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Promozione della salute
  nei luoghi di lavoro


         Alcol e sicurezza sul lavoro.
 Normativa di riferimento e pianificazione
           degli interventi preventivi
      Dr. Valentino Patussi, Dott.ssa Anna Muran
      Dr. Salvatore Ticali, Dott.ssa Rosanna Ciarfeo Purich
      Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”




                    TRIESTE 21/10/2009
I CONSUMI                                             ISTAT


 il 75% degli italiani consuma alcol (♂ 87%, ♀ 63%);


 Il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni; l’età
  più bassa dell’intera Unione Europea (media UE 14,5);


 tre milioni i bevitori a rischio ed 1 milione gli alcolisti;
  817.000 giovani di età inferiore ai 17 anni hanno
  consumato nel 2000 bevande alcoliche e circa 400.000
  di questi bevono in modo problematico;
I CONSUMI                                            ISTAT



 Il 7% dei giovani dichiara di ubriacarsi almeno tre volte
  alla settimana ed è in costante crescita il numero di
  adolescenti che consuma alcol fuori dai pasti (+ 103%
  nel periodo 1995-2000 tra le 14-17enni);


 gli astemi, in costante diminuzione, rappresentano il 25%
  della popolazione.
COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE
Il modo più semplice per calcolarlo è contare il numero di
bicchieri di bevande alcoliche che giornalmente o abitualmente
beviamo.
Un bicchiere di vino (che è generalmente 125 ml), una birra (che
è generalmente 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(che è generalmente 40 ml) contengono la stessa quantità di
alcol pari a circa 12 gr
Tabella alcolemia

La tabella seguente, espressa in g/l di
alcol nel sangue venoso, è indicativa. Le
quantità in bicchieri si riferisce a valori
dell’alcolemia che si raggiungono in un
uomo di 70 kg di peso e in una donna di
60 kg di peso a stomaco pieno.
Tabella alcolemia
      MASCHIO 1           bicchiere
0,2   FEMMINA 1           bicchiere
      Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi
      sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire
      in modo imprudente in virtù di una diminuzione della
      percezione del rischio.



      MASCHIO 2           bicchieri
0,4   FEMMINA 1           bicchiere
      Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione
      mentale; le percezioni i movimenti e le manovre vengono
      eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento.
Tabella alcolemia
       MASCHIO 3           bicchieri
 0,5   FEMMINA 2           bicchieri

       Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione
       laterale (più difficile perciò controllare le manovre soprattutto
       se si utilizzano automezzi o veicoli); contemporaneamente si
       verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione
       degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente
       capacità di reazione.
       La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore
       rispetto ad una persona che non ha bevuto.
Tabella alcolemia
      MASCHIO 3           bicchieri
0,6   FEMMINA 2           bicchieri
      I movimenti degli oggetti, dei mezzi che ci circondano, gli
      ostacoli, vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà
      visiva laterale è fortemente ridotta.
      Si possono compiere errori anche di grave entità durante le
      attività domestiche.


      MASCHIO 4 bicchieri
0,7   FEMMINA 3 bicchieri
0,8   I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l’esecuzione
      di normali movimenti e manovre lavorative è priva di
      coordinamento, confusa e si possono commettere gravi errori
      nell’attività che richiede attenzione.
      La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore
      rispetto ad una persona che non ha bevuto.
Tabella alcolemia
      MASCHIO 5           bicchieri
0,9   FEMMINA 4           bicchieri
      Sono compromessi: l’adattamento all’oscurità, la capacità di
      valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei
      veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due
      veicoli se ne percepisce uno solo).

      MASCHIO 6 bicchieri
1,0   FEMMINA 4 bicchieri
      L’ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e
      disturbi motori che rendono precario l’equilibrio. E’ manifesta e
      visibile l’alterazione della capacità di attenzione, con tempi di
      reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore
      vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in
      maniera insufficiente a determinare un riflesso utile alla
      salvaguardia della propria e altrui incolumità.
      Non sì è in grado di svolgere nessuna manovra che
      comporti attenzione.
Tabella alcolemia
      Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione
>1    mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente
      sonnolenza intensa.
      La probabilità di subire un incidente è da 10 a 25 volte
      maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
Disturbi in funzione dell’alcolemia

2   g/l :   stato     di     ubriachezza:      incoerenza,
            mancanza di autocritica, incoordinazione
            motoria, insensibilità al dolore

