteri di 
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla 
parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e 
alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente 
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi”. Peraltro l’intero comma 5bis è stato 
sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014. 
Peraltro sia pure non in riferimento ad aree militari il TAR Lombardia recentemente 
(vedi QUI) aveva affermato un principio generale in materia di rapporto tra aree inquinate 
da bonificare e destinazioni urbanistiche delle stesse. In particolare secondo questa 
sentenza, ai fini della corretta procedura di bonifica, non rileva la formale destinazione 
urbanistica all’epoca dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo 
della tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata e questo 
addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza) che gli 
immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi! 
Su questo ultimo punto occorre inoltre aggiungere che anche al momento 
della versione non convertita del decreto legge per le acque sotterranee l'allegato V 
alla parte IV del DLgs 152/2006 non distingueva ( e tutt’ora non distingue) tra 
residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di 
concentrazione soglia di contaminazione. 
Analisi di rischio7 (comma 2 articolo 241bis) 
Per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è 
compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni 
di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di 
contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta; recita il comma 2 del 
nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al 
comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica 
che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di 
porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la 
salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze". 
Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma 
4 articolo 241bis) 
Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività 
militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente 
decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni 
tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
7 “analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle 
sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla 
parte quarta del presente decreto” 
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Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis) 
Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica il Ministero della 
difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali 
dell'Amministrazione centrale (quindi civile) che operano nel settore e definisce con 
propria determinazione le relative modalità di attuazione. 
PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI 
Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le 
procedure 
Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, 
il Comandante o il direttore responsabile dell'area militare svolge le attività indicate di 
seguito, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e 
territorio. 
Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure 
Le procedure riguardano: 
1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le 
misure immeditate di prevenzione adottate. 
2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area 
contaminata. 
3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata. 
4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla 
indagine preliminare di cui alla lettera b). 
5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle 
soglie di contaminazione. 
6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la 
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di 
contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali 
impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. 
7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento 
8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica. 
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Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione 
Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: 
1. adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di 
contaminare un sito8, le necessarie misure di prevenzione; 
2. informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative 
dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei 
carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della 
difesa/DNA. 
La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in 
particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali 
presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La 
comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione 
degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La 
medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni 
storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di 
contaminazione. 
Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata 
Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di 
prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti: 
1. svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone 
interessate dalla contaminazione; 
2. qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione9 (CSC) non 
sia stato superato: 
8 “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici 
ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di 
espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che 
ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di 
rischio (Csr);” 
9 “ i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è 
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 
alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in 
un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più 
concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per 
tutti i parametri superati;” 
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2.1. provvede al ripristino della zona contaminata; 
2.2. informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo del 
presente commento, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative 
dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei 
carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della 
difesa/DNA. 
Comunicazione avvenuto ripristino 
Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale 
della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto 
ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del 
territorio e del mare. 
Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge 
Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento 
delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area 
informa immediatamente: 
1. il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità 
idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la 
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La 
comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in 
sicurezza di emergenza adottate; 
2. i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato 
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché 
dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli 
eventuali provvedimenti di competenza. 
Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle 
soglie di contaminazione 
Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, 
il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni 
ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato 
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché 
del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta 
al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione 
competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti 
dall’allegato II alla Parte IV del DLgs 152/2006 (TU ambiente) . Secondo l’allegato II per 
caratterizzazione dei siti contaminati si intende l’intero processo costituito dalle seguenti 
fasi: 
1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito 
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2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano 
di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del 
sottosuolo e delle acque sotterranee. 
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla 
luce dei primi risultati raccolti 
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e 
rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque 
sotterranee 
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo 
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare gli 
eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero 
successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante analisi di 
rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del DLgs 152/2006 
Entro trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il 
rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di 
vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative 
al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. 
Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, 
nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 
Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione 
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi 
del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio10 
(CSR), secondo i criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al DLgs 152/2006 (TU 
ambiente). 
Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi relativa al piano di 
caratterizzazione, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati 
dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione 
della difesa (nominato dal competente organo di vertice). 
Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata 
dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale 
documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni 
prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la 
10 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con 
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati 
nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di 
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di 
concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;” 
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delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso 
della conferenza. 
Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di 
Soglia del Rischio11 
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione 
dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazione di soglia del rischio, la 
conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara 
concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo 
svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della 
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione 
d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i 
successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa , 
nominato dal competente organo di vertice, nonché al prefetto, al comune, alla provincia 
ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
a) i parametri da sottoporre a controllo; 
b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di 
vertice, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di 
monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di 
monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il 
rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di 
vertice, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica 
riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. 
Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio 
da monitoraggio ex post 
Nel caso in cui le attività di monitoraggio (stabilito a conclusione del procedimento di cui 
al paragrafo precedente) rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia 
di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica. 
