Presentazione del Dr. Franco Tassi, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, durante il Convegno di Visso del 27 ottobre, Nuove forme di turismo. Il Dr. Tassi, ci illustra la nuova sentieristica, in maniera tecnica. Una fitta rete di sentieri, la cui segnatura sarà ultimata entro la prossima primavera, che arricchisce la già ampia offerta turistica del territorio del parco. Un lungo percorso di trekking servito da rifugi escursionistici (il Grande Anello dei Sibillini), una serie di percorsi in mountain bike ed una ricca offerta per famiglie costituita dai Sentieri Natura a cui si sono aggiunti quest’anno i 17 Percorsi Escursionistici, itinerari di montagna più impegnativi pensati per soddisfare ogni esigenza.
Sviluppo sostenibile e sviluppo di impresa turistica: un binomio possibile?
La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
1. “Nuove forme di turismo
Sostenibilità ambientale e sentieristica del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini”
“La carta dei sentieri”
Franco Tassi
27 ottobre 2012
VISSO - Sala Convegni
2. • 17 Percorsi escursionistici (187 Km)
• Grande Anello dei Sibillini (122 Km)
• 18 Sentieri Natura (75 Km)
• Percorsi MTB (560 KM)
3. Tappe fondamentali
• Legge finanziaria del 1998 Primo riferimento legislativo
• D.M. 3 febbraio 1990 che sostituisce il D.M. 18.07.1989
(perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e
normativa di riferimento – zone 1 e 2):
• D.M. 26.07.90 Direttive e criteri generali per la redazione
del Piano per il Parco
• Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette (Organi –
Piano per il parco – Regolamento ecc.
• DPR 6 agosto 1993 sostituito con DPR 4 novembre 1993
(istituzione dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini –
nomina degli organi – modifica ai confini)
4. Gli strumenti legislativi e tecnici che
regolamentano il Territorio
⇒il piano per il Parco individua le
attività consentite, cioè quelle
compatibili con l’interesse pubblico
naturalistico
⇒il regolamento del parco, invece,
disciplina l’esercizio delle attività
consentite entro il territorio del Parco
e le eventuali deroghe ai divieti.
5. Qual è la situazione attuale?
Il C.D. del Parco ha approvato il proprio
Piano previa consultazione della Comunità
del Parco. Il Piano è stato adottato dalle
regioni Marche e Umbria è in fase di
approvazione finale.
Nel frattempo
vale la normativa transitoria
6. DPR 6 agosto 1993
Fino all’approvazione del regolamento
del Parco sono in vigore le misure di
salvaguardia ad INTEGRAZIONE
dell’art. 11, comma 3 della l. 394/1991
7. IL TERZO COMMA DELL’ART. 11
DELLA LEGGE 394
Salvo quanto previsto dal comma 5, nei
parchi sono vietate le attività e le opere
che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli
ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat
8. Art. 11 comma 5 L.394/91
Restano salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, che
possono essere esercitati secondo
le consuetudini locali ..()
9. D.M. 3 febbraio 1990
Sono soggette ad autorizzazione una serie di interventi
di rilevante trasformazione specificatamente elencati
nell’art.4 del D.M. 3 febbraio 90:
• Variante degli strumenti urbanistici;
• opere di mobilità (nuovi tracciati stradali, impianti a fune,
ecc.);
• opere fluviali;
• opere tecnologiche (elettrodotti captazioni, acquedotti,
ripetitori, ecc.);
• opere di trasformazione e bonifica agraria
• Piani forestali;
• apertura di nuove discariche per rifiuti solidi-urbani;
• Realizzazione bacini idrici e centraline idroelettriche.
