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L’e-mail marketing tra leggi
                             e autodisciplina:
                             data protection, prassi commerciali
                             sleali e pubblicità ingannevole
                             Cosa fare (e cosa non fare) per rispettare
                             le norme e realizzare una campagna efficace
                             Avvocato Marco Maglio
                             Avvocato – Lucerna Iuris - Legal European Network – Studio Legale Maglio & Partners
                             Professore di Diritto Privato dei Consumi e del Marketing
                             Presidente del Giurì per l’Autodisciplina nella comunicazione commerciale interattiva
                             avvocato.maglio@tin.it




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Milano, 28 maggio 2009                                                        Avvocato Marco Maglio
L’e-mail marketing e le leggi
   L’evoluzione del sistema giuridico 1990-2006

    Fino all’inizio degli anni ‘90 il sistema giuridico ha guardato con
    sostanziale indifferenza il rapporto tra impresa e consumatori.

    In teoria le regole prevalenti erano quelle del Codice Civile:
    errore, dolo e violenza erano le cause di annullamento dei
    contratti con i consumatori. Non esistevano norme speciali di
    tutela.

    In pratica il consumatore non riusciva quasi mai a dimostrare di
    essere stato indotto ingiustamente a concludere il contratto con
    l’impresa e doveva rassegnarsi a pagarne le conseguenze.

    ll principio originario              era   semplice:   il   mercato               si
    autoregolamenta.
                                                                EBA Forum 2009 – Casa dell’energia
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L’e-mail marketing e le leggi
   L’evoluzione del sistema giuridico 1990-2006

    Ma a partire dagli anni ‘90 cambia tutto.

    Si afferma un principio nuovo:

                                        LO STATO INTERVIENE
                                   PER TUTELARE IL CONSUMATORE

    In quegli anni vengono emanate decine di Direttive Comunitarie
    e Leggi Nazionali che riguardano i rapporti tra consumatori e
    imprese.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Le aree principali di intervento

      Gli interventi principali del legislatore riguardano questi settori:

        Vendite fuori dai locali commerciali

        Diritto di recesso

        Pubblicità ingannevole

        Tutela dei dati personali

        Vendite a distanza e commercio elettronico

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L’e-mail marketing e le leggi
   La comunicazione commerciale elettronica

    A partire dal 2000 sono state introdotte regole specifiche per
    regolamentare il commercio elettronico e conseguentemente per
    disciplinare la comunicazione commerciale elettronica,
    controllare l’e-mail marketing e limitare lo spamming.

    In particolare per quanto riguarda l’e-mail marketing valgono le
    regole generali contenute nei seguenti testi normativi:

      Codice del Consumo (D. Lgs. 2005 n. 206) e norme sulle
    prassi commerciali sleali (D. Lgs 2007 n. 145 e 146)

        Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 2003 n. 196)

        Decreto Legislativo 2/2/2002 n. 24 sul commercio elettronico
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L’e-mail marketing e le leggi
   La comunicazione commerciale elettronica

    Queste norme recepiscono varie direttive comunitarie e si
    ispirano ad un principio comune:

          non è possibile inviare messaggi di posta elettronica
              a contenuto commerciale a potenziali clienti
                 se non si è ottenuto il loro preventivo
                   consenso espresso a tale attività.




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   La comunicazione commerciale elettronica

    Peraltro esiste un'eccezione per le comunicazioni inviate ai
    clienti già esistenti, a determinate condizioni.

    Inoltre, il mittente da parte del quale la comunicazione è
    effettuata, non può camuffare o celare la sua identità.

    Deve anche essere sempre presente un indirizzo valido cui il
    destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali
    comunicazioni.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Cosa si intende per posta elettronica

    La definizione legale di posta elettronica è la seguente:

    “Posta elettronica sono i messaggi contenenti testi, voci, suoni o
    immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
    comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
    nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente
    non ne ha preso conoscenza.” (art. 2 della direttiva 2002/58/CE)




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L’e-mail marketing e le leggi
   Cosa si intende per posta elettronica

    In breve, questo concetto di posta elettronica comprende
    qualunque messaggio inviato mediante comunicazioni
    elettroniche, che non richieda la partecipazione simultanea del
    mittente e del ricevente.

