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“Nuove forme di turismo
Sostenibilità ambientale e sentieristica del Parco
         Nazionale dei Monti Sibillini”



              “La carta dei sentieri”
                     Franco Tassi


                     27 ottobre 2012
                 VISSO - Sala Convegni
• 17 Percorsi escursionistici (187 Km)

• Grande Anello dei Sibillini (122 Km)

• 18 Sentieri Natura (75 Km)

• Percorsi MTB (560 KM)
Tappe fondamentali
• Legge finanziaria del 1998 Primo riferimento legislativo
• D.M. 3 febbraio 1990 che sostituisce il D.M. 18.07.1989
  (perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e
  normativa di riferimento – zone 1 e 2):
• D.M. 26.07.90 Direttive e criteri generali per la redazione
  del Piano per il Parco
• Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette (Organi –
  Piano per il parco – Regolamento ecc.
• DPR 6 agosto 1993 sostituito con DPR 4 novembre 1993
  (istituzione dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini –
  nomina degli organi – modifica ai confini)
Gli strumenti legislativi e tecnici che
          regolamentano il Territorio


⇒il piano per il Parco individua le
 attività consentite, cioè quelle
 compatibili con l’interesse pubblico
 naturalistico
⇒il regolamento del parco, invece,
 disciplina l’esercizio delle attività
 consentite entro il territorio del Parco
 e le eventuali deroghe ai divieti.
Qual è la situazione attuale?

Il C.D. del Parco ha approvato il proprio
Piano previa consultazione della Comunità
  del Parco. Il Piano è stato adottato dalle
    regioni Marche e Umbria è in fase di
            approvazione finale.
          Nel frattempo
  vale la normativa transitoria
DPR 6 agosto 1993

Fino all’approvazione del regolamento
del Parco sono in vigore le misure di
salvaguardia ad INTEGRAZIONE
dell’art. 11, comma 3 della l. 394/1991
IL TERZO COMMA DELL’ART. 11
       DELLA LEGGE 394


Salvo quanto previsto dal comma 5, nei
parchi sono vietate le attività e le opere
che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli
ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat
Art. 11 comma 5 L.394/91

Restano salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, che
possono essere esercitati secondo
le consuetudini locali ..()
D.M. 3 febbraio 1990
Sono soggette ad autorizzazione una serie di interventi
di rilevante trasformazione specificatamente elencati
nell’art.4 del D.M. 3 febbraio 90:

• Variante degli strumenti urbanistici;
• opere di mobilità (nuovi tracciati stradali, impianti a fune,
  ecc.);
• opere fluviali;
• opere tecnologiche (elettrodotti captazioni, acquedotti,
  ripetitori, ecc.);
• opere di trasformazione e bonifica agraria
• Piani forestali;
• apertura di nuove discariche per rifiuti solidi-urbani;
• Realizzazione bacini idrici e centraline idroelettriche.
4 Fino all’approvazione del Piano per il parco, sono
comunque vietati su tutto il territorio, così come
perimetrato:

• L’attività venatoria (escluso l’abbattimento selettivo delle specie
  in sovranumero);
• La pesca nelle aree delimitate come zona 1;
• Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
  provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico
  passaggio, e private esistenti; fatta eccezione per i mezzi di
  servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorali;
• L’apertura di nuove cave;
• L’apposizione in zona 1 ad esclusione dei centri abitati, di
  cartelli e manufatti pubblicitari, di qualunque natura e scopo, ad
  esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui
  alla circolare del ministro dei Lavori Pubblici, n. 400 del 9
  febbraio 1979;
• La costruzione di recinti su zona agricola salvo quelle accessorie
  per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli
  impianti tecnologici
PIANO PER IL PARCO del
       (L.394/91 – 426/98)
Il Piano per il Parco
                             (Art. 12 Legge 394/91)


 Finalità: “Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali,
                     antropologici tradizionali”

Deve disciplinare i seguenti contenuti:
•Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in
aree e parti, caratterizzate da forme differenziate di uso,
godimento e tutela;
•Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del
Piano;
•Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili,
ai portatori di handicap ed agli anziani;
Il Piano per il Parco
                      (Art. 12 Legge 394/91)


  Deve disciplinare i seguenti contenuti:

•Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del parco, musei, centri visite, uffici
informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
•Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sullla fauna e e
sull’ambiente naturale in genere.
Il Piano per il Parco
                         (Art. 12 Legge 394/91)


                        Zonizzazione

Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:
•A) Riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è
conservato nella sua integrità;
•B) Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire
nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono
essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture, nonché
interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente
Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione (ai
sensi della lettera a) e b) del primo comma dell’articolo 31
della legge 5 agosto 1978 n. 457;
•C) Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità
istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente
Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali,
ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività
agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti
naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di
qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati dalle lettere
a), b), c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge
457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di Piano sulle
destinazioni d’uso ;
•D) Aree di promozione economica e sociale facenti parte
del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai
processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite
attività compatibili con le finalità istitutive del parco e
finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte
dei visitatori.
IL REGOLAMENTO DEL
      PARCO del
     (L.394/91 – 426/98)
IL REGOLAMENTO DEL PARCO
           disciplina, in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di
  opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali,
  commerciali, di servizio e agro-silvo-
  pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico
  con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive,
  ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca
   scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di
   altro genere, nell'ambito della legislazione
   in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a
   interventi di occupazione giovanile, di
   volontariato, con particolare riferimento alle
   comunità terapeutiche, e al servizio civile
   alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del Parco
   attraverso percorsi e strutture idonee per
   disabili, portatori di handicap e anziani ;
N.T.A.
Norme tecniche di Attuazione del
N.T.A.
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco;
• Art. 2 Elaborati del Piano del Parco;
• Art. 3 Efficacia del Piano e rapporti con gli altri
  piani e col Regolamento;
• Art. 4 Strumenti e modalità attuative;
• Art. 5 Categorie di Interventi ammissibili;
• Art. 6 Attività ed usi compatibili.
N.T.A.
Titolo II – NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

• Art. 7 Inquadramento territoriale;
• Art. 8 Zonizzazione;
• Art. 9 Unità di paesaggio.
N.T.A.
Titolo III – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE
   D’INTERVENTO, DI OPERE E RISORSE

•   Art. 10 Difesa del suolo e gestione delle acque;
•   Art. 11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali;
•   Art. 12 Aree e risorse naturali;
•   Art. 13 Boschi e gestione forestale;
•   Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali;
•   Art. 15 Aree ed elementi di interesse storico-culturale;
•   Art. 16 Aree di recupero ambientale e paesistico
•   Art. 17 Sistemi di accessibilità
•   Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi.
•   Art. 19 Progetti e programmi di valorizzazione e d’intervento
•   Art. 20 Norme transitorie
Art. 8 Zonizzazione

1. Il Piano suddivide il Parco in Zone,
   identificate nelle tavole di Piano ed
   assoggettate a diverso grado di protezione,
   con riferimento alle seguenti categorie di
   cui all'art.12 L.394/91:
Zone A

• - zone A, di riserva integrale dove l'ambiente
  naturale è conservato nella sua integrità. Tali
  zone sono destinate alla salvaguardia degli
  equilibri ecologici in atto e potenziali, alla
  prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di
  disturbo. E’ vietato ogni intervento che non abbia
  finalità esclusivamente conservativa. La fruizione
  degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente
  naturalistico;
Zone B
• - zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il
  potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la
  conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti
  anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali
  zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie,
  ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
  trasformazione del territorio, effettuare movimenti di
  terreno o trasformazioni dell’uso del suolo, salvo quando
  finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e
  restituzione, eseguire cambi di destinazione d’uso che
  richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.
  Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle
  infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e
  gli interventi di gestione a cura dell’Ente Parco. Per la
  gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani
  forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio
  agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente
  approvati, previo parere favorevole del Parco;
Zone C
• - zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-
  pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive
  sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo
  gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
  biologica. E’ comunque vietato realizzare: nuove strade
  salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e[1]
  quanto previsto nell’art. 17, comma 3, nuovi edifici ad
  eccezione di quelli a servizio dell’attività agricola di
  carattere non residenziale; interventi che modificano il
  regime delle acque salvo quando strettamente necessari per
  l’interesse pubblico locale. Per il miglioramento
  dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di
  parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e
  campeggi purchè localizzati in prossimità dei centri abitati
  ed individuati in sede di formazione dei relativi piani
  urbanistici (PRG e Piani di recupero).
Zone C
• Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione
  ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
  conservativo, nonchè, previo progetto paesaggistico di cui
  all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della
  Provincia di Perugia, [1] (piano di recupero)[2] approvato
  dall’Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così
  come definiti all’art. 31 della L. 457/78, specificandosi che
  gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a
  progetto paesaggistico sono quelli che comportano la
  demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la
  sopraelevazione [3]
    [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del
    21.09.2002.
•   [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
•   [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del
    21.09.2002.
Zone D
• zone D, di promozione economica e sociale, che
  interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e
  quelle degradate, comprese le aree parzialmente o
  completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte
  le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e
  finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale
  delle collettività locali e al miglior godimento del parco da
  parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni
  contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le
  seguenti sottozone, cartograficamente delimitate negli
  stralci di approfondimento al 10.000:
Zone D1

