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RAEE - ARGOMENTI
            TRATTATI
1. Stima del mercato rifiuti hi-tech
2. Il concetto di filiera gestione fine vita RAEE
3. Attori coinvolti e relative incombenze a
    seguito del D.Lgs. 151/2005
4. Qualificazione dei Gestori RAEE e
    trasparenza dei servizi relativi alle varie fasi
    della filiera
IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, si
applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti
nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al medesimo decreto,
purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono
nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B al
decreto individua invece, pur senza volere essere esaustivo, un
elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai fini dell’applicazione della norma per apparecchiature elettriche
                   ed elettroniche si intendono:


“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento,
      da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
  apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di
    questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui
all'allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
                        corrente continua”
SCOPO DELLA NORMA

Le finalità che il decreto si propone sono individuate dall’art. 1 del
  medesimo; in particolare la volontà del legislatore è stata quella di
  elaborare regole definite per:
• prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
  elettroniche (RAEE)
• promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
  RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento,
• migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che
  partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature,
• ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
  elettroniche
La direttiva RoSH
LE SOSTANZE OGGETTO DELLA RoHS

Per sostanze pericolose si intendono:
piombo (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso)
in quanto metallo cancerogeno;
mercurio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in
considerazione del fatto che provoca danni irreversibili al cervello , in
particolare per la vista e l’equilibrio;
cadmio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,01 % in peso) poiché
provoca danni funzionali irreversibili ai reni e all’apparato muscolo-
scheletrico. È inoltre indiziato di come causa di leucemie;
cromo esavalente (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in
peso) in quanto provoca danni al DNA e alle membrane cellulari;
bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE)
(concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) poiché sono
sostanze tossiche per l’uomo (danni al cervello).
CONCETTO DI MATERIALE OMOGENEO

Le concentrazioni sopra indicate si intendono riferite a ciascun
materiale omogeneo che compone il prodotto. Materiale omogeneo è
considerato il materiale che non può essere meccanicamente
disaggregato in altri materiali, per esempio attraverso azioni quali
taglio, compressione, molatura, abrasione.
Per chiarire il concetto, per materiale omogeneo si intende una
singola sostanza come la plastica, ad esempio l’isolante in PVC in un
cavo di rame isolato. Componenti come i condensatori, i transistor e
gli insiemi di semiconduttori non sono “materiali”, ma insiemi di
materiali diversi.
UN ESEMPIO CONCRETO

 UN INSIEME DI SEMICONDUTTORI È COSTITUITO DA DIFFERENTI
                  MATERIALI OMOGENEI:
APPLICAZIONI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
 Sostanza                   Esempi di applicazione
 Piombo (Pb)                Leghe per saldatura
                            Rivestimenti capicorda sui componenti (per es.
                            rivestimento del supporto dei conduttori)
                            Vernici (sotto forma di pigmento o come essiccante)
                            PVC (come stabilizzante)
                            Rivestimenti galvanici e zincature
 Mercurio (Hg)              Lampada
                            Sensori, termostati, interruttori
                            Relè
                            Tavole di cablaggio per stampa
                            Apparecchi per telecomunicazioni
                            Cellulari
 Cadmio (Cd)                Rivestimenti galvanici
                            Leghe per saldatura speciali (per es. per alcuni tipi di
                            fusibili)
                            Contatti elettrici, relè e interruttori
                            PVC (come stabilizzante)
                            Materie plastiche, vetro e pigmenti per ceramica
                            Alcuni vetri e materiali ceramici
 Cromo esavalente (Cr IV)   Rivestimenti passivanti sui metalli
RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Le responsabilità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 151/05 fanno capo al
  produttore delle apparecchiature così definito:

• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
  costruisca e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche con il
  proprio marchio;
• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
  rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
  importi o esporti a livello professionale apparecchiature elettriche ed
  elettroniche in uno stato membro.

Chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove
  contenenti sostanze pericolose, è punito con la sanzione
  amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per ciascuna
  apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000,00 ad €
  100.000,00
ESENZIONI IN ESSERE

Non esistono esenzioni alla Direttive RAEE. La legislazione RoHS non si
  applica invece:
• Alle categorie 8 e 9 dell’allegato 1A
• alle attrezzature industriali fisse di grandi dimensioni(macchinari o sistemi
  costituiti da una combinazione di apparecchiature, sistemi o prodotti,
  ciascuno dei quali è costruito e destinato ad essere usato solo in
  applicazioni industriali fisse)
• ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed
  elettroniche (AEE) immesse sul mercato prima del 01/07/06, e ai
  componenti sostitutivi di espansione delle capacità e/o di upgrade delle
  AEE immesse sul mercato prima del 01/07/06
• al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006
ESENZIONI IN ESSERE

•    Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate
     dai requisiti della direttiva RoHS:
•    Mercurio nelle lampade fluorescenti compatte in quantità non superiori a
     5 mg per lampada.
•    Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi generici in quantità
     non superiori a alofosfato 10 mg, trifosfato con tempo di vita normale 5
     mg, trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.
•    Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali.
•    Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate in questo
     allegato.
•    Piombo nel vetro di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi
     fluorescenti.
•    Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di
     piombo in peso, nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in
     peso e nelle leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
ESENZIONI IN ESSERE

• Piombo in leghe di saldatura ad alta temperatura di fusione (ossia leghe
  per saldature stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo).
• Piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array
  (esenzione concessa fino al 2010).
• Piombo nelle saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete
  destinate alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione
  di rete nell'ambito delle telecomunicazioni.
• Piombo nei componenti elettronici ceramici (per esempio dispositivi
  piezoelettrici).
• Cadmiatura, fatta eccezione per le applicazioni vietate ai sensi della
  direttiva 91/338/CEE (1), che modifica la direttiva 76/769/CEE (2) relativa
  alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di determinate
  sostanze e preparati pericolosi.
• Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in
  acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento.
ESENZIONI IN DISCUSSIONE


• 10-BDE
• mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali
• piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di
  memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate
  alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione
  di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un
  limite di tempo specifico per l'esecuzione)
• lampadine elettriche, in via prioritaria, per stabilire quanto prima
  se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.
FUTURE ESENZIONI POSSIBILI

• Piombo usato nei connettori ad altissima densità a inserzione
  meccanica su scheda.
• Piombo usato come materiale di rivestimento di C ring nei moduli
  di conduzione termica.
• Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
• Piombo nei ricetrasmettitori ottici per applicazioni industriali.
• Piombo in saldature composte da più di due elementi per la
  connessione tra i piedini e l'involucro dei microprocessori con un
  contenuto in piombo superiore all'85% rispetto al contenuto in
  stagno-piombo (esenzione proposta fino al 2010).
• Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica
  all'interno di determinati circuiti integrati flip chip (esenzione
  proposta fino al 2010).
• Piombo in semicuscinetti e boccole in piombo-bronzo.
IL CICLO DEL BENE TECNOLOGICO


               Produzione                         Fine vita


Fabbricanti
                                                               Raccolta
Importatori            Filiera della       Filiera del         Trattamenti
Distributori           vendita             recupero            Recupero
Dealer
                                                               Smaltimento



         Utilizzatore del prodotto     =     Utente del servizio




                                                                             6
FILIERA GESTIONE FINE VITA RAEE
      Ritiro, trasporto e conferimento


     Stoccaggio, smontaggio e cernita




          Centri di trattamento



                                         Recuperatori Metalli


                                         Recuperatori Plastiche



                                       Recuperatori Componenti


                                  Smaltitori materiali non recuperabili
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
     Principali prodotti cui si fa riferimento nelle
Direttive 2002/96 sui RAEE e 2002/95 sui ROHS:
            Grandi elettrodomestici
          Piccoli   elettrodomestici
          Apparecchiature     informatiche e di telecomunicazione
          Apparecchiature     di consumo
          Apparecchiature     di illuminazione
          Strumenti    elettrici ed elettronici
          Giocattoli   e apparecchiature per sport / tempo libero
          Apparecchiature     mediche (non per i RoHS)
          Strumenti    di monitoraggio e di controllo (no RoHS)
          Distributori   automatici


