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                     SOCIAL MEDIA MARKETING




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lunedì 26 novembre 12
Marketing digitale: La presenza online 3.0




   ASPETTI
                     SOCIAL MEDIA MARKETING




   LEGALI
     Avv. Anna Molinari



                                                             1
lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
DISCIPLINA IN MATERIA DI
  PUBBLICITA' SANITARIA
  LA PRIMA LEGGE CHE SI OCCUPA DI PUBBLICITA'
  IN AMBITO SANITARIO E' LA LEGGE DEL
  5 FEBBRAIO 1992 N. 175 C.D. LEGGE POGGIOLINI.
  IL RUOLO CENTRALE E' RISERVATO ALL'ORDINE
  DEI MEDICI:
  deve vigilare che il medico pubblicizzi in modo
  regolare e regolamentato la sua attività e le sue
  qualifiche
  FINE DI TALE CONTROLLO E' LA TUTELA DEL
  CITTADINO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICITA'
  INGANNEVOLE SU CAPACITA' CLINICHE E LA
  FORMAZIONE ACQUISITA.
lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
A) CONTENUTI: POTEVANO ESSERE INDICATI SOLO
     *nome, indirizzo, numero di telefono;
     *specifiche attività medico – chirurgiche e le prescrizioni
      diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, con
      indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei
      responsabili di ciascuna branca specialistica;
     *indicazione del nome, cognome e titoli professionali del
      medico responsabile della direzione sanitaria.

 B) MEZZI: POTEVANO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO
     *targhe;
     *insegne;
     *inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria;
     *periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitaria
     *giornali quotidiani e periodici di informazione;
     *emittenti radiotelevisive locali.

        LA LEGGE ESCLUDEVA LA POSSIBILITA' DI PUBBLICIZZARE LE
   CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO ED IL PREZZO DELLA PRESTAZIONE.
lunedì 26 novembre 12
RIVOLUZIONE: C.D. DECRETO BERSANI LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248




 “sono abrogate le disposizioni legislative e
 regolamentari che prevedono con riferimento alle
 attività libero professionali ed intellettuali il divieto, anche
 parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli
 e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
 servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi
 delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
 veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
 dall'ordine”.

lunedì 26 novembre 12
RIVOLUZIONE: C.D. DECRETO BERSANI LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248

  ART. 2 COMMA 1 LETT. B
 “sono abrogate le disposizioni legislative e
 regolamentari che prevedono con riferimento alle
 attività libero professionali ed intellettuali il divieto, anche
 parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli
 e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
 servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi
 delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
 veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
 dall'ordine”.

lunedì 26 novembre 12
NOVITA' DECRETO BERSANI
   - NO ABROGAZIONE SPECIFICA DI NORME DI LEGGE;
   - SI’ ABROGAZIONE DELLE NORME INCOMPATIBILI COL PRINCIPIO
   DELLA LIBERA CONCORRENZA
   - ALLARGAMENTO OGGETTO COMUNICAZIONE: SI' PUBBLICITA' SUL
     SERVIZIO RESO E SUL PREZZO DELLA PRESTAZIONE
   - SI' ALL'UTILIZZO DI ALTRI VEICOLI PUBBLICITARI RISPETTO A QUELLI
     GIA' CONSENTITI CON LA LEGGE N. 175/1992
   - ORDINI PROFESSIONALI COMPITO DI VERIFICARE TRASPARENZA E
     VERIDICITA' DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO (ART. 2 LETT B ULTIMA
     PARTE)
   - DISPOSTO L'ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CODICE
   DEONTOLOGICO ENTRO IL PRIMO GENNIO 2007 (ART. 2 COMMA 3)
lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
IL DECRETO BERSANI VIENE EMANATO QUANDO:
- IN CORSO I LAVORI PREPARATORI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA
 AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO;


IL DECRETO BERSANI SI COORDINERA' CON ALTRI DUE CONTEMPORANEI E SUCCESSIVI
INTERVENTI LEGISLATIVI (sempre attuativi del diritto comunitario)
- D.LGS 2 AGOSTO 2007 N. 145 – MATERIA PUBBLICITA' INGANNEVOLE;
- D.LGS 2 AGOSTO 2007 N. 146 – MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
 TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO


RUOLO CENTRALE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MARCATO:
- poteri ispettivi, su segnalazione di professionisti e consumatori, anche ordini
professionali;
- poteri inibitori e sanzionatori.

lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
PROBLEMATICHE GIURIDICHE DECRETO BERSANI

 1. abrogazione disposizioni legislative e regolamentari che prevedono tra l'altro il divieto di
     svolgere pubblicità informativa, tra cui anche la legge n. 175/1992
             - Cassazione Civile sez III 15 gennaio 2007 n. 652;
             - Cassazione Civile sez III 30 novembre 2006 n. 25494;
             - T.A.R. Emilia Romagna 12 gennaio 2006 n. 16.


 gli ordini hanno solo potere di verifica del contenuto pubblicitario per effettuare eventuali segnalazioni
 agli organi competenti in proposito (Garante).


 2. la nuova legge si applica non solo al singolo professionista, ma anche alle attività professionali
     svolte in forma societaria, all'attività professionale svolta all'interno dell'organizzazione di un’impresa
     di servizi sanitari, nella forma della società di capitali... Cassazione Civile sez III n. 3717/2012




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
DECRETO BERSANI E FNOMCeO
   FNOMCeO elabora nell'autunno 2006 :
    * un nuovo codice deontologico approvato il 15 dicembre 2006;
    * linee guida in materia di pubblicità sanitaria (residua ancora
      obbligo di nulla osta preventivo come previsto dalla
      legge 175/1992)

   FNOMCeO nel marzo 2007 emana:
    * nuove linee guida in materia di pubblicità sanitaria identiche
      a quelle del 2006 ma non previsto più il nulla osta;
    * solo obbligo preventivo medico ed odontoiatra dare
      comunicazione all'Ordine di appartenenza.

                          NOTA MINISTERO SALUTE 17 DICEMBRE 2007
                        la legge 175/1992 è abrogata dalla legge 248/2006.
                                     E' abrogazione implicita.
lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
CONTENUTI PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA
SECONDO LINEE GUIDA FNOMCeO

   A) CONTENUTI OBBLIGATORI
         1.nome e cognome;

         2.titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra;

         3.il domicilio professionale;




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
B) CONTENUTI FACOLTATIVI

  1. titoli di specializzazione, di libera docenza, master, dottorati, titoli carriera....(i titoli riportati
     devono essere verificabili);
  2. curriculum degli studi universitari e delle attività professionali certificate;
  3. particolari discipline specialistiche erogate;
  4. prestazioni erogate indicando presidi o attrezzature esistenti nello studio;
  5. pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione a specifiche competenze del professionista;
  6. indirizzo, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o
      domiciliari, presenza di collaboratori e personale ausiliario;
  7. branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile;
  8.tariffe: devono essere commisurate alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della
    prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non possono essere
     subordinate ai risultati delle prestazioni medesime. Le tariffe devono essere indicate in modo
     chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali o a gruppi di prestazioni tra loro
     coordinate, sulla base dell’elencazione contenuta. La pubblicizzazione delle tariffe non deve,
     comunque, costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario;
  9. associazioni di mutualità con le quali ha stipulato convenzione.


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
PUBBLICITA' A MEZZO INTERNET
 - l'informazione a mezzo siti internet deve rispondere a quanto prescritto
   dal D.LGS N. 70 DEL 2003, in particolare dovrà contenere:

 1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 2. il domicilio o la sede legale;
 3. gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare
     direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 4. l'ordine professionale presso cui è iscritto ed il numero di iscrizione;
 5. gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati;
 6. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo
      è diramato nel rispetto della presente linea guida;
 7. il numero della partita iva qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta.