• - D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la
  riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le
  specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala
  1:10.000 e delle presenti N.T.A. (Tali determinazioni
  debbono essere analiticamente riscontrate in sede di
  formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
  generali ed attuativi, motivando eventuali scostamenti
  delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di
  assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati
  attesi)[1];
•
  [1] Norma spostata art.3, comma 4 da cancellare.
Zone D2
• D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la
  riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le
  specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala
  1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi
  che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o
  alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati
  previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30
  delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di
  Perugia[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero abitato,
  approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi
  che gli interventi di ristrutturazione edilizia da
  assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che
  comportano la demolizione con ricostruzione o
  ampliamento e/o la sopraelevazione[3]
•
    [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
•   [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
•   [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
Zone D3
• - D3, in cui gli interventi interessano preminentemente la
  riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico-
  residenziali con le specifiche determinazioni di cui agli
  stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.
  Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di
  volume o nuova edificazione dovranno essere realizzati
  previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30
  delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di
  Perugia,[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero
  insediamento, approvato preventivamente dall'Ente Parco
  specificandosi che gli interventi di ristrutturazione
  edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono
  quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o
  ampliamento e/o la sopraelevazione.[3]
    [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
•   [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
•   [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
Zone D4

• - D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la
  riqualificazione e la formazione di aree produttive-
  artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli
  stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.
  Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova
  edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq.
  potranno essere assentiti a condizione che risultino
  compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti
  dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del
  suolo;
Zonizzazione
• 2. La disciplina delle        Zone       Interventi       Attività ed usi
  suddette zone è sintetizzata             ammissibili      compatibili
  nella tabella seguente con    Zona A     CO MA RE RQ TR   N
  riferimento alle categorie di
  cui agli artt. 5 e 6:         Zona B     CO MA RE RQ TR   NA

• 3. In tutte le zone di cui al   Zona C   CO MA RE RQ TR   N A UA S3 S4
  comma 1 sono comunque
  fatti salvi i diritti di uso    Zona D1 CO MA RE RQ TR    N A UA S1 S3 S4
  civico. Eventuali
  limitazioni necessarie per      Zona D2 CO MA RE RQ TR    N A UA S1 S3 S4
  realizzare le finalità del
  Piano sono adottate di          Zona D3 CO MA RE RQ TR    N A UA S1 S3 S4
  concerto con gli aventi
  diritto.                        Zona D4 CO MA RE RQ TR    N A UA S1 S2
LA FASE DI START UP
   Il Piano per il parco
Quadri conoscitivi - Consulenti
           incaricati
      Budget impiegato 50 % circa


 3 UNIVERSITA’
Ancona Camerino
    Perugia


            10 DIPARTIMENTI

                       5 Studi di Consulenza
Struttura tecnica per l'elaborazione del Piano per il
                             Parco

Nucleo di coordinamento
Coordinatore generale:
Alfredo Fermanelli
Coordinatore scientifico:
Roberto Gambino
Coordinatore tecnico:
Massimo Sargolini

Ufficio di Piano del Parco:
Roberta Angelini - Urbanista
Fabrizio Cinquini - Urbanista
Maurizio Consoli - Geologo      Numerosi altri consulenti incaricati di
Piersebastiano Ferranti -       eseguire studi nelle varie discipline
Informatico                     scientifiche interessate
Paolo Perna - Naturalista
Franco Tassi - Informatico
Il SIT ed il Piano Per il Parco


Il programma esecutivo del progetto Piano per il Parco
prevedeva l’implementazione di un sistema informativo
territoriale.