                                                                     19
D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005
Recepisce entrambe le Direttive UE sui RAEE e
sui RoHS, unendole insieme.
Pone degli obblighi a carico dei Produttori.
Impone nuovi requisiti ai Gestori del fine vita
tecnologico.
Concede ai Distributori la facoltà di decidere se
considerare subito rifiuto l’apparecchiatura
ritirata oppure in un secondo momento.
Congela e rimanda tutte le disposizioni emanate
al 13 agosto 2006.
ATTORI COINVOLTI
1 - Produttori *             [Iscrizione nel Registro Produttori]

    (Fabbricante , Importatore , Assemblatore, Distributore)

    * Chiunque fabbrica e vende aee col suo marchio o rivende col
      proprio marchio aee prodotte da altri o importa aee

2 - Gestori fine vita         [Iscrizione nella Sezione Albo Smaltitori
                              con requisiti e modalità particolari]
    (Operatore specialista , Service , Canale)
3 - Utenti                    [Sia Domestici che Professionali]

    ( Pubblico : P.A. , Enti Locali , etc. )
    ( Privato : Industria, Servizi, Commercio)



                                                                          20
RESPONSABILITA’
1 - Produttori *
        predisposizione progettuale al fine vita;
        informazioni tecniche per la dismissione;
        organizzazione per lo smaltimento.


2 - Gestori fine vita
        rispetto delle Leggi;
        competenza tecnica e trasparenza nelle procedure di lavoro;
        garanzia di eco-compatibilità nelle attività.

3 - Utenti
        correttezza nella dismissione;
        osservanza delle informative del costruttore;
        selezione di un idoneo gestore fine vita.


                                                                       21
INCOMBENZE ATTORI COINVOLTI
Produttori:
- predisposizione progettuale al fine vita;
- informazioni tecniche per la dismissione;
- oneri economici e di organizzazione per lo smaltimento;
- cooperazione con idonei gestori fine vita.
Distributori:
- facoltà decisionale in fase di accettazione bene dismesso.
Gestori fine vita:
- rispetto delle Leggi vigenti in materia rifiuti;
- competenza tecnica e trasparenza nelle procedure;
- sicurezza ed eco-compatibilità nelle attività.
Utenti:
- osservanza delle informative del produttore per una
  corretta dismissione.
IL FLUSSO DI A/R DEI PRODOTTI OGGI


            FABBRICANTI          Impianti di recupero
                                 Discariche autorizzate

 Distributori             Gestori fine vita



 Rivenditori     Macroraccolta      Microraccolta



                UTENTI FINALI
CONSEGUENZE DEL DECRETO
  SUL FLUSSO OPERATIVO

      ROHS - Tutto il ciclo di vita è coinvolto - RAEE



Progettazione   Produzione                Vendita   Fine vita




                             Utenza




                                                                22
LA MICRORACCOLTA
Servizio di dismissione beni hi-tech = servizio post-vendita
di gestione fine vita rifiuti hi-tech: 1° step  microraccolta


La microraccolta diventa la “fase prima” del fine vita ed
un business come nuovo servizio a valore aggiunto


                        Fornitura beni hi-tech
        Rivenditore                                 Utente
          hi-tech                                   hi-tech

                       Microraccolta rifiuti hi-tech
                      (ritiro, trasporto e stoccaggio)




                                                                 25
SERVIZI DI GESTIONE FINE VITA

Possono essere svolti solo da operatori autorizzati per obblighi di legge.
Sono attivabili come attività che risolvono all’utenza le problematiche
derivanti dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

      a. Ritiro, trasporto e conferimento (microraccolta)

     b. Stoccaggio per conto terzi
     c. Pretrattamento: smontaggio e cernita per conto terzi
Beni da ricondizionare:
     Vendita usato revisionato e per assistenza tecnica
     (Reimpiego)

     d. Trattamenti per recupero mps
                                                                             26
IL CICLO VITA DEL BENE TECNOLOGICO


                    Produzione                     Fine vita



-   Fabbricanti
                                                               - Raccolta
-   Importatori          Filiera della
                                             Filiera del       - Stoccaggio
-   Distributori         vendita
                                             recupero          - Trattamenti
-   Dealer e
                                                                 di recupero
    Punti vendita
                                                               - Smaltimento