    Questa definizione è ampia ed ha il pregio di essere
    tecnologicamente neutra.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Cosa si intende per posta elettronica

    Permette di utilizzare le norme giuridiche adattandosi agli
    sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di
    comunicazione elettronica.

    In questo modo fornisce un pari livello di tutela dei dati personali
    e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione
    elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle
    tecnologie utilizzate.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Cosa si intende per posta elettronica

    Ad esempio, i servizi attualmente coperti dalla definizione di
    posta elettronica comprendono:

      la posta basata sul protocollo SMTP (Simple Mail Transport
    Protocol), vale a dire la quot;posta elettronicaquot; classica;
      il servizio di messaggi brevi quot;SMSquot;;
      i servizi di messaggi multimediali quot;MMSquot;;
      i messaggi nelle segreterie telefoniche;
      i sistemi di messaggeria vocale compresi nei servizi mobili;
      infine, le comunicazioni inviate tramite internet e dirette a un
    indirizzo IP.

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   Cosa si intende per posta elettronica

    Anche i bollettini di informazione inviati per posta elettronica
    sono compresi in questa definizione.

    Questo elenco non può essere considerato esaustivo e può
    richiedere una revisione che tenga conto dei progressi del
    marketing e della tecnologia.




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   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Come regola generale il consenso richiesto dalla normativa per
    l’invio di messaggi promozionali può essere fornito secondo
    qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di
    esprimere

                                         liberamente e consapevolmente

    i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita
    casella nel caso di un sito internet.




                                                                         EBA Forum 2009 – Casa dell’energia
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L’e-mail marketing e le leggi
   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Ad esempio è corretto che un abbonato offra il suo previo
    consenso registrandosi in un sito web e venga successivamente
    sollecitato a confermare di essere stato lui ad effettuare la
    registrazione.

    Anche altri metodi possono essere compatibili con i requisiti
    legali.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Invece non è corretta la semplice richiesta, attraverso un
    messaggio di posta elettronica generale inviato ai riceventi, del
    consenso a ricevere messaggi commerciali di posta elettronica,
    considerando il requisito che le finalità devono essere:

        legittime

        esplicite

        specifiche




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L’e-mail marketing e le leggi
   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Inoltre, il consenso concesso in occasione dell'accettazione
    generale dei termini e delle condizioni che disciplinano un
    contratto principale (ad esempio, un contratto di sottoscrizione
    nel quale si sollecita anche il consenso ad inviare comunicazioni
    a fini di vendita diretta), deve rispettare i requisiti stabiliti dalla
    direttiva 95/46/CE, vale a dire essere libero, specifico e
    informato.

    A condizione che si compiano queste ultime condizioni,
    l'interessato può dare il suo consenso, ad esempio, mediante la
    selezione di una casella.



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   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Il consenso implicito a ricevere tali messaggi non è compatibile
    con il requisito che il consenso sia manifestazione della volontà
    dell’interessato.

    Analogamente, neppure le caselle preselezionate, ad esempio
    nei siti web, sono compatibili con la definizione della direttiva.




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   Il consenso per l’invio di messaggi promozionali

    Deve inoltre essere chiaramente indicata la finalità, e ciò implica
    che è necessario che l’interessato menzioni chiaramente i
    prodotti e i servizi, o le categorie di prodotti e servizi, per i quali
    possono essere inviati messaggi commerciali di posta
    elettronica.

    Deve essere richiesto anche il consenso a trasmettere i dati
    personali a terzi.

    Le informazioni fornite al titolare dei dati dovranno specificare la
    finalità, vale a dire i prodotti e i servizi per i quali questi terzi
    possono inviare messaggi di posta elettronica.


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   Il consenso dell’interessato

    Il consenso dell’interessato è il presupposto per il legittimo
    trattamento dei dati e per l’invio di messaggi promozionali.

    Il consenso deve essere:

        Libero
        Informato
        Espresso
        Specifico



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   Elenchi pubblici di indirizzi di posta elettronica

    Gli elenchi pubblici contenenti indirizzi di posta elettronica che
    siano stati formati senza chiedere il consenso all’interessato non
    possono essere utilizzati per attività di comunicazione
    commerciale.