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
ALTRI CONTENUTI DEL SITO:
 - SI' COLLEGAMENTI IPER TESTUALI solo per miglior consultazione e navigazione,
   sì collegamenti rivolti verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (es ordine
   professionale, ministero salute, servizio sanitario regionale, università...);

 - NO OSPITARE SPAZI PUBBLICITARI COMMERCIALI, NO PROPORRE VENDITA FARMICI,
   DISPOSITIVI MEDICI E/O ALTRI SERVIZI;

 - OGNI INFORMAZIONE MEDICA ACCOMPAGNATA DALLA DICITURA CHE SOLO LA VISITA
   TRADIZIONALE RAPPRESENTA IL SOLO STRUMENTO DIAGNOSTICO PER EFFICACE TRATTAMENTO
   TERAPEUTICO E GLI EVENTUALI SUGGERIMENTI CONTENUTI NEL SITO VANNO INTESI COME CONSIGLI
   DI COMPORTAMENTO;

 - DEVE CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
   PROVINCIALE (AUTO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA);

 - SITI DEVONO ESSERE REGISTRATI SU DOMINI NAZIONALI ITALIANI /DELL'UNIONE EUROPEA

 - FORTEMENTE RACCOMANDABILE LA CONFORMITA' DELL'INFORMAZIONE FORNITA AI PRINCIPI
   DELL' HONcode (http://www.hon.ch/HONcode/Italian)



lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
DIVIETI ESPRESSI CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA
    1. NO PUBBLICITA' INGANNEVOLE;

    2. NO PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE CHE RIVESTANO I CARATTERI
       DI PUBBLICITA' PERSONALE SURRETTIZIA;

    3. NO NOTIZIE LESIVE DEL DECORO E DIGNITA' DELLA CATEGORIA
       O ETICAMENTE DISDICEVOLI;

    4. NO PUBBLICITA' COMPARATIVA;

    5. NO SPAZI PUBBLICITARI;

    6. NO PUBBLICIZZAZIONE NE' VENDITA PRODOTTI;

    7. SI' MESSAGGI INFORMATIVI SULLE TARIFFE, MA NON DEVE ESSERE
       ASPETTO ESCLUSIVO DEL MESSAGGIO INFORMATIVO




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA PUBBLICITARIA

  ART. 55 INFORMAZIONE SANITARIA
  “nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima
  cautela al fine di fornire un’efficace e trasparente informazione al cittadino.
  Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel
  presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l'Ordine vigila
  sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni
  pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione
  alla salute”




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
ART. 56 PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

  “la pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture pubbliche o private,
  non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità
  e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini
  una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
  l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera,
  correlata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio. Il medico
  che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza all’informazione sanitaria non deve mai
  venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi
  forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve
  divulgare notizie su avanzamenti della ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non
  ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate
  attese e speranze illusorie”




lunedì 26 novembre 12
ART. 57 DIVIETO DI PATROCINIO



  “Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o
  professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o
  forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o
  istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali”



lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

  - comunicare al Consiglio dell'Ordine gli strumenti pubblicitari e loro
    contenuto + attestazione conformità;


  - è possibile chiedere valutazione preventiva al Consiglio dell'Ordine – silenzio assenso;


  - diritto di verifica a campione;


  - sito internet;


  - nelle strutture tali compiti spettano al Direttore Sanitario;


  - nel caso di violazioni : SANZIONI DISCIPLINARI.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
PRIVACY – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

  IL DIRITTO ALLA PRIVACY HA ORIGINE A FINE 800 NEL MONDO
  ANGLOSASSONE;
  NEL NOSTRO PAESE PRIMO RICONOSCIMENTO COME DIRITTO
  POSITIVO AVVIENE CON LA LEGGE N. 675 DEL 1996;
  TESTO UNICO N. 196/2003 C.D. CODICE DELLA PRIVACY ENTRA
  IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2004
  IL CODICE MIRA A GARANTIRE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI
  PERSONALI SI SVOLGA: “ nel rispetto dei diritti e delle libertà
  fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare
  riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
  protezione dei dati personali” (ART. 2).


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
TRATTAMENTO DI DATI:

   ogni operazione effettuata, anche senza strumenti elettronici,
   relativa a: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
   consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
   raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
   diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non
   registrati in una banca dati.



lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE

    1. il titolare: persona fisica o giuridica a cui competono le decisioni
        su finalità, modalità di trattamento di dati personali, strumenti da utilizzare,
        misure di sicurezza;


    2. il responsabile: persona fisica o giuridica, preposta al trattamento di dati personali;


    3. l'incaricato: persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a
        compiere, sotto la loro diretta autorità, operazioni di trattamento, attenendosi alle
        istruzioni ricevute;


    4. l'interessato: persona fisica o giuridica a cui i dati si riferiscono.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
NELLO STUDIO MEDICO I RUOLI SONO COSI’ RAPPRESENTABILI


titolare: medico titolare del rapporto di fiducia;


responsabile: lo stesso medico o altra persona da lui eventualmente
                           preposta al trattamento dei dati (es gestore server,
                           società responsabile del trattamento dati raccolti);


incaricato: persona incaricata per iscritto (es segretaria) di trattare
                        materialmente i dati dell’interessato;
paziente.