          Utilizzatore del prodotto =    Utente del servizio
PERCHE’ E COME SCEGLIERE L’OPERATORE
            QUALIFICATO
Requisiti fondamentali del Gestore fine vita:
 – Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
   (D.Lgs. 22/1997)
 – Corso di validità delle autorizzazioni
 – Codici CER compresi nell’autorizzazione

Requisiti qualificanti del Gestore fine vita:
 – Sistema Qualità certificato (ISO 9001:2000)
 – Sistema Qualità di gestione ambientale (ISO 14001)
 – Sistema di gestione per la sicurezza e la salute
   (OHSAS 18001)
Centri di raccolta comunali
Questioni aperte
Questioni aperte
Questioni aperte
Criticità per la distribuzione
Criticità per la distribuzione
Criticità per il cliente

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  • 1. RAEE - ARGOMENTI TRATTATI 1. Stima del mercato rifiuti hi-tech 2. Il concetto di filiera gestione fine vita RAEE 3. Attori coinvolti e relative incombenze a seguito del D.Lgs. 151/2005 4. Qualificazione dei Gestori RAEE e trasparenza dei servizi relativi alle varie fasi della filiera
  • 2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al medesimo decreto, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B al decreto individua invece, pur senza volere essere esaustivo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
  • 3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE Ai fini dell’applicazione della norma per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono: “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”
  • 4. SCOPO DELLA NORMA Le finalità che il decreto si propone sono individuate dall’art. 1 del medesimo; in particolare la volontà del legislatore è stata quella di elaborare regole definite per: • prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) • promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, • migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, • ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • 6. LE SOSTANZE OGGETTO DELLA RoHS Per sostanze pericolose si intendono: piombo (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in quanto metallo cancerogeno; mercurio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in considerazione del fatto che provoca danni irreversibili al cervello , in particolare per la vista e l’equilibrio; cadmio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,01 % in peso) poiché provoca danni funzionali irreversibili ai reni e all’apparato muscolo- scheletrico. È inoltre indiziato di come causa di leucemie; cromo esavalente (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in quanto provoca danni al DNA e alle membrane cellulari; bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) poiché sono sostanze tossiche per l’uomo (danni al cervello).
  • 7. CONCETTO DI MATERIALE OMOGENEO Le concentrazioni sopra indicate si intendono riferite a ciascun materiale omogeneo che compone il prodotto. Materiale omogeneo è considerato il materiale che non può essere meccanicamente disaggregato in altri materiali, per esempio attraverso azioni quali taglio, compressione, molatura, abrasione. Per chiarire il concetto, per materiale omogeneo si intende una singola sostanza come la plastica, ad esempio l’isolante in PVC in un cavo di rame isolato. Componenti come i condensatori, i transistor e gli insiemi di semiconduttori non sono “materiali”, ma insiemi di materiali diversi.
  • 8. UN ESEMPIO CONCRETO UN INSIEME DI SEMICONDUTTORI È COSTITUITO DA DIFFERENTI MATERIALI OMOGENEI:
  • 9. APPLICAZIONI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Sostanza Esempi di applicazione Piombo (Pb) Leghe per saldatura Rivestimenti capicorda sui componenti (per es. rivestimento del supporto dei conduttori) Vernici (sotto forma di pigmento o come essiccante) PVC (come stabilizzante) Rivestimenti galvanici e zincature Mercurio (Hg) Lampada Sensori, termostati, interruttori Relè Tavole di cablaggio per stampa Apparecchi per telecomunicazioni Cellulari Cadmio (Cd) Rivestimenti galvanici Leghe per saldatura speciali (per es. per alcuni tipi di fusibili) Contatti elettrici, relè e interruttori PVC (come stabilizzante) Materie plastiche, vetro e pigmenti per ceramica Alcuni vetri e materiali ceramici Cromo esavalente (Cr IV) Rivestimenti passivanti sui metalli