Il Piano doveva essere realizzato con l’ausilio dei GIS
come strumenti di supporto alle decisioni
DTM
     Modello ad
 Elevazione Digitale
   (Digital Elevation Model)

E’ un modello di dati raster
che rappresenta l’elevazione
del terreno. Può essere
generato a partire da piani
quotati o da curve di livello
ed è generalmente usato per
condurre analisi di visibilità,,
effettuare analisi di
pendenza o esposizione,
ecc.
Fase 1: elaborazione dei Quadri conoscitivi

Nella prima fase i consulenti incaricati hanno
provveduto ad elaborare i quadri conoscitivi relativi ad
Nella strutturazione del SIT abbiamo suddiviso questi ambiti in
sistema fisico, sistema biologico, sistema antropico.
Strutturando effettivamente la base di dati e introducendo un
concetto sarebbe diventato il punto di riferimento per l'intero
sistema informativo territoriale.


                                        Sistema Fisico



      SIT                               Sistema Biologico



                                        Sistema Antropico
Fase 2: Interpretazione e sintesi
A FATTORI STRUTTURANTI: componenti ed
elementi costitutivi della "struttura" intesa come
l'insieme delle componenti e delle relazioni con cui
l'organizzazione di un sistema si manifesta
concretamente ed attivamente (dove però per
sistema può intendersi sia il sistema complessivo dei
sibillini sia i diversi sub-sistemi locali)


B FATTORI CARATTERIZZANTI: componenti ed
elementi che appunto caratterizzano ogni sistema
locale od unità di paesaggio, distinguendolo dagli altri
anche strutturalmente simili aggettivandone le forme
strutturali ed organizzative e rendendolo quindi
riconoscibile.
Fase 2: Interpretazione e sintesi
C FATTORI QUALIFICANTI: elementi o condizioni
che conferiscono ad un sistema locale o a un
paesaggio una particolare qualità o valore, sotto un
determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o
sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura ed i
caratteri di fondo rispetto ad altri simili.

D FATTORI CRITICITA’: l’Insieme di elementi o di
condizioni, in atto o potenziali, di degrado o de-
qualificazione o alterazione, più o meno acuta, non
tali da compromettere la struttura o i caratteri o la
qualità dei sistemi
Fase 2: Interpretazione e sintesi
(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un
una classe possono essere ritrovati in altre)


Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:
sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore,
intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti
paesistici

Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare
quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici,
geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.

Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di
paesaggio un triplice riferimento:

•Parti del sistema insediativo
•Alle reti
•Alle unità Ambientali
Fase 2: Interpretazione e sintesi
(Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un
una classe possono essere ritrovati in altre)


Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela:
sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore,
intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti
paesistici

Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare
quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici,
geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi.

Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di
paesaggio un triplice riferimento:

•Parti del sistema insediativo
•Alle reti
•Alle unità Ambientali
Fase 3: Redazione del Progetto del Piano


              Elaborazione delle
                  strategie




               Zonizzazione
•17 Percorsi escursionistici (187 Km)

•Grande Anello dei Sibillini (122 Km)

•18 Sentieri Natura (75 Km)

•Percorsi MTB (560 KM)
La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

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La nuova sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