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
DISTINZIONE TRA
  A) DATI PERSONALI ORDINARI O COMUNI
  B) DATI SENSIBILI


  DATI SENSIBILI PROTETTI DA NORME GIURIDICHE PIU' RIGOROSE
  ED ESCLUSI, IN LINEA DI PRINCIPIO, DA OGNI FORMA DI
  CIRCOLAZIONE.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
CONDIZIONI TRATTAMENTO DATI SENSIBILI.
                            ART. 22 CODICE PRIVACY

 1. l'esistenza di disposizioni che indichino quali dati devono
      essere trattati, le operazioni eseguite e le finalità perseguite;


 2. l'attività deve essere di rilevante interesse pubblico;


 3. serve l'autorizzazione del Garante.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
ART. 7 DIRITTI DELL'INTERESSATO
  - ottenere conferma dell'esistenza di propri dati;


  - averne comunicazione in forma intellegibile;


  - avere indicazione di origine dei dati, finalità e modalità di trattamento,
    estremi del titolare, dei responsabili e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati;


  - ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, cancellazione, trasformazione
    anonima o blocco di dati trattati in violazione di legge;


  - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
CONSENSO DELL'INTERESSATO E' LEGATO AD UN 'INFORMATIVA
   ART. 13 CONTENUTO MINIMO INFORMATIVA


   - finalità è modalità del trattamento;


   - natura obbligatoria o meno del conferimento;


   - soggetti a cui è possibile dare comunicazione;


   - diritti di cui all'art. 7;


   - estremi identificativi del titolare e se designato, del responsabile.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
FORME CONSENSO AL TRATTAMENTO
    DATI COMUNI IN QUALSIASI FORMA
    FORMA SCRITTA RICHIESTA AD PROBATIONEM.
    PUO’ ESSERE RILASCIATO ANCHE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA
    RACCOLTA DEI DATI PURCHE' PREVIAMENTE PRESTATO.


    DATI SENSIBILI PER ISCRITTO
    FORMA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM.
    E' CONDIZIONE DI VALIDITA' DEL TRATTAMENTO. DEVE ESSERE
    PRESTATO SIN DALL'INIZIO.
lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
SI’ TRATTAMENTO DEI DATI CON
   STRUMENTI ELETTRONICI


   PARTICOLARI ACCORGIMENTI PREVISTI DAL DISCIPLINARE
   TECNICO CONTENUTO NELL'ALLEGATO B) T. U.




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
CONTENUTI MINIMI:

 1. autenticazione informatica;
 2. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 3. adozione di un sistema di autorizzazione per gli incaricati, ai quali siano attribuiti differenti
    profili di accesso ai dati;
 4. aggiornamento periodico della definizione del trattamento consentito ai singoli incaricati e
     addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 5. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti dei dati, ad accessi
    non consentiti e a determinati programmi informatici (valido antivirus);
 6. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
    dei dati e sistemi;
 7. tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (dps)
 8. adozione di tecniche di cifratura o codici identificativi per determinati trattamenti di dati
     idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
UTILIZZO MAIL E NEWSLETTER

   - consenso cittadino;

   - necessità di concordare e sottoscrivere un'integrazione del consenso che definisca chi dello
     staff organizzativo del medico è autorizzato ad avere accesso alla posta elettronica;

   - se elenco malati per patologia – no invio e-mail se tutti destinatari sono visibili;

   - sì copia carbone cieca;

   - no mail che contiene dati sensibili di un paziente ad altro paziente;

   - testi inviati da medico a medico senza nome paziente;

   - no comunicare e/o diffondere a terzi indirizzo posta elettronica dei pazienti soprattutto per
     uso pubblicitario o piani di marketing clinici;

   - idonee misure minime sopra richiamate e contenute nell'allegato b




lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
VIOLAZIONE NORMATIVA PRIVACY: CONSEGUENZE

  CIVILI:
  ART. 15 “ chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati
                 personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c..
                 Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11”.