    Non è consentito vendere tali elenchi a terzi.

    Le imprese che intendono acquisire elenchi di indirizzi di posta
    elettronica dovranno assicurarsi che tali elenchi siano conformi
    ai requisiti applicabili, in particolare che sia stato dato il previo
    consenso in conformità con tali requisiti.


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   La raccolta di indirizzi internet

    Ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati personali
    (95/46/CE), è illegale la raccolta di messaggi di posta elettronica,
    vale a dire la raccolta automatica di dati personali all'interno di
    siti pubblici di internet (ad esempio, la rete, le chatroom, ecc.).

    Ciò costituisce un trattamento sleale dei dati personali e non
    rispetta né il principio della limitazione della finalità né l'obbligo di
    informazione sopra menzionati.

    Lo stesso accade quando la raccolta automatica viene realizzata
    tramite un programma informatico.


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L’e-mail marketing e le leggi
   L’e-mail marketing business to business

    In Europa diversi stati, tra cui l’Italia, hanno adottato un regime di
    consenso esplicito per la posta elettronica ed hanno scelto di
    applicare lo stesso regime anche alle persone giuridiche. Questa
    scelta è determinata dal fatto che anche se la distinzione tra
    persone fisiche e persone giuridiche sembra relativamente
    agevole, non è sempre facile nella pratica.

    Pertanto la regola generale è che anche l’invio di messaggi
    promozionali in relazioni business to business richiede il
    consenso espresso dei destinatari.




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   L’e-mail marketing verso i propri clienti

    Esiste un solo caso nel quale la regola del consenso preventivo
    per l’invio di messaggi commerciali e-mail non si applica:
    “allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le
    coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della
    vendita di un prodotto o servizio, la medesima persona fisica o
    giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di
    commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi,
    a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto, al
    momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni
    messaggio, la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera
    agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente
    non abbia rifiutato inizialmente.” (art. 130 D. Lgs. 196/2003)

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   L’e-mail marketing e il Garante

    Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato
    spesso di casi nei quali si inviano indebitamente e-mail per
    pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver
    ottenuto il consenso informato del destinatario, anche quando si
    tratta solo di un primo invio volto appunto a sollecitare il
    consenso stesso.

    Il tema si è posto tra l'altro nell'ambito di un provvedimento del
    20 aprile 2006 adottato in seguito al ricorso presentato da un
    cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da
    parte di una società operante in Internet.



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   L’e-mail marketing e il Garante

    L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla
    società per chiedere la cancellazione dei propri dati dal relativo
    archivio e l'adozione di misure idonee affinché non si ripetessero
    in futuro altri invii di messaggi promozionali; non avendo ricevuto
    adeguato riscontro, aveva presentato ricorso al Garante il quale
    ha quindi ordinato alla società di cancellare i dati personali.

    La società aveva sostenuto a propria difesa che si era trattato
    solo di un quot;primo invioquot; volto a richiedere il consenso per l'inoltro
    di comunicazioni promozionali.




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   L’e-mail marketing e il Garante

    L'Autorità ha ricordato che occorre ottenere sempre il consenso
    preventivo del destinatario prima di effettuare qualunque uso
    dell'indirizzo di posta elettronica, quando l'invio è a fini di
    pubblicità e di marketing.

    Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e-
    mail, l'Autorità ha nuovamente sottolineato che un indirizzo di
    posta elettronica, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non
    può essere oggetto di un uso indiscriminato.

    Occorre in ogni caso il consenso espresso per l’utilizzo di quel
    dato con finalità di comunicazione commerciale.

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L’e-mail marketing e le leggi
   L’autodisciplina e l’e-mail marketing

    Oltre alle norme di legge esaminate finora esistono anche regole
    di autodisciplina che è importante conoscere.

    L'autodisciplina è quel fenomeno in forza del quale una pluralità
    di soggetti, aventi i medesimi obiettivi, volontariamente decide di
    assoggettarsi a determinate norme comportamentali comuni,
    munite di meccanismi di applicazione cogente.