3   g/l :   stato   di     ubriachezza   grave:    visione
            doppia, rallentamento grave dei riflessi,
            grave incoordinazione motoria, confusione
            mentale

5   g/l :   pericolo di morte
Novità della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

A fronte di una quota stimata pari al 10% di infortuni collegati

all’abuso di alcol in Italia e alla consapevolezza che l’alcolismo
                                                       l’alcolismo

rappresenta un grande problema sociale, la normativa relativa

alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi,

affrontando    gli   aspetti   legati     al   rischio    aggiuntivo    di

comportamenti individuali scorretti come                 l’assunzione   di

alcolici durante l’attività lavorativa.
Novità della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro


Il legislatore   ha   introdotto il divieto di   assunzione   e

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella

attività lavorative che comportano un elevato rischio di

infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli

alcolimetrici ai lavoratori
Legge 125/2001
Legge quadro in materia di alcol

divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche ai sensi dell’art. 15

Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato
Regioni”
Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
                                                         l’incolumità
salute dei terzi

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e D.lgs. 3 agosto
2009 n. 106
c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”
Valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche
alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope…
Legge 30 marzo 2001, n. 125
 Legge quadro in materia di alcol e di problemi
 alcolcorrelati
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle    attività lavorative che comportano un elevato
   rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
   l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del
   Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
   con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni
   dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto
   divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
  alcoliche e superalcoliche.
Legge quadro in materia di alcol
                 e di problemi alcolcorrelati

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli
  alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati
  esclusivamente      dal   medico   competente     ai   sensi
  dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
  ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione
  e la   sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
  vigilanza    competenti per territorio delle aziende unità
  sanitarie locali.
Legge quadro in materia di alcol
               e di problemi alcolcorrelati

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
  intendano accedere ai programmi terapeutici e di
  riabilitazione     presso i servizi di cui all'articolo 9,
  comma 1,         o presso altre   strutture riabilitative, si
  applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in
  materia    di disciplina degli stupefacenti e sostanze
  psicotrope, prevenzione, cura e        riabilitazione    dei
  relativi   stati di tossicodipendenza, approvato con
  decreto del Presidente della       Repubblica     9 ottobre
  1990, n. 309.
Legge quadro in materia di alcol
               e di problemi alcolcorrelati




4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al

  comma 1 è punito con la sanzione amministrativa

  consistente nel pagamento di una somma da lire 1

  milione a lire 5 milioni.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
                              Conferenza Permanente per i rapporti tra
                                  lo Stato, le Regioni e le Province
                                   autonome di Trento e Bolzano


Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai
fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art. 15 della
legge 30 marzo 2001, n. 125

Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131
Repertorio Atti n. 2540 del 16 marzo 2006
G.U. n° 75 del 30.3.2006
1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per
   attività
   l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
                                         pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e
                                                                    1927,
   successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo
   1974);
c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della
   attività
   Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della
                                                          Presidente
   Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della
   Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del
   Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e
   successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della
   Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
   sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di
                                                                  di
   incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto
                                                              agosto
   1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del
   decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
   qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione;
   medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo;
   medico    comunque     preposto   ad   attivita'   diagnostiche   e
   terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica
                                       socio-
   caposala e ferrista;
              ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice,
   addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi;
   mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e
                      socio-
   private;
6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni
   Attività
   ordine e grado;
7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi,
                        l’                                  d’
   ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
                   attività
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
                                 attività

 a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il
     possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i
                                                        E,
     quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la
     guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
                                                            conducente,
     ovvero il certificato di formazione professionale per guida di
     veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
                                                                 alla
     sicurezza dell’esercizio ferroviario;
               dell’
 c) personale      ferroviario   navigante   sulle   navi   del   gestore
     dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
     dell’
     camera e di mensa;
 d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie
                                                              ferrovie
     in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e
     impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e
                                                                   aerei
     terrestri;
f)   conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
                                                                  altri
     veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi
                                                                  esclusi
     i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
     monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché
                                                            nonché
     il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei
     pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi
                                      attività off-
     posatubi;
h) responsabili dei fari;
i)   piloti d’aeromobile;
            d’
l)   controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
     aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei
     trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o
     merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento,
   detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni

   e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due
                                     attività quota,

   metri di altezza;

11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e

   infiammabili, settore idrocarburi;