  E' ATTIVITA' PERICOLOSA
   ART. 2050 C.C. “ chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa,
                        per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non
                        prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”


  INVERSIONE ONERE DELLA PROVA
  il soggetto leso è tenuto a dimostrare solo il danno subito ed il nesso di causalità,
  rimanendo, invece, a carico del titolare del trattamento la pesante dimostrazione di
  aver adottato tutti gli strumenti ed accorgimenti possibili ed idonei per impedire il danno.


lunedì 26 novembre 12
lunedì 26 novembre 12
CONSEGUENZE PENALI

        ART. 167 ILLECITO TRATTAMENTO
                        DEI DATI PERSONALI



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Social Media Marketing. Presenza online 3.0 Aspetti legali

  • 1. Marketing digitale: La presenza online 3.0 SOCIAL MEDIA MARKETING 1 lunedì 26 novembre 12
  • 2. Marketing digitale: La presenza online 3.0 ASPETTI SOCIAL MEDIA MARKETING LEGALI Avv. Anna Molinari 1 lunedì 26 novembre 12
  • 4. DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA LA PRIMA LEGGE CHE SI OCCUPA DI PUBBLICITA' IN AMBITO SANITARIO E' LA LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 1992 N. 175 C.D. LEGGE POGGIOLINI. IL RUOLO CENTRALE E' RISERVATO ALL'ORDINE DEI MEDICI: deve vigilare che il medico pubblicizzi in modo regolare e regolamentato la sua attività e le sue qualifiche FINE DI TALE CONTROLLO E' LA TUTELA DEL CITTADINO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE SU CAPACITA' CLINICHE E LA FORMAZIONE ACQUISITA. lunedì 26 novembre 12
  • 6. A) CONTENUTI: POTEVANO ESSERE INDICATI SOLO *nome, indirizzo, numero di telefono; *specifiche attività medico – chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, con indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica; *indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. B) MEZZI: POTEVANO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO *targhe; *insegne; *inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria; *periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitaria *giornali quotidiani e periodici di informazione; *emittenti radiotelevisive locali. LA LEGGE ESCLUDEVA LA POSSIBILITA' DI PUBBLICIZZARE LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO ED IL PREZZO DELLA PRESTAZIONE. lunedì 26 novembre 12
  • 7. RIVOLUZIONE: C.D. DECRETO BERSANI LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248 “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”. lunedì 26 novembre 12
  • 8. RIVOLUZIONE: C.D. DECRETO BERSANI LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248 ART. 2 COMMA 1 LETT. B “sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”. lunedì 26 novembre 12
  • 9. NOVITA' DECRETO BERSANI - NO ABROGAZIONE SPECIFICA DI NORME DI LEGGE; - SI’ ABROGAZIONE DELLE NORME INCOMPATIBILI COL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA - ALLARGAMENTO OGGETTO COMUNICAZIONE: SI' PUBBLICITA' SUL SERVIZIO RESO E SUL PREZZO DELLA PRESTAZIONE - SI' ALL'UTILIZZO DI ALTRI VEICOLI PUBBLICITARI RISPETTO A QUELLI GIA' CONSENTITI CON LA LEGGE N. 175/1992 - ORDINI PROFESSIONALI COMPITO DI VERIFICARE TRASPARENZA E VERIDICITA' DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO (ART. 2 LETT B ULTIMA PARTE) - DISPOSTO L'ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CODICE DEONTOLOGICO ENTRO IL PRIMO GENNIO 2007 (ART. 2 COMMA 3) lunedì 26 novembre 12
  • 11. IL DECRETO BERSANI VIENE EMANATO QUANDO: - IN CORSO I LAVORI PREPARATORI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO; IL DECRETO BERSANI SI COORDINERA' CON ALTRI DUE CONTEMPORANEI E SUCCESSIVI INTERVENTI LEGISLATIVI (sempre attuativi del diritto comunitario) - D.LGS 2 AGOSTO 2007 N. 145 – MATERIA PUBBLICITA' INGANNEVOLE; - D.LGS 2 AGOSTO 2007 N. 146 – MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO RUOLO CENTRALE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MARCATO: - poteri ispettivi, su segnalazione di professionisti e consumatori, anche ordini professionali; - poteri inibitori e sanzionatori. lunedì 26 novembre 12