10. 4 Fino all’approvazione del Piano per il parco, sono
comunque vietati su tutto il territorio, così come
perimetrato:
• L’attività venatoria (escluso l’abbattimento selettivo delle specie
in sovranumero);
• La pesca nelle aree delimitate come zona 1;
• Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, e private esistenti; fatta eccezione per i mezzi di
servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorali;
• L’apertura di nuove cave;
• L’apposizione in zona 1 ad esclusione dei centri abitati, di
cartelli e manufatti pubblicitari, di qualunque natura e scopo, ad
esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui
alla circolare del ministro dei Lavori Pubblici, n. 400 del 9
febbraio 1979;
• La costruzione di recinti su zona agricola salvo quelle accessorie
per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli
impianti tecnologici
14. Il Piano per il Parco
(Art. 12 Legge 394/91)
Finalità: “Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali,
antropologici tradizionali”
Deve disciplinare i seguenti contenuti:
•Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in
aree e parti, caratterizzate da forme differenziate di uso,
godimento e tutela;
•Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del
Piano;
•Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili,
ai portatori di handicap ed agli anziani;
15. Il Piano per il Parco
(Art. 12 Legge 394/91)
Deve disciplinare i seguenti contenuti:
•Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del parco, musei, centri visite, uffici
informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
•Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sullla fauna e e
sull’ambiente naturale in genere.
16.
17. Il Piano per il Parco
(Art. 12 Legge 394/91)
Zonizzazione
Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:
•A) Riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è
conservato nella sua integrità;
•B) Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire
nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono
essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture, nonché
interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente
Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione (ai
sensi della lettera a) e b) del primo comma dell’articolo 31
della legge 5 agosto 1978 n. 457;
18. •C) Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità
istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente
Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali,
ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività
agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti
naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di
qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati dalle lettere
a), b), c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge
457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di Piano sulle
destinazioni d’uso ;
•D) Aree di promozione economica e sociale facenti parte
del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai
processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite
attività compatibili con le finalità istitutive del parco e
finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte
dei visitatori.
20. IL REGOLAMENTO DEL PARCO
disciplina, in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di
opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-
pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico
con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive,
ricreative ed educative;
21. e) lo svolgimento di attività di ricerca
scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di
altro genere, nell'ambito della legislazione
in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a
interventi di occupazione giovanile, di
volontariato, con particolare riferimento alle
comunità terapeutiche, e al servizio civile
alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del Parco
attraverso percorsi e strutture idonee per
disabili, portatori di handicap e anziani ;
23. N.T.A.
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco;
• Art. 2 Elaborati del Piano del Parco;
• Art. 3 Efficacia del Piano e rapporti con gli altri
piani e col Regolamento;
• Art. 4 Strumenti e modalità attuative;
• Art. 5 Categorie di Interventi ammissibili;
• Art. 6 Attività ed usi compatibili.
24. N.T.A.
Titolo II – NORME PER PARTI DEL TERRITORIO
• Art. 7 Inquadramento territoriale;
• Art. 8 Zonizzazione;
• Art. 9 Unità di paesaggio.
25. N.T.A.
Titolo III – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE
D’INTERVENTO, DI OPERE E RISORSE
• Art. 10 Difesa del suolo e gestione delle acque;
• Art. 11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali;
• Art. 12 Aree e risorse naturali;
• Art. 13 Boschi e gestione forestale;
• Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali;
• Art. 15 Aree ed elementi di interesse storico-culturale;
• Art. 16 Aree di recupero ambientale e paesistico
• Art. 17 Sistemi di accessibilità
• Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi.
• Art. 19 Progetti e programmi di valorizzazione e d’intervento
• Art. 20 Norme transitorie
26. Art. 8 Zonizzazione
1. Il Piano suddivide il Parco in Zone,
identificate nelle tavole di Piano ed
assoggettate a diverso grado di protezione,
con riferimento alle seguenti categorie di
cui all'art.12 L.394/91:
27. Zone A
• - zone A, di riserva integrale dove l'ambiente
naturale è conservato nella sua integrità. Tali
zone sono destinate alla salvaguardia degli
equilibri ecologici in atto e potenziali, alla
prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di
disturbo. E’ vietato ogni intervento che non abbia
finalità esclusivamente conservativa. La fruizione
degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente
naturalistico;
28. Zone B
• - zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il
potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la
conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti
anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali
zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio, effettuare movimenti di
terreno o trasformazioni dell’uso del suolo, salvo quando
finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e
restituzione, eseguire cambi di destinazione d’uso che
richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.
Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle
infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e
gli interventi di gestione a cura dell’Ente Parco. Per la
gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani
forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio
agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente
approvati, previo parere favorevole del Parco;
29. Zone C
• - zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-
pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive
sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo
gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica. E’ comunque vietato realizzare: nuove strade
salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e[1]
quanto previsto nell’art. 17, comma 3, nuovi edifici ad
eccezione di quelli a servizio dell’attività agricola di
carattere non residenziale; interventi che modificano il
regime delle acque salvo quando strettamente necessari per
l’interesse pubblico locale. Per il miglioramento
dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di
parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e
campeggi purchè localizzati in prossimità dei centri abitati
ed individuati in sede di formazione dei relativi piani
urbanistici (PRG e Piani di recupero).
30. Zone C
• Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonchè, previo progetto paesaggistico di cui
all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della
Provincia di Perugia, [1] (piano di recupero)[2] approvato
dall’Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così
come definiti all’art. 31 della L. 457/78, specificandosi che
gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a
progetto paesaggistico sono quelli che comportano la
demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la
sopraelevazione [3]
[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del
21.09.2002.
• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del
21.09.2002.
31. Zone D
• zone D, di promozione economica e sociale, che
interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e
quelle degradate, comprese le aree parzialmente o
completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte
le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e
finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale
delle collettività locali e al miglior godimento del parco da
parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni
contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le
seguenti sottozone, cartograficamente delimitate negli
stralci di approfondimento al 10.000:
32. Zone D1
• - D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la
riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le
specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala
1:10.000 e delle presenti N.T.A. (Tali determinazioni
debbono essere analiticamente riscontrate in sede di
formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
generali ed attuativi, motivando eventuali scostamenti
delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di
assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati
attesi)[1];
•
[1] Norma spostata art.3, comma 4 da cancellare.
33. Zone D2
• D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la
riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le
specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala
1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi
che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o
alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati
previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30
delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di
Perugia[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero abitato,
approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi
che gli interventi di ristrutturazione edilizia da
assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che
comportano la demolizione con ricostruzione o
ampliamento e/o la sopraelevazione[3]
•
[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
34. Zone D3
• - D3, in cui gli interventi interessano preminentemente la
riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico-
residenziali con le specifiche determinazioni di cui agli
stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.
Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di
volume o nuova edificazione dovranno essere realizzati
previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30
delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di
Perugia,[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero
insediamento, approvato preventivamente dall'Ente Parco
specificandosi che gli interventi di ristrutturazione
edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono
quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o
ampliamento e/o la sopraelevazione.[3]
[1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
• [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
• [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
35. Zone D4
• - D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la
riqualificazione e la formazione di aree produttive-
artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli
stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.
Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova
edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq.
potranno essere assentiti a condizione che risultino
compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti
dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del
suolo;
36. Zonizzazione
• 2. La disciplina delle Zone Interventi Attività ed usi
suddette zone è sintetizzata ammissibili compatibili
nella tabella seguente con Zona A CO MA RE RQ TR N
riferimento alle categorie di
cui agli artt. 5 e 6: Zona B CO MA RE RQ TR NA
• 3. In tutte le zone di cui al Zona C CO MA RE RQ TR N A UA S3 S4
comma 1 sono comunque
fatti salvi i diritti di uso Zona D1 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4
civico. Eventuali
limitazioni necessarie per Zona D2 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4
realizzare le finalità del
Piano sono adottate di Zona D3 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4
concerto con gli aventi
diritto. Zona D4 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S2
40. Quadri conoscitivi - Consulenti
incaricati
Budget impiegato 50 % circa
3 UNIVERSITA’
Ancona Camerino
Perugia
10 DIPARTIMENTI
5 Studi di Consulenza
41. Struttura tecnica per l'elaborazione del Piano per il
Parco
Nucleo di coordinamento
Coordinatore generale:
Alfredo Fermanelli
Coordinatore scientifico:
Roberto Gambino
Coordinatore tecnico:
Massimo Sargolini
Ufficio di Piano del Parco:
Roberta Angelini - Urbanista
Fabrizio Cinquini - Urbanista
Maurizio Consoli - Geologo Numerosi altri consulenti incaricati di
Piersebastiano Ferranti - eseguire studi nelle varie discipline
Informatico scientifiche interessate
Paolo Perna - Naturalista
Franco Tassi - Informatico
42. Il SIT ed il Piano Per il Parco
Il programma esecutivo del progetto Piano per il Parco
prevedeva l’implementazione di un sistema informativo
territoriale.