14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

              Articolo 15 - Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione;
                           prevenzione;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
   l’
     riduzione al minimo in base al progresso tecnico; ……
l)   il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
                                   dall’                         rischio per
     motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove
                                               l’
     possibile, ad altra mansione
n-o-p) informazione e formazione adeguate per i             lavoratori; per
     dirigenti e i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la
     sicurezza;
 la valutazione dei rischi dovrà analizzare
 complessivamente le lavorazioni svolte e
 valutare se, in caso del rischio aggiuntivo
 legato   alla   condizione    di   abuso    o
 alcoldipendenza dei lavoratori addetti, vi
 possano essere conseguenze per i lavoratori
 interessati o per soggetti terzi (lavoratori e
 non)
Allegato IV

                 Requisiti dei luoghi di lavoro
…
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

      1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di
      conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di
      riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
      1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra
      e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
      1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di
      modiche quantità di vino e di birra nei locali di
      refettorio durante l'orario dei pasti.
Si dovrebbe pertanto adottare una approccio del tipo:

Analisi/descrizione delle lavorazioni e verifica della:

 presenza di lavorazioni previste nel documento
  relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006;

 assenza di lavorazioni previste nel documento relativo
  all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, ma
  presenza di un rischio potenziale, legato ad eventuali
  condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei
  lavoratori, consistente nella possibilit à di verificarsi di
  potenziali eventi ………………………………………………
  (descrizione) nelle lavorazioni di ……………… (elenco-
  descrizione)
 analisi retrospettiva degli eventi a potenziale
  rischio infortunistico (c.d. “eventi mancati”) e
  infortuni occorsi, con potenziale attribuzione
  (anche parziale, come cofattore) al rischio legato
  ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od
  abuso alcolico dei lavoratori.
 contributo del medico competente, sulla base
  delle anamnesi raccolte e dei risultati degli
  accertamenti svolti nell’ambito della sorveglianza
  sanitaria (in forma anonima, collettiva)
 effettuare     l’informazione   e      formazione   dei
  dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei
  lavoratori e dei lavoratori stessi .

 disporre       la     proibizione        in    azienda
  dell’assunzione, somministrazione, distribuzione
  e vendita di alcolici, dandone informazione a tutti
  i lavoratori
 nota formale ai lavoratori affinché non assumano
  alcolici prima di iniziare il lavoro o durante le pause
  pranzo,     in   quanto     ciò    comporta      un   rischio
  aggiuntivo (specificare i principali in funzione delle
  lavorazioni da questi svolte, es. il rischio caduta
  dall’alto per chi lavora in quota, ribadito anche
  dall’art. 111, c. 8 del D.lgs. 81/08: “…Il datore di lavoro
  dispone affinché sia vietato assumere e somministrare
  bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai
  cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”)
Articolo 18
       Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’art.
   3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
   attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi
   conferite devono:


    c) nell’affidare compiti ai lavoratori, tenere conto

       delle capacità e delle condizioni degli stessi in

       rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

   …
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
 delle norme vigenti, nonche’ delle disposizioni aziendali
 in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
…
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
    e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
…
Obblighi dei lavoratori

L’obbligo per i lavoratori di sottoporsi al controllo
alcolimetrico deriva non solo dalla L. 125/2001

  D.Lgs. 81/2008 art. 20, comma 2 lett. b) e i)
  I lavoratori devono in particolare:

  “Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
  datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
  protezione collettiva e individuale”

  “Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
  decreto o comunque disposti dal medico competente ”
 valutare, nell’ambito delle lavorazioni presenti in
  azienda, oltre che quelle a rischio anche quelle
  potenzialmente non a rischio (se presenti), al fine di
  collocarvi utilmente i lavoratori che risultassero
  portatori di problemi alcol correlati

 individuare le figure del Sistema di Gestione e
  Sicurezza del Lavoro (SGSL), formate, referenti per
  il problema, definendo gli strumenti della loro
  specifica attività e la tracciabilità delle loro azioni.
 nota formale ai lavoratori affinché non assumano
  alcolici prima di iniziare il lavoro o durante le pause
  pranzo,    in     quanto    ciò   comporta      un    rischio
  aggiuntivo

 Ribadire     in    tale    documento      che   il    medico
  competente        ha   facoltà    di   effettuare    controlli
  alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di
  alcol può comportare un’inidoneità alla mansione
Articolo 41
                  Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
  competente:
   …
4. Le visite mediche comprendono gli esami clinici e
  biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
  ritenuti necessari dal MC. Nei casi ed alle condizioni
  previste   dall’ordinamento    le   visite   sono   altresì
  finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
  dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
  stupefacenti.
Articolo 41
                Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
  competente:
   …

4.bis Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
       Conferenza     Stato-Regioni,     adottato    previa
       consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate
       le condizioni e le modalita’ per l’accertamento della
       tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Articolo 42
Provvedimenti in caso di inidoneita’ alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto

   dalla L. 68/99, in relazione ai giudizi di cui all’art. 41, c. 6, attua le
                                                  all’

   misure    indicate   dal   MC    e   qualora   le   stesse    prevedano

   un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
   un’inidoneità

   possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto a mansioni inferiori,
                                                              inferiori,

   garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di

   provenienza.
   provenienza.