  • 13. PROBLEMATICHE GIURIDICHE DECRETO BERSANI 1. abrogazione disposizioni legislative e regolamentari che prevedono tra l'altro il divieto di svolgere pubblicità informativa, tra cui anche la legge n. 175/1992 - Cassazione Civile sez III 15 gennaio 2007 n. 652; - Cassazione Civile sez III 30 novembre 2006 n. 25494; - T.A.R. Emilia Romagna 12 gennaio 2006 n. 16. gli ordini hanno solo potere di verifica del contenuto pubblicitario per effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito (Garante). 2. la nuova legge si applica non solo al singolo professionista, ma anche alle attività professionali svolte in forma societaria, all'attività professionale svolta all'interno dell'organizzazione di un’impresa di servizi sanitari, nella forma della società di capitali... Cassazione Civile sez III n. 3717/2012 lunedì 26 novembre 12
  • 15. DECRETO BERSANI E FNOMCeO FNOMCeO elabora nell'autunno 2006 : * un nuovo codice deontologico approvato il 15 dicembre 2006; * linee guida in materia di pubblicità sanitaria (residua ancora obbligo di nulla osta preventivo come previsto dalla legge 175/1992) FNOMCeO nel marzo 2007 emana: * nuove linee guida in materia di pubblicità sanitaria identiche a quelle del 2006 ma non previsto più il nulla osta; * solo obbligo preventivo medico ed odontoiatra dare comunicazione all'Ordine di appartenenza. NOTA MINISTERO SALUTE 17 DICEMBRE 2007 la legge 175/1992 è abrogata dalla legge 248/2006. E' abrogazione implicita. lunedì 26 novembre 12
  • 17. CONTENUTI PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA SECONDO LINEE GUIDA FNOMCeO A) CONTENUTI OBBLIGATORI 1.nome e cognome; 2.titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra; 3.il domicilio professionale; lunedì 26 novembre 12
  • 19. B) CONTENUTI FACOLTATIVI 1. titoli di specializzazione, di libera docenza, master, dottorati, titoli carriera....(i titoli riportati devono essere verificabili); 2. curriculum degli studi universitari e delle attività professionali certificate; 3. particolari discipline specialistiche erogate; 4. prestazioni erogate indicando presidi o attrezzature esistenti nello studio; 5. pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione a specifiche competenze del professionista; 6. indirizzo, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, presenza di collaboratori e personale ausiliario; 7. branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile; 8.tariffe: devono essere commisurate alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non possono essere subordinate ai risultati delle prestazioni medesime. Le tariffe devono essere indicate in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali o a gruppi di prestazioni tra loro coordinate, sulla base dell’elencazione contenuta. La pubblicizzazione delle tariffe non deve, comunque, costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario; 9. associazioni di mutualità con le quali ha stipulato convenzione. lunedì 26 novembre 12
  • 21. PUBBLICITA' A MEZZO INTERNET - l'informazione a mezzo siti internet deve rispondere a quanto prescritto dal D.LGS N. 70 DEL 2003, in particolare dovrà contenere: 1. il nome, la denominazione o la ragione sociale; 2. il domicilio o la sede legale; 3. gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica; 4. l'ordine professionale presso cui è iscritto ed il numero di iscrizione; 5. gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati; 6. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida; 7. il numero della partita iva qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta. lunedì 26 novembre 12