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LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK
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L’e-mail marketing e le leggi
   L’autodisciplina e l’e-mail marketing

    Esistono diversi codici di autodisciplina rispetto a questa
    materia. In particolare vanno ricordati:

     Il Codice di autodisciplina FEDMA (Federazione Europea del
    Direct Marketing- www.fedma.org) recepito in Italia dalle
    associazioni di settore e gestito dal Giurì per l’Autodisciplina
    nella comunicazione diretta. Il testo è consultabile all’indirizzo
    www.nonsoloprivacy.it.

     Il Codice di autodisciplina della Camera di Commercio di
    Milano. Il testo è consultabile all’indirizzo www.mi.camcom.it.


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L’e-mail marketing e le leggi
   Il codice di autodisciplina ed il Giurì

    Secondo le regole di autodisciplina applicate dal Giurì valgono
    questi principi generali:
      Nell’effettuazione di attività di comunicazione commerciale
    mediante la posta elettronica, i titolari del trattamento, nel
    rispetto della normativa vigente, si impegnano a contattare solo
    persone che abbiano fornito la loro non equivoca volontà di
    ricevere queste comunicazioni.

      L’esistenza di un rapporto commerciale, contrattuale o
    precontrattuale con l’interessato autorizza l’invio di informazioni
    a mezzo della posta elettronica, salvo espresso diniego
    formulato dallo stesso interessato.

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L’e-mail marketing e le leggi
   Il codice di autodisciplina ed il Giurì

       La definizione della mailing list dei destinatari di un messaggio
    di posta elettronica viene effettuata con criteri rigorosi,
    preventivamente determinati e controllabili, al fine di evitare
    l’invio di messaggi indesiderati e non sollecitati.

      Non è in ogni caso consentito l’invio di messaggi ad indirizzi
    generati automaticamente senza il preventivo consenso degli
    interessati, neppure ove tale generazione della lista di marketing
    risponda a criteri predefiniti e rigorosi.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Il codice di autodisciplina ed il Giurì

      L’invio di qualsiasi tipo di messaggio telematico, inclusa la
    posta elettronica, per effettuare comunicazioni commerciali ad
    una generalità di destinatari, la cui lista non sia stata formata
    attraverso criteri univoci e predeterminati, non rientra tra le
    attività di direct marketing, di vendita a distanza, di vendita
    diretta e di comunicazione interattiva.




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L’e-mail marketing e le leggi
   Il codice della Camera di Commercio

    La Camera di Commercio di Milano, su richiesta delle
    Associazioni di categoria e in collaborazione con esse, e in
    particolare con ANIE (in rappresentanza di Associazione
    Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali e
    Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed
    Elettronica di consumo), ANDEC (Associazione Nazionale
    Distributori Elettronica Civile), ANCRA (Associazione Nazionale
    Commercianti Radio TV, Elettrodomestici, Dischi) e ACATEC
    (Associazione Centri Assistenza Tecnica Elettronica di
    Consumo) con la partecipazione fattiva delle associazioni dei
    consumatori della provincia di Milano, ha redatto il quot;Codice di
    autodisciplina per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 24 del
    2002 sulla garanzia dei beni di consumo nel settore elettrico,
    elettrotecnico ed elettronicoquot;.
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L’e-mail marketing e le leggi
   Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia

    L’analisi di un’esperienza di ormai tre lustri porta a dire che le
    regole giuridiche da sole non bastano per garantire i diritti dei
    consumatori.

    Le regole tendono ad aumentare ed il pericolo è che le aziende
    in grado di fare offerte ai clienti tendano a diminuire.

    Se si vuole scongiurare questo pericolo occorre stabilire un
    solido punto di equilibrio tra gli interessi in gioco.

    Il rapporto equilibrato tra imprese e consumatore si basa su
    questi elementi:


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L’e-mail marketing e le leggi
   Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia

       leggi di tutela degli interessi dei consumatori, basate anche su
    logiche premiali e non solo su norme repressive per le condotte
    illecite delle imprese;

        autodisciplina di settore e procedure aziendali rigorose;

      tecnologia a difesa del consumatore
    (privacy, filtri antispamming e firewall aggiornati);

      istituzioni ed    associazioni     dei   consumatori     non
    pregiudizialmente contrarie alle imprese ed alla comunicazione
    promozionale.