Ovviamente queste mansioni, ex art. 18, c. 1 lett. C, devono essere
                                                             essere
compatibili con lo stato di salute del lavoratore.
Articolo 18

        Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
…

bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo

    di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla

    mansione lavorativa specifica senza il prescritto

    giudizio di idoneita’.
 specifica procedura, condivisa, che preveda che la

  richiesta di intervento del medico competente,

  possa essere effettuata o dal Datore di lavoro o da

  un dirigente delegato e formato specificamente,

  sulla base dei criteri proposto dagli SPSAL e dai

  Servizi di Alcologia delle A.S.S. regionali:
elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata
una situazione di abuso alcolico o dipendenza:
             alito “alcolico”
             ha portato alcolici in azienda
             e’stato visto bere alcolici sul lavoro o in
              pausa pranzo
 Fascia A




             difficoltà di equilibrio
             evidente incapacità a guidare un mezzo
             si addormenta sul posto di lavoro senza
              riuscire a restare sveglio anche se richiamato
             tremori agli arti superiori
elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata
una situazione di abuso alcolico o dipendenza:

             incapacità a comprendere un ordine semplice
             ha difficoltà a parlare
             instabilità emotiva
 Fascia B




             ha provocato incidenti-infortuni con modalità
              ripetute
             assenteismo
             almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal
              week-end
elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata
una situazione di abuso alcolico o dipendenza:

             ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini

             calo del rendimento

             disattenzione
 Fascia C




             ripetuti allontanamenti dalla postazione
               lavorativa

             litigiosita’ con i colleghi di lavoro

             frequenti ritardi all’entrata
elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata
una situazione di abuso alcolico o dipendenza:


richiedere la valutazione del medico competente con:



       A         1 elemento della fascia A
                            o
       B         2 elementi della fascia B
                            o
       C         3 della fascia C
Articolo 19
                Obblighi del preposto

Il preposto secondo le sue attribuzioni e competenze deve:


a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed in caso di
persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori
diretti
L’accertamento alcolimetrico può essere effettuato:


 solo nei casi in cui sia prevista la nomina del
  medico competente

 in funzione dei rischi rilevati dal datore di lavoro
  tramite la valutazione dei rischi ex art.lo 17, c. 1,
  lett. a) e art. 28 del D.lgs. 81/2008

 solo nel caso in cui i lavoratori siano lavoratori
  adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui
  all’intesa Stato-Regioni
 nel caso in cui dalla valutazione dei rischi non
  emerga la necessità di nominare il medico
  competente, l’esame alcolimetrico ai lavoratori
  adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui
  all’intesa Stato-Regioni, ex art. 15 della L.
  125/2001, può essere effettuato soltanto dai
  Medici del Lavoro operanti negli Organi di
  vigilanza sulla sicurezza sul lavoro delle A.S.S.
Legge 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati

                        Aspetti critici


 Il divieto di   assunzione    di   bevande alcoliche è valido

  durante lo svolgimento delle attività a rischio, ma non viene

  considerato che il lavoratore può iniziare l’attività sotto

  l’effetto di dosi di alcol assunte in precedenza prima di recarsi
  l’effetto

  al lavoro;
     lavoro;
Legge 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati

                      Aspetti critici


 La L. 125/01 non prevede una soglia relativa al livello di
 alcolemia rilevata, prevedendo come reato l’assunzione e la
 somministrazione. Più correttamente, il Codice della Strada
 somministrazione.
 identifica come rischio la concentrazione di alcol nel sangue
 ed individua per chi guida, come compromesso, la soglia di
 alcolemia di 0,5 g/l, consentendo cioè l’assunzione di
 modeste quantità di bevande alcoliche. Tale soglia peraltro è
 in via di revisione e abbassamento.
Legge 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati

                        Aspetti critici



 Ma gli effetti dell’alcol sull’organismo umano, in termini di

  diminuzione dei riflessi e della percezione del rischio,

  iniziano a bassissimi livelli di alcolemia, ed è per tale ragione
                                   alcolemia,

  che la tolleranza del risultato non può che essere zero.