  • 23. ALTRI CONTENUTI DEL SITO: - SI' COLLEGAMENTI IPER TESTUALI solo per miglior consultazione e navigazione, sì collegamenti rivolti verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (es ordine professionale, ministero salute, servizio sanitario regionale, università...); - NO OSPITARE SPAZI PUBBLICITARI COMMERCIALI, NO PROPORRE VENDITA FARMICI, DISPOSITIVI MEDICI E/O ALTRI SERVIZI; - OGNI INFORMAZIONE MEDICA ACCOMPAGNATA DALLA DICITURA CHE SOLO LA VISITA TRADIZIONALE RAPPRESENTA IL SOLO STRUMENTO DIAGNOSTICO PER EFFICACE TRATTAMENTO TERAPEUTICO E GLI EVENTUALI SUGGERIMENTI CONTENUTI NEL SITO VANNO INTESI COME CONSIGLI DI COMPORTAMENTO; - DEVE CONTENERE GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE (AUTO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA); - SITI DEVONO ESSERE REGISTRATI SU DOMINI NAZIONALI ITALIANI /DELL'UNIONE EUROPEA - FORTEMENTE RACCOMANDABILE LA CONFORMITA' DELL'INFORMAZIONE FORNITA AI PRINCIPI DELL' HONcode (http://www.hon.ch/HONcode/Italian) lunedì 26 novembre 12
  • 25. DIVIETI ESPRESSI CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA 1. NO PUBBLICITA' INGANNEVOLE; 2. NO PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE CHE RIVESTANO I CARATTERI DI PUBBLICITA' PERSONALE SURRETTIZIA; 3. NO NOTIZIE LESIVE DEL DECORO E DIGNITA' DELLA CATEGORIA O ETICAMENTE DISDICEVOLI; 4. NO PUBBLICITA' COMPARATIVA; 5. NO SPAZI PUBBLICITARI; 6. NO PUBBLICIZZAZIONE NE' VENDITA PRODOTTI; 7. SI' MESSAGGI INFORMATIVI SULLE TARIFFE, MA NON DEVE ESSERE ASPETTO ESCLUSIVO DEL MESSAGGIO INFORMATIVO lunedì 26 novembre 12
  • 27. ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA PUBBLICITARIA ART. 55 INFORMAZIONE SANITARIA “nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire un’efficace e trasparente informazione al cittadino. Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l'Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute” lunedì 26 novembre 12
  • 29. ART. 56 PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA “la pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, correlata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza all’informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti della ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie” lunedì 26 novembre 12
  • 30. ART. 57 DIVIETO DI PATROCINIO “Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali” lunedì 26 novembre 12
  • 32. VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO - comunicare al Consiglio dell'Ordine gli strumenti pubblicitari e loro contenuto + attestazione conformità; - è possibile chiedere valutazione preventiva al Consiglio dell'Ordine – silenzio assenso; - diritto di verifica a campione; - sito internet; - nelle strutture tali compiti spettano al Direttore Sanitario; - nel caso di violazioni : SANZIONI DISCIPLINARI. lunedì 26 novembre 12
  • 34. PRIVACY – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA IL DIRITTO ALLA PRIVACY HA ORIGINE A FINE 800 NEL MONDO ANGLOSASSONE; NEL NOSTRO PAESE PRIMO RICONOSCIMENTO COME DIRITTO POSITIVO AVVIENE CON LA LEGGE N. 675 DEL 1996; TESTO UNICO N. 196/2003 C.D. CODICE DELLA PRIVACY ENTRA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2004 IL CODICE MIRA A GARANTIRE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGA: “ nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (ART. 2). lunedì 26 novembre 12
  • 36. TRATTAMENTO DI DATI: ogni operazione effettuata, anche senza strumenti elettronici, relativa a: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. lunedì 26 novembre 12
  • 38. FIGURE PRINCIPALI COINVOLTE 1. il titolare: persona fisica o giuridica a cui competono le decisioni su finalità, modalità di trattamento di dati personali, strumenti da utilizzare, misure di sicurezza; 2. il responsabile: persona fisica o giuridica, preposta al trattamento di dati personali; 3. l'incaricato: persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere, sotto la loro diretta autorità, operazioni di trattamento, attenendosi alle istruzioni ricevute; 4. l'interessato: persona fisica o giuridica a cui i dati si riferiscono. lunedì 26 novembre 12
  • 40. NELLO STUDIO MEDICO I RUOLI SONO COSI’ RAPPRESENTABILI titolare: medico titolare del rapporto di fiducia; responsabile: lo stesso medico o altra persona da lui eventualmente preposta al trattamento dei dati (es gestore server, società responsabile del trattamento dati raccolti); incaricato: persona incaricata per iscritto (es segretaria) di trattare materialmente i dati dell’interessato; paziente. lunedì 26 novembre 12