11 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della 
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del 
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la 
messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di 
accettabilità per il sito 
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Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio 
emerso dalla Analisi di Rischio 
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione 
dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore 
responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, 
nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente 
organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per 
territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio 
infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione 
al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di 
vertice, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto 
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, 
ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di 
minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di 
contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, 
nominato dal competente organo di vertice, acquisito il parere del prefetto, del comune, 
della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, 
sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con 
eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 
Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature 
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla 
sua attuazione, l'approvazione progetto di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a tutti 
gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della 
pubblica amministrazione. 
Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la 
tutela della sicurezza nazionale 
Qualora, nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte, occorra 
assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il 
rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di 
vertice, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie 
necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle 
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente 
Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli 
aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione 
delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto 
di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti 
determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 200812, recante 
criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle 
attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 
12 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Informazione 
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Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica 
L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di 
contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo 5 , del 
Dlgs 195/200513 quando cioè può recare pregiudizio alle relazioni internazionali, 
all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, ovvero, ove si tratti di notizie, 
informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di 
segreto di Stato. 
Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale 
Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure 
previste dall'art. 25214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente) nonché 
quelle nel caso di informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione 
dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento); a tutte le fasi della 
procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal 
competente organo di vertice. 
Aree contaminate a ridotte dimensioni 
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o 
comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle procedure 
semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 
2006 (TU ambiente), il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede: 
a) alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione; 
b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente 
necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e 
territorio. 
Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta 
L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il 
proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi 
finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa 
comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti individuati dal presente Decreto; 
provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai 
depositi degli stessi. 
13 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=16&categoria=Informazione 
14 “ 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla 
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività 
produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione 
dell'ambiente delle Regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati 
pubblici o privati.” 
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L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree 
militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine 
necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione 
bonifica del presente decreto e, sentita la provincia competente, al rilascio della 
certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare 
oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di 
eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di 
accompagnamento. 
Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e 
accertamento degli illeciti 
Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in 
materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito 
dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando 
carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi 
dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente). Ovviamente per gli impatti 
che comunque l’inquinamento presente in area militari può produrre nella aree civili 
limitrofe restano fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: 
Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale. 
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La nuova disciplina gestione rifiuti e bonifiche in aree militari 2014

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA NUOVA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI La Spezia 29 AGOSTO 2014 1
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario PARTE I .................................................................................................................................................. 4 LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI ........................................................... 4 INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE ..................................................................................... 4 Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008 ............................................................. 4 Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008 .................................................................. 5 GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI ........................................................................... 6 Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009 .............................................................. 6 Oggetto del D.M. 22/10/2009 ................................................................................................................... 6 Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009 ................................................... 7 Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006 (Testo Unico Ambiente) .................................................................................................................................................. 7 Smaltimento come fare residuale ............................................................................................................. 7 Procedure di smaltimento ......................................................................................................................... 8 Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale ............................................. 9 Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità ........................................................... 9 Durata Deposito Temporaneo ................................................................................................................... 9 Ispezioni ................................................................................................................................................... 10 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI ........................................................................................ 10 Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali ............................................................... 10 Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali ..................................................................... 10 Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali .. 11 Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari ....................................................................... 11 Ispezioni ................................................................................................................................................... 12 PARTE II ............................................................................................................................................... 13 LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI ......................................................................... 13 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 13 LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE MILITARI (articolo 241bis)........................ 13 Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo 241bis) ..... 13 Analisi di rischio (comma 2 articolo 241bis) ............................................................................................ 14 Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma 4 articolo 241bis) ..................................................................................................................................................... 14 Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis) .......................... 15 PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI ............................................................................................... 15 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le procedure ......... 15 Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure ...................................................................... 15 Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione .................................................. 16 Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata ................................................. 16 Comunicazione avvenuto ripristino ......................................................................................................... 