  L’effettuazione dei controlli alcolimetrici è uno strumento per

  verificare l’effettivo rispetto del divieto di assunzione
Legge 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati

Effettuazione dei controlli alcolimetrici

E’ bene effettuare i controlli alcolimetrici non prima di 3- 4 ore
                                                          3-
dall’inizio del turno lavorativo o verso la fine dello stesso, perché

un’eventuale     positività   sarà    inevitabilmente   legata    ad

un’assunzione di alcol dopo l’inizio del lavoro, per evitare

contenziosi, basati sul fatto di aver assunto alcolici prima di

intraprendere l’attività a rischio.
 produrre     un    documento        che    informi     i
  lavoratori dei motivi dell’allontanamento dalla
  mansione, sia questo sulla base del comma
  1, lett. m dell’art. 15 del D.lgs. 81/08
  (“..allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
  rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e ..

  adibizione, ove possibile, ad altra mansione”), che

  dell’art. 54* del C.P. in caso di manifeste
  condizioni di abuso alcolico
ricordiamo l’art. 54 del C.P. (Stato di necessita’):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato

costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo

attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il

fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si

applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al

pericolo.…”
.. e l’art. 40 del C.P. (Rapporto di causalita’):

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla

legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui

dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua

azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha

l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
PROTOCOLLO DI INTERVENTO



LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO


Coinvolgimento del MC che attiva un colloquio con il
lavoratore ed eventuale valutazione alcolimetrica (solo
nei casi previsti dall’art. 15 della L.125/01).
Il MC comunque attiva la rete dei referenti (MMG,
Alcologia, SPSAL, etc.) per favorire il percorso di cura.
Laddove non sia previsto il medico Competente tale
azione dovrebbe essere svolta dal MMG e/o dallo SPSAL
PROTOCOLLO DI INTERVENTO



LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi all’esame alcoli-
metrico in presenza di evidenti segni di abuso alcolico e
non intende aderire ad un percorso di cura è possibile la
richiesta della valutazione ex art. 5 della L.300/70
Il lavoratore può essere allontanato dal lavoro solo dal
Datore di lavoro e dal dirigente delegato (CCNL, D.Lgs.
81/08, L.125) in accordo con il MC e/o lo SPSAL
PROTOCOLLO DI INTERVENTO


IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Quindi se il medico competente ritiene il lavoratore in
condizioni di non poter essere adibito al lavoro a rischio
deve informare il datore di lavoro od il dirigente
incaricato al fine di allontanare il lavoratore dalla
mansione e dovrebbe attivare la “rete”, cioe’ l’equipe
interdisciplinare al fine di garantire, con o senza il
passaggio attraverso un giudizio d’idoneità, la “presa in
carico” terapeutica e riabilitativa
PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Nel tempo che intercorre fra il sospetto di una condizione
di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo
stesso deve       essere adibito a mansioni che non
comportano rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di
salute, individuate in collaborazione con il datore di
lavoro ed il S.P.P. aziendale.
In assenza di tale tipo di mansioni e/o se ritenuto
possibile dal MMG, il lavoratore può essere sospeso dal
lavoro

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Valentino Patussi, Anna Muran, Salvatore Ticali, Rosanna Ciarfeo Purich. Alcol e sicurezza sul lavoro : normativa di riferimento e pianificazione degli interventi normativi