Il Piano doveva essere realizzato con l’ausilio dei GIS
come strumenti di supporto alle decisioni
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64. DTM
Modello ad
Elevazione Digitale
(Digital Elevation Model)
E’ un modello di dati raster
che rappresenta l’elevazione
del terreno. Può essere
generato a partire da piani
quotati o da curve di livello
ed è generalmente usato per
condurre analisi di visibilità,,
effettuare analisi di
pendenza o esposizione,
ecc.
65.
66.
67. Fase 1: elaborazione dei Quadri conoscitivi
Nella prima fase i consulenti incaricati hanno
provveduto ad elaborare i quadri conoscitivi relativi ad
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76. Nella strutturazione del SIT abbiamo suddiviso questi ambiti in
sistema fisico, sistema biologico, sistema antropico.
Strutturando effettivamente la base di dati e introducendo un
concetto sarebbe diventato il punto di riferimento per l'intero
sistema informativo territoriale.
Sistema Fisico
SIT Sistema Biologico
Sistema Antropico
77. Fase 2: Interpretazione e sintesi
A FATTORI STRUTTURANTI: componenti ed
elementi costitutivi della "struttura" intesa come
l'insieme delle componenti e delle relazioni con cui
l'organizzazione di un sistema si manifesta
concretamente ed attivamente (dove però per
sistema può intendersi sia il sistema complessivo dei
sibillini sia i diversi sub-sistemi locali)
B FATTORI CARATTERIZZANTI: componenti ed
elementi che appunto caratterizzano ogni sistema
locale od unità di paesaggio, distinguendolo dagli altri
anche strutturalmente simili aggettivandone le forme
strutturali ed organizzative e rendendolo quindi
riconoscibile.
78. Fase 2: Interpretazione e sintesi
C FATTORI QUALIFICANTI: elementi o condizioni
che conferiscono ad un sistema locale o a un
paesaggio una particolare qualità o valore, sotto un
determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o
sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura ed i
caratteri di fondo rispetto ad altri simili.
D FATTORI CRITICITA’: l’Insieme di elementi o di
condizioni, in atto o potenziali, di degrado o de-
qualificazione o alterazione, più o meno acuta, non
tali da compromettere la struttura o i caratteri o la
qualità dei sistemi
79. Fase 2: Interpretazione e sintesi
(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un
una classe possono essere ritrovati in altre)
Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:
sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore,
intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti
paesistici
Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare
quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici,
geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.
Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di
paesaggio un triplice riferimento:
•Parti del sistema insediativo
•Alle reti
•Alle unità Ambientali
80.
81.
82. Fase 2: Interpretazione e sintesi
(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un
una classe possono essere ritrovati in altre)
Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:
sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore,
intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti
paesistici
Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare
quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici,
geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.
Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di
paesaggio un triplice riferimento:
•Parti del sistema insediativo
•Alle reti
•Alle unità Ambientali
83.
84. Fase 3: Redazione del Progetto del Piano
Elaborazione delle
strategie
Zonizzazione
85.
86.
87.
88.
89. •17 Percorsi escursionistici (187 Km)
•Grande Anello dei Sibillini (122 Km)
•18 Sentieri Natura (75 Km)
•Percorsi MTB (560 KM)