  • 10. RESPONSABILITÀ E SANZIONI Le responsabilità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 151/05 fanno capo al produttore delle apparecchiature così definito: • Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, costruisca e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio marchio; • Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; • Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, importi o esporti a livello professionale apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno stato membro. Chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti sostanze pericolose, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000,00 ad € 100.000,00
  • 11. ESENZIONI IN ESSERE Non esistono esenzioni alla Direttive RAEE. La legislazione RoHS non si applica invece: • Alle categorie 8 e 9 dell’allegato 1A • alle attrezzature industriali fisse di grandi dimensioni(macchinari o sistemi costituiti da una combinazione di apparecchiature, sistemi o prodotti, ciascuno dei quali è costruito e destinato ad essere usato solo in applicazioni industriali fisse) • ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato prima del 01/07/06, e ai componenti sostitutivi di espansione delle capacità e/o di upgrade delle AEE immesse sul mercato prima del 01/07/06 • al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006
  • 12. ESENZIONI IN ESSERE • Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti della direttiva RoHS: • Mercurio nelle lampade fluorescenti compatte in quantità non superiori a 5 mg per lampada. • Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi generici in quantità non superiori a alofosfato 10 mg, trifosfato con tempo di vita normale 5 mg, trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg. • Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali. • Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate in questo allegato. • Piombo nel vetro di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti. • Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e nelle leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
  • 13. ESENZIONI IN ESSERE • Piombo in leghe di saldatura ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo). • Piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010). • Piombo nelle saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni. • Piombo nei componenti elettronici ceramici (per esempio dispositivi piezoelettrici). • Cadmiatura, fatta eccezione per le applicazioni vietate ai sensi della direttiva 91/338/CEE (1), che modifica la direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di determinate sostanze e preparati pericolosi. • Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento.
  • 14. ESENZIONI IN DISCUSSIONE • 10-BDE • mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali • piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un limite di tempo specifico per l'esecuzione) • lampadine elettriche, in via prioritaria, per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.
  • 15. FUTURE ESENZIONI POSSIBILI • Piombo usato nei connettori ad altissima densità a inserzione meccanica su scheda. • Piombo usato come materiale di rivestimento di C ring nei moduli di conduzione termica. • Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri. • Piombo nei ricetrasmettitori ottici per applicazioni industriali. • Piombo in saldature composte da più di due elementi per la connessione tra i piedini e l'involucro dei microprocessori con un contenuto in piombo superiore all'85% rispetto al contenuto in stagno-piombo (esenzione proposta fino al 2010). • Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica all'interno di determinati circuiti integrati flip chip (esenzione proposta fino al 2010). • Piombo in semicuscinetti e boccole in piombo-bronzo.
  • 16. IL CICLO DEL BENE TECNOLOGICO Produzione Fine vita Fabbricanti Raccolta Importatori Filiera della Filiera del Trattamenti Distributori vendita recupero Recupero Dealer Smaltimento Utilizzatore del prodotto = Utente del servizio 6
  • 17. FILIERA GESTIONE FINE VITA RAEE Ritiro, trasporto e conferimento Stoccaggio, smontaggio e cernita Centri di trattamento Recuperatori Metalli Recuperatori Plastiche Recuperatori Componenti Smaltitori materiali non recuperabili
  • 18. IL CAMPO DI APPLICAZIONE Principali prodotti cui si fa riferimento nelle Direttive 2002/96 sui RAEE e 2002/95 sui ROHS:  Grandi elettrodomestici  Piccoli elettrodomestici  Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione  Apparecchiature di consumo  Apparecchiature di illuminazione  Strumenti elettrici ed elettronici  Giocattoli e apparecchiature per sport / tempo libero  Apparecchiature mediche (non per i RoHS)  Strumenti di monitoraggio e di controllo (no RoHS)  Distributori automatici 19