  • 1. Promozione della salute nei luoghi di lavoro Alcol e sicurezza sul lavoro. Normativa di riferimento e pianificazione degli interventi preventivi Dr. Valentino Patussi, Dott.ssa Anna Muran Dr. Salvatore Ticali, Dott.ssa Rosanna Ciarfeo Purich Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina” TRIESTE 21/10/2009
  • 2. I CONSUMI ISTAT  il 75% degli italiani consuma alcol (♂ 87%, ♀ 63%);  Il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni; l’età più bassa dell’intera Unione Europea (media UE 14,5);  tre milioni i bevitori a rischio ed 1 milione gli alcolisti; 817.000 giovani di età inferiore ai 17 anni hanno consumato nel 2000 bevande alcoliche e circa 400.000 di questi bevono in modo problematico;
  • 3. I CONSUMI ISTAT  Il 7% dei giovani dichiara di ubriacarsi almeno tre volte alla settimana ed è in costante crescita il numero di adolescenti che consuma alcol fuori dai pasti (+ 103% nel periodo 1995-2000 tra le 14-17enni);  gli astemi, in costante diminuzione, rappresentano il 25% della popolazione.
  • 4. COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE Il modo più semplice per calcolarlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche che giornalmente o abitualmente beviamo. Un bicchiere di vino (che è generalmente 125 ml), una birra (che è generalmente 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico (che è generalmente 40 ml) contengono la stessa quantità di alcol pari a circa 12 gr
  • 5. Tabella alcolemia La tabella seguente, espressa in g/l di alcol nel sangue venoso, è indicativa. Le quantità in bicchieri si riferisce a valori dell’alcolemia che si raggiungono in un uomo di 70 kg di peso e in una donna di 60 kg di peso a stomaco pieno.
  • 6. Tabella alcolemia MASCHIO 1 bicchiere 0,2 FEMMINA 1 bicchiere Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una diminuzione della percezione del rischio. MASCHIO 2 bicchieri 0,4 FEMMINA 1 bicchiere Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni i movimenti e le manovre vengono eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento.
  • 7. Tabella alcolemia MASCHIO 3 bicchieri 0,5 FEMMINA 2 bicchieri Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare le manovre soprattutto se si utilizzano automezzi o veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente capacità di reazione. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
  • 8. Tabella alcolemia MASCHIO 3 bicchieri 0,6 FEMMINA 2 bicchieri I movimenti degli oggetti, dei mezzi che ci circondano, gli ostacoli, vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è fortemente ridotta. Si possono compiere errori anche di grave entità durante le attività domestiche. MASCHIO 4 bicchieri 0,7 FEMMINA 3 bicchieri 0,8 I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l’esecuzione di normali movimenti e manovre lavorative è priva di coordinamento, confusa e si possono commettere gravi errori nell’attività che richiede attenzione. La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
  • 9. Tabella alcolemia MASCHIO 5 bicchieri 0,9 FEMMINA 4 bicchieri Sono compromessi: l’adattamento all’oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due veicoli se ne percepisce uno solo). MASCHIO 6 bicchieri 1,0 FEMMINA 4 bicchieri L’ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l’equilibrio. E’ manifesta e visibile l’alterazione della capacità di attenzione, con tempi di reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera insufficiente a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. Non sì è in grado di svolgere nessuna manovra che comporti attenzione.
  • 10. Tabella alcolemia Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione >1 mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sonnolenza intensa. La probabilità di subire un incidente è da 10 a 25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
  • 11. Disturbi in funzione dell’alcolemia 2 g/l : stato di ubriachezza: incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al dolore 3 g/l : stato di ubriachezza grave: visione doppia, rallentamento grave dei riflessi, grave incoordinazione motoria, confusione mentale 5 g/l : pericolo di morte
  • 12. Novità della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro A fronte di una quota stimata pari al 10% di infortuni collegati all’abuso di alcol in Italia e alla consapevolezza che l’alcolismo l’alcolismo rappresenta un grande problema sociale, la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti come l’assunzione di alcolici durante l’attività lavorativa.
  • 13. Novità della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori
  • 14. Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art. 15 Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni” Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la l’incolumità salute dei terzi Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” Valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope…
  • 15. Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
  • 16. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
  • 17. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  • 18. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
  • 19. Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 Repertorio Atti n. 2540 del 16 marzo 2006 G.U. n° 75 del 30.3.2006
  • 20. 1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per attività l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e 1927, successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della attività Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Presidente Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145); e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
  • 21. 2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto agosto 1999, n. 334); 3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica socio- caposala e ferrista; ferrista;
  • 22. 5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e socio- private; 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni Attività ordine e grado; 7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, l’ d’ ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; attività