  • 42. DISTINZIONE TRA A) DATI PERSONALI ORDINARI O COMUNI B) DATI SENSIBILI DATI SENSIBILI PROTETTI DA NORME GIURIDICHE PIU' RIGOROSE ED ESCLUSI, IN LINEA DI PRINCIPIO, DA OGNI FORMA DI CIRCOLAZIONE. lunedì 26 novembre 12
  • 44. CONDIZIONI TRATTAMENTO DATI SENSIBILI. ART. 22 CODICE PRIVACY 1. l'esistenza di disposizioni che indichino quali dati devono essere trattati, le operazioni eseguite e le finalità perseguite; 2. l'attività deve essere di rilevante interesse pubblico; 3. serve l'autorizzazione del Garante. lunedì 26 novembre 12
  • 46. ART. 7 DIRITTI DELL'INTERESSATO - ottenere conferma dell'esistenza di propri dati; - averne comunicazione in forma intellegibile; - avere indicazione di origine dei dati, finalità e modalità di trattamento, estremi del titolare, dei responsabili e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati; - ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione di dati, cancellazione, trasformazione anonima o blocco di dati trattati in violazione di legge; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati. lunedì 26 novembre 12
  • 48. CONSENSO DELL'INTERESSATO E' LEGATO AD UN 'INFORMATIVA ART. 13 CONTENUTO MINIMO INFORMATIVA - finalità è modalità del trattamento; - natura obbligatoria o meno del conferimento; - soggetti a cui è possibile dare comunicazione; - diritti di cui all'art. 7; - estremi identificativi del titolare e se designato, del responsabile. lunedì 26 novembre 12
  • 50. FORME CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI COMUNI IN QUALSIASI FORMA FORMA SCRITTA RICHIESTA AD PROBATIONEM. PUO’ ESSERE RILASCIATO ANCHE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PURCHE' PREVIAMENTE PRESTATO. DATI SENSIBILI PER ISCRITTO FORMA RICHIESTA AD SUBSTANTIAM. E' CONDIZIONE DI VALIDITA' DEL TRATTAMENTO. DEVE ESSERE PRESTATO SIN DALL'INIZIO. lunedì 26 novembre 12
  • 52. SI’ TRATTAMENTO DEI DATI CON STRUMENTI ELETTRONICI PARTICOLARI ACCORGIMENTI PREVISTI DAL DISCIPLINARE TECNICO CONTENUTO NELL'ALLEGATO B) T. U. lunedì 26 novembre 12
  • 54. CONTENUTI MINIMI: 1. autenticazione informatica; 2. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 3. adozione di un sistema di autorizzazione per gli incaricati, ai quali siano attribuiti differenti profili di accesso ai dati; 4. aggiornamento periodico della definizione del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 5. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti dei dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici (valido antivirus); 6. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e sistemi; 7. tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (dps) 8. adozione di tecniche di cifratura o codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari lunedì 26 novembre 12
  • 56. UTILIZZO MAIL E NEWSLETTER - consenso cittadino; - necessità di concordare e sottoscrivere un'integrazione del consenso che definisca chi dello staff organizzativo del medico è autorizzato ad avere accesso alla posta elettronica; - se elenco malati per patologia – no invio e-mail se tutti destinatari sono visibili; - sì copia carbone cieca; - no mail che contiene dati sensibili di un paziente ad altro paziente; - testi inviati da medico a medico senza nome paziente; - no comunicare e/o diffondere a terzi indirizzo posta elettronica dei pazienti soprattutto per uso pubblicitario o piani di marketing clinici; - idonee misure minime sopra richiamate e contenute nell'allegato b lunedì 26 novembre 12
  • 58. VIOLAZIONE NORMATIVA PRIVACY: CONSEGUENZE CIVILI: ART. 15 “ chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11”. E' ATTIVITA' PERICOLOSA ART. 2050 C.C. “ chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” INVERSIONE ONERE DELLA PROVA il soggetto leso è tenuto a dimostrare solo il danno subito ed il nesso di causalità, rimanendo, invece, a carico del titolare del trattamento la pesante dimostrazione di aver adottato tutti gli strumenti ed accorgimenti possibili ed idonei per impedire il danno. lunedì 26 novembre 12
  • 60. CONSEGUENZE PENALI ART. 167 ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI lunedì 26 novembre 12