  • 1. “Nuove forme di turismo Sostenibilità ambientale e sentieristica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini” “La carta dei sentieri” Franco Tassi 27 ottobre 2012 VISSO - Sala Convegni
  • 2. • 17 Percorsi escursionistici (187 Km) • Grande Anello dei Sibillini (122 Km) • 18 Sentieri Natura (75 Km) • Percorsi MTB (560 KM)
  • 3. Tappe fondamentali • Legge finanziaria del 1998 Primo riferimento legislativo • D.M. 3 febbraio 1990 che sostituisce il D.M. 18.07.1989 (perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e normativa di riferimento – zone 1 e 2): • D.M. 26.07.90 Direttive e criteri generali per la redazione del Piano per il Parco • Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette (Organi – Piano per il parco – Regolamento ecc. • DPR 6 agosto 1993 sostituito con DPR 4 novembre 1993 (istituzione dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini – nomina degli organi – modifica ai confini)
  • 4. Gli strumenti legislativi e tecnici che regolamentano il Territorio ⇒il piano per il Parco individua le attività consentite, cioè quelle compatibili con l’interesse pubblico naturalistico ⇒il regolamento del parco, invece, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e le eventuali deroghe ai divieti.
  • 5. Qual è la situazione attuale? Il C.D. del Parco ha approvato il proprio Piano previa consultazione della Comunità del Parco. Il Piano è stato adottato dalle regioni Marche e Umbria è in fase di approvazione finale. Nel frattempo vale la normativa transitoria
  • 6. DPR 6 agosto 1993 Fino all’approvazione del regolamento del Parco sono in vigore le misure di salvaguardia ad INTEGRAZIONE dell’art. 11, comma 3 della l. 394/1991
  • 7. IL TERZO COMMA DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 394 Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat
  • 8. Art. 11 comma 5 L.394/91 Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che possono essere esercitati secondo le consuetudini locali ..()
  • 9. D.M. 3 febbraio 1990 Sono soggette ad autorizzazione una serie di interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati nell’art.4 del D.M. 3 febbraio 90: • Variante degli strumenti urbanistici; • opere di mobilità (nuovi tracciati stradali, impianti a fune, ecc.); • opere fluviali; • opere tecnologiche (elettrodotti captazioni, acquedotti, ripetitori, ecc.); • opere di trasformazione e bonifica agraria • Piani forestali; • apertura di nuove discariche per rifiuti solidi-urbani; • Realizzazione bacini idrici e centraline idroelettriche.
  • 10. 4 Fino all’approvazione del Piano per il parco, sono comunque vietati su tutto il territorio, così come perimetrato: • L’attività venatoria (escluso l’abbattimento selettivo delle specie in sovranumero); • La pesca nelle aree delimitate come zona 1; • Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private esistenti; fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agro-silvo-pastorali; • L’apertura di nuove cave; • L’apposizione in zona 1 ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari, di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del ministro dei Lavori Pubblici, n. 400 del 9 febbraio 1979; • La costruzione di recinti su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici
  • 11.
  • 12.
  • 13. PIANO PER IL PARCO del (L.394/91 – 426/98)
  • 14. Il Piano per il Parco (Art. 12 Legge 394/91) Finalità: “Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali” Deve disciplinare i seguenti contenuti: •Organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree e parti, caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; •Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano; •Sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani;
  • 15. Il Piano per il Parco (Art. 12 Legge 394/91) Deve disciplinare i seguenti contenuti: •Sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; •Indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sullla fauna e e sull’ambiente naturale in genere.
  • 16.
  • 17. Il Piano per il Parco (Art. 12 Legge 394/91) Zonizzazione Il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: •A) Riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; •B) Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione (ai sensi della lettera a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
  • 18. •C) Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati dalle lettere a), b), c) del primo comma dell’articolo 31 della citata legge 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di Piano sulle destinazioni d’uso ; •D) Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
  • 19. IL REGOLAMENTO DEL PARCO del (L.394/91 – 426/98)
  • 20. IL REGOLAMENTO DEL PARCO disciplina, in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo- pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
  • 21. e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia; g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo; h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani ;
  • 22. N.T.A. Norme tecniche di Attuazione del
  • 23. N.T.A. Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI • Art. 1 Finalità ed obiettivi del Piano per il Parco; • Art. 2 Elaborati del Piano del Parco; • Art. 3 Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento; • Art. 4 Strumenti e modalità attuative; • Art. 5 Categorie di Interventi ammissibili; • Art. 6 Attività ed usi compatibili.