  • 19. D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005 Recepisce entrambe le Direttive UE sui RAEE e sui RoHS, unendole insieme. Pone degli obblighi a carico dei Produttori. Impone nuovi requisiti ai Gestori del fine vita tecnologico. Concede ai Distributori la facoltà di decidere se considerare subito rifiuto l’apparecchiatura ritirata oppure in un secondo momento. Congela e rimanda tutte le disposizioni emanate al 13 agosto 2006.
  • 20. ATTORI COINVOLTI 1 - Produttori * [Iscrizione nel Registro Produttori] (Fabbricante , Importatore , Assemblatore, Distributore) * Chiunque fabbrica e vende aee col suo marchio o rivende col proprio marchio aee prodotte da altri o importa aee 2 - Gestori fine vita [Iscrizione nella Sezione Albo Smaltitori con requisiti e modalità particolari] (Operatore specialista , Service , Canale) 3 - Utenti [Sia Domestici che Professionali] ( Pubblico : P.A. , Enti Locali , etc. ) ( Privato : Industria, Servizi, Commercio) 20
  • 21. RESPONSABILITA’ 1 - Produttori *  predisposizione progettuale al fine vita;  informazioni tecniche per la dismissione;  organizzazione per lo smaltimento. 2 - Gestori fine vita  rispetto delle Leggi;  competenza tecnica e trasparenza nelle procedure di lavoro;  garanzia di eco-compatibilità nelle attività. 3 - Utenti  correttezza nella dismissione;  osservanza delle informative del costruttore;  selezione di un idoneo gestore fine vita. 21
  • 22. INCOMBENZE ATTORI COINVOLTI Produttori: - predisposizione progettuale al fine vita; - informazioni tecniche per la dismissione; - oneri economici e di organizzazione per lo smaltimento; - cooperazione con idonei gestori fine vita. Distributori: - facoltà decisionale in fase di accettazione bene dismesso. Gestori fine vita: - rispetto delle Leggi vigenti in materia rifiuti; - competenza tecnica e trasparenza nelle procedure; - sicurezza ed eco-compatibilità nelle attività. Utenti: - osservanza delle informative del produttore per una corretta dismissione.
  • 23. IL FLUSSO DI A/R DEI PRODOTTI OGGI FABBRICANTI Impianti di recupero Discariche autorizzate Distributori Gestori fine vita Rivenditori Macroraccolta Microraccolta UTENTI FINALI
  • 24. CONSEGUENZE DEL DECRETO SUL FLUSSO OPERATIVO ROHS - Tutto il ciclo di vita è coinvolto - RAEE Progettazione Produzione Vendita Fine vita Utenza 22
  • 25. LA MICRORACCOLTA Servizio di dismissione beni hi-tech = servizio post-vendita di gestione fine vita rifiuti hi-tech: 1° step  microraccolta La microraccolta diventa la “fase prima” del fine vita ed un business come nuovo servizio a valore aggiunto Fornitura beni hi-tech Rivenditore Utente hi-tech hi-tech Microraccolta rifiuti hi-tech (ritiro, trasporto e stoccaggio) 25
  • 26. SERVIZI DI GESTIONE FINE VITA Possono essere svolti solo da operatori autorizzati per obblighi di legge. Sono attivabili come attività che risolvono all’utenza le problematiche derivanti dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche: a. Ritiro, trasporto e conferimento (microraccolta) b. Stoccaggio per conto terzi c. Pretrattamento: smontaggio e cernita per conto terzi Beni da ricondizionare: Vendita usato revisionato e per assistenza tecnica (Reimpiego) d. Trattamenti per recupero mps 26
  • 27. IL CICLO VITA DEL BENE TECNOLOGICO Produzione Fine vita - Fabbricanti - Raccolta - Importatori Filiera della Filiera del - Stoccaggio - Distributori vendita recupero - Trattamenti - Dealer e di recupero Punti vendita - Smaltimento Utilizzatore del prodotto = Utente del servizio
  • 28. PERCHE’ E COME SCEGLIERE L’OPERATORE QUALIFICATO Requisiti fondamentali del Gestore fine vita: – Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 22/1997) – Corso di validità delle autorizzazioni – Codici CER compresi nell’autorizzazione Requisiti qualificanti del Gestore fine vita: – Sistema Qualità certificato (ISO 9001:2000) – Sistema Qualità di gestione ambientale (ISO 14001) – Sistema di gestione per la sicurezza e la salute (OHSAS 18001)
  • 29. Centri di raccolta comunali
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 39. Criticità per la distribuzione
  • 40. Criticità per la distribuzione
  • 41. Criticità per il cliente