  • 23. 8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: attività a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i E, quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; dell’ c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di dell’ camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne;
  • 24. e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e aerei terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi attività off- posatubi;
  • 25. h) responsabili dei fari; i) piloti d’aeromobile; d’ l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
  • 26. 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due attività quota, metri di altezza; 11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
  • 27. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Articolo 15 - Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione; prevenzione; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro l’ riduzione al minimo in base al progresso tecnico; …… l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al dall’ rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove l’ possibile, ad altra mansione n-o-p) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti e i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • 28.  la valutazione dei rischi dovrà analizzare complessivamente le lavorazioni svolte e valutare se, in caso del rischio aggiuntivo legato alla condizione di abuso o alcoldipendenza dei lavoratori addetti, vi possano essere conseguenze per i lavoratori interessati o per soggetti terzi (lavoratori e non)
  • 29. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro … 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande 1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. 1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. 1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
  • 30. Si dovrebbe pertanto adottare una approccio del tipo: Analisi/descrizione delle lavorazioni e verifica della:  presenza di lavorazioni previste nel documento relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006;  assenza di lavorazioni previste nel documento relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, ma presenza di un rischio potenziale, legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori, consistente nella possibilit à di verificarsi di potenziali eventi ……………………………………………… (descrizione) nelle lavorazioni di ……………… (elenco- descrizione)
  • 31.  analisi retrospettiva degli eventi a potenziale rischio infortunistico (c.d. “eventi mancati”) e infortuni occorsi, con potenziale attribuzione (anche parziale, come cofattore) al rischio legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori.  contributo del medico competente, sulla base delle anamnesi raccolte e dei risultati degli accertamenti svolti nell’ambito della sorveglianza sanitaria (in forma anonima, collettiva)
  • 32.  effettuare l’informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi .  disporre la proibizione in azienda dell’assunzione, somministrazione, distribuzione e vendita di alcolici, dandone informazione a tutti i lavoratori
  • 33.  nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo (specificare i principali in funzione delle lavorazioni da questi svolte, es. il rischio caduta dall’alto per chi lavora in quota, ribadito anche dall’art. 111, c. 8 del D.lgs. 81/08: “…Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”)
  • 34. Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono: c) nell’affidare compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; …
  • 35. f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro … l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; …
  • 36. Obblighi dei lavoratori L’obbligo per i lavoratori di sottoporsi al controllo alcolimetrico deriva non solo dalla L. 125/2001 D.Lgs. 81/2008 art. 20, comma 2 lett. b) e i) I lavoratori devono in particolare: “Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale” “Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto o comunque disposti dal medico competente ”
  • 37.  valutare, nell’ambito delle lavorazioni presenti in azienda, oltre che quelle a rischio anche quelle potenzialmente non a rischio (se presenti), al fine di collocarvi utilmente i lavoratori che risultassero portatori di problemi alcol correlati  individuare le figure del Sistema di Gestione e Sicurezza del Lavoro (SGSL), formate, referenti per il problema, definendo gli strumenti della loro specifica attività e la tracciabilità delle loro azioni.
  • 38.  nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo  Ribadire in tale documento che il medico competente ha facoltà di effettuare controlli alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un’inidoneità alla mansione
  • 39. Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: … 4. Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
  • 40. Articolo 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: … 4.bis Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita’ per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
  • 41. Articolo 42 Provvedimenti in caso di inidoneita’ alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla L. 68/99, in relazione ai giudizi di cui all’art. 41, c. 6, attua le all’ misure indicate dal MC e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove un’inidoneità possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto a mansioni inferiori, inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. provenienza. Ovviamente queste mansioni, ex art. 18, c. 1 lett. C, devono essere essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore.
  • 42. Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente … bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita’.
  • 43.  specifica procedura, condivisa, che preveda che la richiesta di intervento del medico competente, possa essere effettuata o dal Datore di lavoro o da un dirigente delegato e formato specificamente, sulla base dei criteri proposto dagli SPSAL e dai Servizi di Alcologia delle A.S.S. regionali:
  • 44. elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:  alito “alcolico”  ha portato alcolici in azienda  e’stato visto bere alcolici sul lavoro o in pausa pranzo Fascia A  difficoltà di equilibrio  evidente incapacità a guidare un mezzo  si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato  tremori agli arti superiori
  • 45. elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:  incapacità a comprendere un ordine semplice  ha difficoltà a parlare  instabilità emotiva Fascia B  ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute  assenteismo  almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end
  • 46. elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:  ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini  calo del rendimento  disattenzione Fascia C  ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa  litigiosita’ con i colleghi di lavoro  frequenti ritardi all’entrata
  • 47. elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza: richiedere la valutazione del medico competente con: A 1 elemento della fascia A o B 2 elementi della fascia B o C 3 della fascia C
  • 48. Articolo 19 Obblighi del preposto Il preposto secondo le sue attribuzioni e competenze deve: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti
  • 49. L’accertamento alcolimetrico può essere effettuato:  solo nei casi in cui sia prevista la nomina del medico competente  in funzione dei rischi rilevati dal datore di lavoro tramite la valutazione dei rischi ex art.lo 17, c. 1, lett. a) e art. 28 del D.lgs. 81/2008  solo nel caso in cui i lavoratori siano lavoratori adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui all’intesa Stato-Regioni
  • 50.  nel caso in cui dalla valutazione dei rischi non emerga la necessità di nominare il medico competente, l’esame alcolimetrico ai lavoratori adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio di cui all’intesa Stato-Regioni, ex art. 15 della L. 125/2001, può essere effettuato soltanto dai Medici del Lavoro operanti negli Organi di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro delle A.S.S.
  • 51. Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Aspetti critici  Il divieto di assunzione di bevande alcoliche è valido durante lo svolgimento delle attività a rischio, ma non viene considerato che il lavoratore può iniziare l’attività sotto l’effetto di dosi di alcol assunte in precedenza prima di recarsi l’effetto al lavoro; lavoro;
  • 52. Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Aspetti critici  La L. 125/01 non prevede una soglia relativa al livello di alcolemia rilevata, prevedendo come reato l’assunzione e la somministrazione. Più correttamente, il Codice della Strada somministrazione. identifica come rischio la concentrazione di alcol nel sangue ed individua per chi guida, come compromesso, la soglia di alcolemia di 0,5 g/l, consentendo cioè l’assunzione di modeste quantità di bevande alcoliche. Tale soglia peraltro è in via di revisione e abbassamento.
  • 53. Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Aspetti critici  Ma gli effetti dell’alcol sull’organismo umano, in termini di diminuzione dei riflessi e della percezione del rischio, iniziano a bassissimi livelli di alcolemia, ed è per tale ragione alcolemia, che la tolleranza del risultato non può che essere zero. L’effettuazione dei controlli alcolimetrici è uno strumento per verificare l’effettivo rispetto del divieto di assunzione
  • 54. Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Effettuazione dei controlli alcolimetrici E’ bene effettuare i controlli alcolimetrici non prima di 3- 4 ore 3- dall’inizio del turno lavorativo o verso la fine dello stesso, perché un’eventuale positività sarà inevitabilmente legata ad un’assunzione di alcol dopo l’inizio del lavoro, per evitare contenziosi, basati sul fatto di aver assunto alcolici prima di intraprendere l’attività a rischio.
  • 55.  produrre un documento che informi i lavoratori dei motivi dell’allontanamento dalla mansione, sia questo sulla base del comma 1, lett. m dell’art. 15 del D.lgs. 81/08 (“..allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e .. adibizione, ove possibile, ad altra mansione”), che dell’art. 54* del C.P. in caso di manifeste condizioni di abuso alcolico
  • 56. ricordiamo l’art. 54 del C.P. (Stato di necessita’): “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.…”
  • 57. .. e l’art. 40 del C.P. (Rapporto di causalita’): “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
  • 58. PROTOCOLLO DI INTERVENTO LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO Coinvolgimento del MC che attiva un colloquio con il lavoratore ed eventuale valutazione alcolimetrica (solo nei casi previsti dall’art. 15 della L.125/01). Il MC comunque attiva la rete dei referenti (MMG, Alcologia, SPSAL, etc.) per favorire il percorso di cura. Laddove non sia previsto il medico Competente tale azione dovrebbe essere svolta dal MMG e/o dallo SPSAL
  • 59. PROTOCOLLO DI INTERVENTO LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi all’esame alcoli- metrico in presenza di evidenti segni di abuso alcolico e non intende aderire ad un percorso di cura è possibile la richiesta della valutazione ex art. 5 della L.300/70 Il lavoratore può essere allontanato dal lavoro solo dal Datore di lavoro e dal dirigente delegato (CCNL, D.Lgs. 81/08, L.125) in accordo con il MC e/o lo SPSAL
  • 60. PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO Quindi se il medico competente ritiene il lavoratore in condizioni di non poter essere adibito al lavoro a rischio deve informare il datore di lavoro od il dirigente incaricato al fine di allontanare il lavoratore dalla mansione e dovrebbe attivare la “rete”, cioe’ l’equipe interdisciplinare al fine di garantire, con o senza il passaggio attraverso un giudizio d’idoneità, la “presa in carico” terapeutica e riabilitativa
  • 61. PROTOCOLLO DI INTERVENTO LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO Nel tempo che intercorre fra il sospetto di una condizione di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso deve essere adibito a mansioni che non comportano rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro ed il S.P.P. aziendale. In assenza di tale tipo di mansioni e/o se ritenuto possibile dal MMG, il lavoratore può essere sospeso dal lavoro