  • 24. N.T.A. Titolo II – NORME PER PARTI DEL TERRITORIO • Art. 7 Inquadramento territoriale; • Art. 8 Zonizzazione; • Art. 9 Unità di paesaggio.
  • 25. N.T.A. Titolo III – NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D’INTERVENTO, DI OPERE E RISORSE • Art. 10 Difesa del suolo e gestione delle acque; • Art. 11 Reti ecologiche, fasce fluviali e continuità ambientali; • Art. 12 Aree e risorse naturali; • Art. 13 Boschi e gestione forestale; • Art. 14 Attività agro-silvo-pastorali; • Art. 15 Aree ed elementi di interesse storico-culturale; • Art. 16 Aree di recupero ambientale e paesistico • Art. 17 Sistemi di accessibilità • Art. 18 Sistemi di attrezzature e servizi. • Art. 19 Progetti e programmi di valorizzazione e d’intervento • Art. 20 Norme transitorie
  • 26. Art. 8 Zonizzazione 1. Il Piano suddivide il Parco in Zone, identificate nelle tavole di Piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art.12 L.394/91:
  • 27. Zone A • - zone A, di riserva integrale dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Tali zone sono destinate alla salvaguardia degli equilibri ecologici in atto e potenziali, alla prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di disturbo. E’ vietato ogni intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico;
  • 28. Zone B • - zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno o trasformazioni dell’uso del suolo, salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e restituzione, eseguire cambi di destinazione d’uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici. Possono comunque essere consentiti la realizzazione delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione a cura dell’Ente Parco. Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco;
  • 29. Zone C • - zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo- pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. E’ comunque vietato realizzare: nuove strade salvo le eccezioni di cui alla lettera precedente e[1] quanto previsto nell’art. 17, comma 3, nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell’attività agricola di carattere non residenziale; interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l’interesse pubblico locale. Per il miglioramento dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e campeggi purchè localizzati in prossimità dei centri abitati ed individuati in sede di formazione dei relativi piani urbanistici (PRG e Piani di recupero).
  • 30. Zone C • Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonchè, previo progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia, [1] (piano di recupero)[2] approvato dall’Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 31 della L. 457/78, specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione [3] [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
  • 31. Zone D • zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A. Sono individuate le seguenti sottozone, cartograficamente delimitate negli stralci di approfondimento al 10.000:
  • 32. Zone D1 • - D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. (Tali determinazioni debbono essere analiticamente riscontrate in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di assetto complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi)[1]; • [1] Norma spostata art.3, comma 4 da cancellare.
  • 33. Zone D2 • D2, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero abitato, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione[3] • [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
  • 34. Zone D3 • - D3, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico- residenziali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedano aumenti di volume o nuova edificazione dovranno essere realizzati previa redazione di progetto paesaggistico di cui all’art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia,[1] (piano attuativo)[2], esteso all'intero insediamento, approvato preventivamente dall'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione.[3] [1] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [2] Sostituito con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002. • [3] Modifica apportata con provvedimento della Comunità del Parco n. 8 del 21.09.2002.
  • 35. Zone D4 • - D4, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive- artigianali con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. Eventuali interventi edilizi che prevedono nuova edificazione per una superficie coperta di oltre 500 mq. potranno essere assentiti a condizione che risultino compatibili il carico inquinante prodotto e gli effetti dell'impermeabilizzazione rispetto alle condizioni del suolo;
  • 36. Zonizzazione • 2. La disciplina delle Zone Interventi Attività ed usi suddette zone è sintetizzata ammissibili compatibili nella tabella seguente con Zona A CO MA RE RQ TR N riferimento alle categorie di cui agli artt. 5 e 6: Zona B CO MA RE RQ TR NA • 3. In tutte le zone di cui al Zona C CO MA RE RQ TR N A UA S3 S4 comma 1 sono comunque fatti salvi i diritti di uso Zona D1 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4 civico. Eventuali limitazioni necessarie per Zona D2 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4 realizzare le finalità del Piano sono adottate di Zona D3 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S3 S4 concerto con gli aventi diritto. Zona D4 CO MA RE RQ TR N A UA S1 S2