17 Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge ......................................... 17 Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle soglie di contaminazione ....................................................................................................................................... 17 Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione ............................................ 18 Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di Soglia del Rischio 19 Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio da monitoraggio ex post ..................................................................................................................................................... 19 Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio emerso dalla Analisi di Rischio ...................................................................................................................................... 20 Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale .................................................................................................................................................. 20 Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica ...................................... 21 Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale ........................................................................... 21 Aree contaminate a ridotte dimensioni .................................................................................................. 21 Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta ..................................................................... 21 Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e accertamento degli illeciti 22 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PARTE I LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE La materia è disciplinata dal Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 20081 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008) Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008 Il comma 5 bis (come sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014) dell’articolo 184 del DLgs 152/2006(TU ambiente) afferma che: “Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.” La modifica apportata al comma 5bis dalla legge 116/2014 riguarda soprattutto la eliminazione di quella parte del vecchio comma abrogato che rinviava ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. Si veda su questo la Parte II del presente Paper. Per una attuazione completa del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 vedi Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 successivamente in questo Paper 1 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG azzetta=2008-03-19&atto.codiceRedazionale=08A01858&elenco30giorni=false 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008 In attuazione di quanto previsto dalla parte finale del sopra citato comma 5bis dell’articolo 184 del DLgs 152/2006 , il presente decreto individua i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale nei seguenti: a) tutti i materiali d'armamento, quali: armi nucleari, biologiche e chimiche; armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato da apposito Decreto del Ministero della Difesa; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi per uso sportivo e da caccia, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare b) le infrastrutture per la difesa militare quali: le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale. c) opere destinate alla difesa nazionale rientranti nelle seguenti ricadenti nelle seguenti categorie: aeroporti ed eliporti; basi navali; caserme; stabilimenti ed arsenali; reti, depositi carburanti e lubrificanti; depositi munizioni e di sistemi d'arma; comandi di unità operative e di supporto logistico; basi missilistiche; strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo; segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea; m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; poligoni e strutture di addestramento; centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia; opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale d) opere di difesa nazionale da realizzare di urgenza e non rientranti nelle categorie 5 elencate alla lettera precedente. e) infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate. f) le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20092 “Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.” (10A04403) (GU n. 87 del 15-4- 2010 ) Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009 Il comma 5 bis dell’articolo 184 del dlgs 152/2006(TU ambiente) afferma che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa (vedi commento in precedenza del Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008), nonché la gestione dei materiali e dei Rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte del dlgs 152/2006 relativa ai Rifiuti, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e Rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. 6 Oggetto del D.M. 22/10/2009 Il presente Decreto attua la prima parte del predetto comma 5bis articolo 184 del DLgs 152/2006 ed in particolare disciplina relativamente ai rifiuti individuati ex DM 6/3/2008 (vedi sopra per il commento): a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei Rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali; b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i Rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008. Per questa parte si rinvia successivamente alla Parte II del presente Paper 2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2010-04-15&atto.codiceRedazionale=10A04403&elenco30giorni=false
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009 Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali (elencati al precedente paragrafo del presente commento) , le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi del dlgs 165/2001 sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di dichiarazione di fuori servizio e fuori di uso dei materiali di cui agli articolo 55 e 56 del capo IX del DPR 167/20063 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa), con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa. Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006 (Testo Unico Ambiente) Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), nonché del decreto legislativo n.165 del 2001 (sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della difesa. In particolare le procedure di cui al DLgs 152/2006 (parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) si applicano ai materiali dichiarati rifiuti (elencati specificamente dal presente decreto, vedi sopra paragrafo su OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale. Smaltimento come fare residuale Lo smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente decreto, è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della 3http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_al l_2006167dpr.pdf 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero. Procedure di smaltimento Valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano, per lo smaltimento, le seguenti procedure: a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza, ex comma 1 articolo 50 Dpcm 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. Il Dpcm 3/2/2006 si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato. In base al Dpcm 3/2/2006 per Autorità nazionale per la sicurezza si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando 8 generale dell'Arma dei carabinieri; c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonché ad evitare la
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di gestione e smaltimento rifiuti, del presente decreto, sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti locali. Nel corso di operazioni militari della NATO le procedure speciali di gestione e smaltimento rifiuti del presente decreto sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere. Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali ( come elencati nel paragrafo OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze espresse dal presente decreto, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto (vedi sopra paragrafo dal titolo: Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009); c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. Durata Deposito Temporaneo La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008( vedi sopra in questo paper), 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo la procedura descritta dal paragrafo del presente Paper: Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009. Ispezioni Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari. GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali Secondo il D.M. 22/10/2009 alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme su procedure di recupero, e smaltimento sopra indicate si applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del DM 19/3/2008 (vedi i due paragrafi successivi del presente Paper) e delle disposizioni seguenti: a) La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. b) La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti. c) Ai fini degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme della parte IV del dlgs 152/2006 (TU ambiente) e di quelle recate dal presente decreto. Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 19/3/20084 Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del 4http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2008-04-03&atto.codiceRedazionale=08A02160&elenco30giorni=false 10
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 24 giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008). Il DLgs 182/2003 ha dato attuazione alla direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ( per un commento vedi in questa voce in data di pubblicazione sulla GURI: 22/7/2003). In particolare l'art. 3 del DLgs 182/2003 nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Quindi il presente decreto attua quanto previsto dall’articolo 3 sopra menzionato. Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente), e del regolamento CE n. 1774/2002 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ). Istruzione tecniche, sono altresì adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorità militare, che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano trasporti internazionali. Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unità indicate nella tabella A (navi militari soggette agli adempimenti della notifica , di cui alla tabella C allegata al presente decreto, e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave): a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C ( nome nave, tipo e quantità dei rifiuti da conferire), che costituisce parte integrante del presente decreto ; b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorità marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità di conferire i rifiuti prodotti dalla nave; c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale 11 di raccolta, prima di lasciare il porto.