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L’e-mail marketing e le leggi
   Post scriptum

    Ho parlato di Principi, di Regole, di Autodisciplina. Aggiungo un
    consiglio agli operatori di settore che riguarda la mia categoria
    professionale:
                           “Diffidate degli avvocati che
                    vi dicono solo quello che non si può fare”
    Per applicare correttamente le regole che disciplinano l’e-mail
    marketing occorrono avvocati marketing oriented che sappiano
    aiutare le imprese a trovare il giusto equilibrio tra la spinta al
    profitto e il rispetto dei consumatori.
    La ricerca di questo equilibrio richiede coraggio, spirito
    costruttivo e creatività, in questa ricerca niente fa più danno di
    un legale che sappia solo dire: “non si può! ”.

                                                        EBA Forum 2009 – Casa dell’energia
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L’e-mail marketing e le leggi

    Per informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti sui
    temi dell’e mail marketing

      www.dirittoemarketing.blogspot.com

        www.nonsoloprivacy.it

        www.maglio.eu




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Marco Maglio

  • 1. L’e-mail marketing tra leggi e autodisciplina: data protection, prassi commerciali sleali e pubblicità ingannevole Cosa fare (e cosa non fare) per rispettare le norme e realizzare una campagna efficace Avvocato Marco Maglio Avvocato – Lucerna Iuris - Legal European Network – Studio Legale Maglio & Partners Professore di Diritto Privato dei Consumi e del Marketing Presidente del Giurì per l’Autodisciplina nella comunicazione commerciale interattiva avvocato.maglio@tin.it EBA Forum 2009 - Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK Milano, 28 maggio 2009 Avvocato Marco Maglio
  • 2. L’e-mail marketing e le leggi L’evoluzione del sistema giuridico 1990-2006 Fino all’inizio degli anni ‘90 il sistema giuridico ha guardato con sostanziale indifferenza il rapporto tra impresa e consumatori. In teoria le regole prevalenti erano quelle del Codice Civile: errore, dolo e violenza erano le cause di annullamento dei contratti con i consumatori. Non esistevano norme speciali di tutela. In pratica il consumatore non riusciva quasi mai a dimostrare di essere stato indotto ingiustamente a concludere il contratto con l’impresa e doveva rassegnarsi a pagarne le conseguenze. ll principio originario era semplice: il mercato si autoregolamenta. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 3. L’e-mail marketing e le leggi L’evoluzione del sistema giuridico 1990-2006 Ma a partire dagli anni ‘90 cambia tutto. Si afferma un principio nuovo: LO STATO INTERVIENE PER TUTELARE IL CONSUMATORE In quegli anni vengono emanate decine di Direttive Comunitarie e Leggi Nazionali che riguardano i rapporti tra consumatori e imprese. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 4. L’e-mail marketing e le leggi Le aree principali di intervento Gli interventi principali del legislatore riguardano questi settori: Vendite fuori dai locali commerciali Diritto di recesso Pubblicità ingannevole Tutela dei dati personali Vendite a distanza e commercio elettronico EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 5. L’e-mail marketing e le leggi La comunicazione commerciale elettronica A partire dal 2000 sono state introdotte regole specifiche per regolamentare il commercio elettronico e conseguentemente per disciplinare la comunicazione commerciale elettronica, controllare l’e-mail marketing e limitare lo spamming. In particolare per quanto riguarda l’e-mail marketing valgono le regole generali contenute nei seguenti testi normativi: Codice del Consumo (D. Lgs. 2005 n. 206) e norme sulle prassi commerciali sleali (D. Lgs 2007 n. 145 e 146) Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 2003 n. 196) Decreto Legislativo 2/2/2002 n. 24 sul commercio elettronico EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 6. L’e-mail marketing e le leggi La comunicazione commerciale elettronica Queste norme recepiscono varie direttive comunitarie e si ispirano ad un principio comune: non è possibile inviare messaggi di posta elettronica a contenuto commerciale a potenziali clienti se non si è ottenuto il loro preventivo consenso espresso a tale attività. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 7. L’e-mail marketing e le leggi La comunicazione commerciale elettronica Peraltro esiste un'eccezione per le comunicazioni inviate ai clienti già esistenti, a determinate condizioni. Inoltre, il mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, non può camuffare o celare la sua identità. Deve anche essere sempre presente un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 8. L’e-mail marketing e le leggi Cosa si intende per posta elettronica La definizione legale di posta elettronica è la seguente: “Posta elettronica sono i messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.” (art. 2 della direttiva 2002/58/CE) EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 9. L’e-mail marketing e le leggi Cosa si intende per posta elettronica In breve, questo concetto di posta elettronica comprende qualunque messaggio inviato mediante comunicazioni elettroniche, che non richieda la partecipazione simultanea del mittente e del ricevente. Questa definizione è ampia ed ha il pregio di essere tecnologicamente neutra. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 10. L’e-mail marketing e le leggi Cosa si intende per posta elettronica Permette di utilizzare le norme giuridiche adattandosi agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica. In questo modo fornisce un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 11. L’e-mail marketing e le leggi Cosa si intende per posta elettronica Ad esempio, i servizi attualmente coperti dalla definizione di posta elettronica comprendono: la posta basata sul protocollo SMTP (Simple Mail Transport Protocol), vale a dire la quot;posta elettronicaquot; classica; il servizio di messaggi brevi quot;SMSquot;; i servizi di messaggi multimediali quot;MMSquot;; i messaggi nelle segreterie telefoniche; i sistemi di messaggeria vocale compresi nei servizi mobili; infine, le comunicazioni inviate tramite internet e dirette a un indirizzo IP. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 12. L’e-mail marketing e le leggi Cosa si intende per posta elettronica Anche i bollettini di informazione inviati per posta elettronica sono compresi in questa definizione. Questo elenco non può essere considerato esaustivo e può richiedere una revisione che tenga conto dei progressi del marketing e della tecnologia. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 13. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Come regola generale il consenso richiesto dalla normativa per l’invio di messaggi promozionali può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e consapevolmente i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito internet. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 14. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Ad esempio è corretto che un abbonato offra il suo previo consenso registrandosi in un sito web e venga successivamente sollecitato a confermare di essere stato lui ad effettuare la registrazione. Anche altri metodi possono essere compatibili con i requisiti legali. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 15. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Invece non è corretta la semplice richiesta, attraverso un messaggio di posta elettronica generale inviato ai riceventi, del consenso a ricevere messaggi commerciali di posta elettronica, considerando il requisito che le finalità devono essere: legittime esplicite specifiche EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 16. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Inoltre, il consenso concesso in occasione dell'accettazione generale dei termini e delle condizioni che disciplinano un contratto principale (ad esempio, un contratto di sottoscrizione nel quale si sollecita anche il consenso ad inviare comunicazioni a fini di vendita diretta), deve rispettare i requisiti stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, vale a dire essere libero, specifico e informato. A condizione che si compiano queste ultime condizioni, l'interessato può dare il suo consenso, ad esempio, mediante la selezione di una casella. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 17. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Il consenso implicito a ricevere tali messaggi non è compatibile con il requisito che il consenso sia manifestazione della volontà dell’interessato. Analogamente, neppure le caselle preselezionate, ad esempio nei siti web, sono compatibili con la definizione della direttiva. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 18. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso per l’invio di messaggi promozionali Deve inoltre essere chiaramente indicata la finalità, e ciò implica che è necessario che l’interessato menzioni chiaramente i prodotti e i servizi, o le categorie di prodotti e servizi, per i quali possono essere inviati messaggi commerciali di posta elettronica. Deve essere richiesto anche il consenso a trasmettere i dati personali a terzi. Le informazioni fornite al titolare dei dati dovranno specificare la finalità, vale a dire i prodotti e i servizi per i quali questi terzi possono inviare messaggi di posta elettronica. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 19. L’e-mail marketing e le leggi Il consenso dell’interessato Il consenso dell’interessato è il presupposto per il legittimo trattamento dei dati e per l’invio di messaggi promozionali. Il consenso deve essere: Libero Informato Espresso Specifico EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 20. L’e-mail marketing e le leggi Elenchi pubblici di indirizzi di posta elettronica Gli elenchi pubblici contenenti indirizzi di posta elettronica che siano stati formati senza chiedere il consenso all’interessato non possono essere utilizzati per attività di comunicazione commerciale. Non è consentito vendere tali elenchi a terzi. Le imprese che intendono acquisire elenchi di indirizzi di posta elettronica dovranno assicurarsi che tali elenchi siano conformi ai requisiti applicabili, in particolare che sia stato dato il previo consenso in conformità con tali requisiti. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 21. L’e-mail marketing e le leggi La raccolta di indirizzi internet Ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati personali (95/46/CE), è illegale la raccolta di messaggi di posta elettronica, vale a dire la raccolta automatica di dati personali all'interno di siti pubblici di internet (ad esempio, la rete, le chatroom, ecc.). Ciò costituisce un trattamento sleale dei dati personali e non rispetta né il principio della limitazione della finalità né l'obbligo di informazione sopra menzionati. Lo stesso accade quando la raccolta automatica viene realizzata tramite un programma informatico. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 22. L’e-mail marketing e le leggi L’e-mail marketing business to business In Europa diversi stati, tra cui l’Italia, hanno adottato un regime di consenso esplicito per la posta elettronica ed hanno scelto di applicare lo stesso regime anche alle persone giuridiche. Questa scelta è determinata dal fatto che anche se la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche sembra relativamente agevole, non è sempre facile nella pratica. Pertanto la regola generale è che anche l’invio di messaggi promozionali in relazioni business to business richiede il consenso espresso dei destinatari. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 23. L’e-mail marketing e le leggi L’e-mail marketing verso i propri clienti Esiste un solo caso nel quale la regola del consenso preventivo per l’invio di messaggi commerciali e-mail non si applica: “allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto, al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio, la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente.” (art. 130 D. Lgs. 196/2003) EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 24. L’e-mail marketing e le leggi L’e-mail marketing e il Garante Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato spesso di casi nei quali si inviano indebitamente e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso informato del destinatario, anche quando si tratta solo di un primo invio volto appunto a sollecitare il consenso stesso. Il tema si è posto tra l'altro nell'ambito di un provvedimento del 20 aprile 2006 adottato in seguito al ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società operante in Internet. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 25. L’e-mail marketing e le leggi L’e-mail marketing e il Garante L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere la cancellazione dei propri dati dal relativo archivio e l'adozione di misure idonee affinché non si ripetessero in futuro altri invii di messaggi promozionali; non avendo ricevuto adeguato riscontro, aveva presentato ricorso al Garante il quale ha quindi ordinato alla società di cancellare i dati personali. La società aveva sostenuto a propria difesa che si era trattato solo di un quot;primo invioquot; volto a richiedere il consenso per l'inoltro di comunicazioni promozionali. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 26. L’e-mail marketing e le leggi L’e-mail marketing e il Garante L'Autorità ha ricordato che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica, quando l'invio è a fini di pubblicità e di marketing. Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e- mail, l'Autorità ha nuovamente sottolineato che un indirizzo di posta elettronica, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non può essere oggetto di un uso indiscriminato. Occorre in ogni caso il consenso espresso per l’utilizzo di quel dato con finalità di comunicazione commerciale. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 27. L’e-mail marketing e le leggi L’autodisciplina e l’e-mail marketing Oltre alle norme di legge esaminate finora esistono anche regole di autodisciplina che è importante conoscere. L'autodisciplina è quel fenomeno in forza del quale una pluralità di soggetti, aventi i medesimi obiettivi, volontariamente decide di assoggettarsi a determinate norme comportamentali comuni, munite di meccanismi di applicazione cogente. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 28. L’e-mail marketing e le leggi L’autodisciplina e l’e-mail marketing Esistono diversi codici di autodisciplina rispetto a questa materia. In particolare vanno ricordati: Il Codice di autodisciplina FEDMA (Federazione Europea del Direct Marketing- www.fedma.org) recepito in Italia dalle associazioni di settore e gestito dal Giurì per l’Autodisciplina nella comunicazione diretta. Il testo è consultabile all’indirizzo www.nonsoloprivacy.it. Il Codice di autodisciplina della Camera di Commercio di Milano. Il testo è consultabile all’indirizzo www.mi.camcom.it. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 29. L’e-mail marketing e le leggi Il codice di autodisciplina ed il Giurì Secondo le regole di autodisciplina applicate dal Giurì valgono questi principi generali: Nell’effettuazione di attività di comunicazione commerciale mediante la posta elettronica, i titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a contattare solo persone che abbiano fornito la loro non equivoca volontà di ricevere queste comunicazioni. L’esistenza di un rapporto commerciale, contrattuale o precontrattuale con l’interessato autorizza l’invio di informazioni a mezzo della posta elettronica, salvo espresso diniego formulato dallo stesso interessato. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 30. L’e-mail marketing e le leggi Il codice di autodisciplina ed il Giurì La definizione della mailing list dei destinatari di un messaggio di posta elettronica viene effettuata con criteri rigorosi, preventivamente determinati e controllabili, al fine di evitare l’invio di messaggi indesiderati e non sollecitati. Non è in ogni caso consentito l’invio di messaggi ad indirizzi generati automaticamente senza il preventivo consenso degli interessati, neppure ove tale generazione della lista di marketing risponda a criteri predefiniti e rigorosi. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 31. L’e-mail marketing e le leggi Il codice di autodisciplina ed il Giurì L’invio di qualsiasi tipo di messaggio telematico, inclusa la posta elettronica, per effettuare comunicazioni commerciali ad una generalità di destinatari, la cui lista non sia stata formata attraverso criteri univoci e predeterminati, non rientra tra le attività di direct marketing, di vendita a distanza, di vendita diretta e di comunicazione interattiva. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 32. L’e-mail marketing e le leggi Il codice della Camera di Commercio La Camera di Commercio di Milano, su richiesta delle Associazioni di categoria e in collaborazione con esse, e in particolare con ANIE (in rappresentanza di Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali e Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica di consumo), ANDEC (Associazione Nazionale Distributori Elettronica Civile), ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio TV, Elettrodomestici, Dischi) e ACATEC (Associazione Centri Assistenza Tecnica Elettronica di Consumo) con la partecipazione fattiva delle associazioni dei consumatori della provincia di Milano, ha redatto il quot;Codice di autodisciplina per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 24 del 2002 sulla garanzia dei beni di consumo nel settore elettrico, elettrotecnico ed elettronicoquot;. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 33. L’e-mail marketing e le leggi Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia L’analisi di un’esperienza di ormai tre lustri porta a dire che le regole giuridiche da sole non bastano per garantire i diritti dei consumatori. Le regole tendono ad aumentare ed il pericolo è che le aziende in grado di fare offerte ai clienti tendano a diminuire. Se si vuole scongiurare questo pericolo occorre stabilire un solido punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Il rapporto equilibrato tra imprese e consumatore si basa su questi elementi: EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 34. L’e-mail marketing e le leggi Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia leggi di tutela degli interessi dei consumatori, basate anche su logiche premiali e non solo su norme repressive per le condotte illecite delle imprese; autodisciplina di settore e procedure aziendali rigorose; tecnologia a difesa del consumatore (privacy, filtri antispamming e firewall aggiornati); istituzioni ed associazioni dei consumatori non pregiudizialmente contrarie alle imprese ed alla comunicazione promozionale. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 35. L’e-mail marketing e le leggi Post scriptum Ho parlato di Principi, di Regole, di Autodisciplina. Aggiungo un consiglio agli operatori di settore che riguarda la mia categoria professionale: “Diffidate degli avvocati che vi dicono solo quello che non si può fare” Per applicare correttamente le regole che disciplinano l’e-mail marketing occorrono avvocati marketing oriented che sappiano aiutare le imprese a trovare il giusto equilibrio tra la spinta al profitto e il rispetto dei consumatori. La ricerca di questo equilibrio richiede coraggio, spirito costruttivo e creatività, in questa ricerca niente fa più danno di un legale che sappia solo dire: “non si può! ”. EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009
  • 36. L’e-mail marketing e le leggi Per informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti sui temi dell’e mail marketing www.dirittoemarketing.blogspot.com www.nonsoloprivacy.it www.maglio.eu EBA Forum 2009 – Casa dell’energia LUCERNA IURIS – LEGAL EUROPEAN NETWORK STUDIO LEGALE MAGLIO & PARTNERS Milano, 28 maggio 2009