  • 37. LA FASE DI START UP Il Piano per il parco
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  • 40. Quadri conoscitivi - Consulenti incaricati Budget impiegato 50 % circa 3 UNIVERSITA’ Ancona Camerino Perugia 10 DIPARTIMENTI 5 Studi di Consulenza
  • 41. Struttura tecnica per l'elaborazione del Piano per il Parco Nucleo di coordinamento Coordinatore generale: Alfredo Fermanelli Coordinatore scientifico: Roberto Gambino Coordinatore tecnico: Massimo Sargolini Ufficio di Piano del Parco: Roberta Angelini - Urbanista Fabrizio Cinquini - Urbanista Maurizio Consoli - Geologo Numerosi altri consulenti incaricati di Piersebastiano Ferranti - eseguire studi nelle varie discipline Informatico scientifiche interessate Paolo Perna - Naturalista Franco Tassi - Informatico
  • 42. Il SIT ed il Piano Per il Parco Il programma esecutivo del progetto Piano per il Parco prevedeva l’implementazione di un sistema informativo territoriale. Il Piano doveva essere realizzato con l’ausilio dei GIS come strumenti di supporto alle decisioni
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  • 64. DTM Modello ad Elevazione Digitale (Digital Elevation Model) E’ un modello di dati raster che rappresenta l’elevazione del terreno. Può essere generato a partire da piani quotati o da curve di livello ed è generalmente usato per condurre analisi di visibilità,, effettuare analisi di pendenza o esposizione, ecc.
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  • 67. Fase 1: elaborazione dei Quadri conoscitivi Nella prima fase i consulenti incaricati hanno provveduto ad elaborare i quadri conoscitivi relativi ad
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  • 76. Nella strutturazione del SIT abbiamo suddiviso questi ambiti in sistema fisico, sistema biologico, sistema antropico. Strutturando effettivamente la base di dati e introducendo un concetto sarebbe diventato il punto di riferimento per l'intero sistema informativo territoriale. Sistema Fisico SIT Sistema Biologico Sistema Antropico
  • 77. Fase 2: Interpretazione e sintesi A FATTORI STRUTTURANTI: componenti ed elementi costitutivi della "struttura" intesa come l'insieme delle componenti e delle relazioni con cui l'organizzazione di un sistema si manifesta concretamente ed attivamente (dove però per sistema può intendersi sia il sistema complessivo dei sibillini sia i diversi sub-sistemi locali) B FATTORI CARATTERIZZANTI: componenti ed elementi che appunto caratterizzano ogni sistema locale od unità di paesaggio, distinguendolo dagli altri anche strutturalmente simili aggettivandone le forme strutturali ed organizzative e rendendolo quindi riconoscibile.
  • 78. Fase 2: Interpretazione e sintesi C FATTORI QUALIFICANTI: elementi o condizioni che conferiscono ad un sistema locale o a un paesaggio una particolare qualità o valore, sotto un determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura ed i caratteri di fondo rispetto ad altri simili. D FATTORI CRITICITA’: l’Insieme di elementi o di condizioni, in atto o potenziali, di degrado o de- qualificazione o alterazione, più o meno acuta, non tali da compromettere la struttura o i caratteri o la qualità dei sistemi
  • 79. Fase 2: Interpretazione e sintesi (Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un una classe possono essere ritrovati in altre) Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela: sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore, intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti paesistici Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici, geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi. Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di paesaggio un triplice riferimento: •Parti del sistema insediativo •Alle reti •Alle unità Ambientali
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  • 82. Fase 2: Interpretazione e sintesi (Da notare che questa classificazione non è mutuamente esclusiva cioè elementi presenti un una classe possono essere ritrovati in altre) Determinazioni delle invarianti strutturali da sottoporre a particolare tutela: sono questi fattori strutturali ai quali il piano, in considerazione della loro qualità o valore, intende garantire una relativa stabilità rispetto alle dinamiche trasformative dei contesti paesistici Unità di paesaggio: basate sull'individuazione degli elementi strutturali, in particolare quelli che determinano ùle più significative articolazioni del paesaggio: bacini idrografici, geosigmeti, sistemi insediativi funzionalmente o storicamente coesi, distretti visivi. Il progetto prevedeva peraltro in vista dell'individuazione delle unità di paesaggio un triplice riferimento: •Parti del sistema insediativo •Alle reti •Alle unità Ambientali
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  • 84. Fase 3: Redazione del Progetto del Piano Elaborazione delle strategie Zonizzazione
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  • 89. •17 Percorsi escursionistici (187 Km) •Grande Anello dei Sibillini (122 Km) •18 Sentieri Natura (75 Km) •Percorsi MTB (560 KM)