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unità indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di notifica di cui alle lettera a) e b) sopra riportate. Sia per le navi della tabella A che per quelle della tabella B c’è l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata però i comandanti delle navi militari non ottemperano a questo disposto, nel caso in cui si configurino le situazioni di necessità operativa cioè di quelle situazioni in cui l’adempimento di tali obblighi potrebbe compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. Questa ultima deroga appare talmente generica da rischiare di rendere inapplicabile l’intero decreto ! Ispezioni Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari. 12
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PARTE II LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO La norma di riferimento è (in attuazione del comma 5bis dell'articolo 184 del DLgs 152/2006): 1. Il Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20095 Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. 2. L’articolo 241bis del DLgs 152/2006 (introdotto dall’articolo 13 della legge 116/2014) sulla disciplina dei limiti di concentrazione soglia per l’avvio delle procedure di bonifica e per le analisi del rischio nelle procedure di bonifica delle aree militari LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE MILITARI (articolo 241bis) Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo 241bis) Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione6 previste nella tabella 1, colonne A (aree a destinazione residenziale) e B (aree a destinazione industriale), dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari. Quindi di conseguenza ex comma 3 articolo 241bis. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/2006. Nella versione del decreto legge prima della conversione a tutte le aree militari da bonificare a prescindere dal loro uso in atto si applicavano i limiti ben più alti delle aree industriali. 5 http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010- 04-15&numeroGazzetta=87 6 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati 13
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Questo limite è stato superato mentre il dato significativo e positivo è che ora per le aree militari risulta con chiarezza che i limiti degli inquinanti per avviare le bonifiche e per certificarle previsti per le aree civili si applicano anche a quelle militari. Si supera così quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 che prevedeva un apposito decreto interministeriale per determinare: “ i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi”. Peraltro l’intero comma 5bis è stato sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014. Peraltro sia pure non in riferimento ad aree militari il TAR Lombardia recentemente (vedi QUI) aveva affermato un principio generale in materia di rapporto tra aree inquinate da bonificare e destinazioni urbanistiche delle stesse. In particolare secondo questa sentenza, ai fini della corretta procedura di bonifica, non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza) che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi! Su questo ultimo punto occorre inoltre aggiungere che anche al momento della versione non convertita del decreto legge per le acque sotterranee l'allegato V alla parte IV del DLgs 152/2006 non distingueva ( e tutt’ora non distingue) tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione. Analisi di rischio7 (comma 2 articolo 241bis) Per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta; recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze". Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma 4 articolo 241bis) Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 7 “analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto” 14
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis) Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale (quindi civile) che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione. PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le procedure Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area militare svolge le attività indicate di seguito, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio. Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure Le procedure riguardano: 1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate. 2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata. 3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata. 4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui alla lettera b). 5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione. 6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. 7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento 8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica. 15
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: 1. adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito8, le necessarie misure di prevenzione; 2. informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti: 1. svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; 2. qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione9 (CSC) non sia stato superato: 8 “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);” 9 “ i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;” 16
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2.1. provvede al ripristino della zona contaminata; 2.2. informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo del presente commento, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. Comunicazione avvenuto ripristino Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente: 1. il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; 2. i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle soglie di contaminazione Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti dall’allegato II alla Parte IV del DLgs 152/2006 (TU ambiente) . Secondo l’allegato II per caratterizzazione dei siti contaminati si intende l’intero processo costituito dalle seguenti fasi: 1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito 17
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti 4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee 5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo 6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del DLgs 152/2006 Entro trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio10 (CSR), secondo i criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al DLgs 152/2006 (TU ambiente). Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi relativa al piano di caratterizzazione, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice). Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la 10 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;” 18
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di Soglia del Rischio11 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazione di soglia del rischio, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa , nominato dal competente organo di vertice, nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio da monitoraggio ex post Nel caso in cui le attività di monitoraggio (stabilito a conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente) rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica. 11 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito 19
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio emerso dalla Analisi di Rischio Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione progetto di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale Qualora, nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 200812, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 12 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Informazione 20
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo 5 , del Dlgs 195/200513 quando cioè può recare pregiudizio alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato. Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 25214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente) nonché quelle nel caso di informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento); a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice. Aree contaminate a ridotte dimensioni Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede: a) alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione; b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio. Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. 13 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=16&categoria=Informazione 14 “ 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle Regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.” 21
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente decreto e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento. Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e accertamento degli illeciti Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente). Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento presente in area militari può produrre nella aree civili limitrofe restano fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale. 22