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Il provvedimento di
iscrizione alla cat. 5
Esempio di autorizzazione
   Visto l’articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive
    modifiche ed integrazioni;
   Visto il Decreto 28 aprile 1998, n.406, del Ministero dell’ambiente di
    concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
    dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della
    programmazione economica recante la disciplina dell’Albo nazionale
    delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
    l’articolo 6, comma 2, lettera a) e b);
   Visto il Decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997,
    n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26
    giugno n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie
    finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano
    l’attività di trasporto dei rifiuti;
   Vista la richiesta di revisione presentata in data 07/04/2004 registrata
    al numero di protocollo MI02200/2004
   Vista la deliberazione della Sezione Regionale
    Lombardia in data 03/05/2004 con la quale è stata
    accolta la domanda d’iscrizione all’Albo nelle
    categorie e classi:
   Categoria : 5 Classe: D
   della ditta xxxxxx SRL
   Vista la deliberazione della Sezione Regionale
    Lombardia con la quale sono state accettate le
    garanzie finanziarie presentate con la polizza
    fideiussioria assicurativa/bancaria n. 1574164 del
    18/05/2004 prestate da Assicxxxx S.p.a. a favore
    del Ministero dell’Ambiente per l’importo di Euro
    309874,14 per la categoria 5 classe D
   DISPONE PER L’IMPRESA
                             Art. 1
                     Denominazione: xxx

                    Con sede a: RHO (MI)

                    Indirizzo: VIA yyy, 66

                         CAP: 20017

                      C. F.: 0111111111

   E’ ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
    EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
   COME SEGUE:
  Art. 2
   LEGALI RAPPRESENTANTI: aaaa, bbbb
   RESPONSABILI TECNICI: cccc
   Abilitato per la cat. 5, classe F, in possesso di
    Diploma, esperienza qualificante 5 anni
   Art. 3
   Iscrizione Ordinaria
   Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
   Classe Richiesta: D quantità annua
    complessivamente trattata superiore o uguale a
    6.000 T e inferiore a 15.000T
   Inizio Validità: 28/05/2004
   Fine Validità: 28/05/2009
    Art. 4
   La ditta è tenuta ad osservare le seguenti
    prescrizioni:
   1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere
    accompagnati da copia autentica del presente
    provvedimento d'iscrizione;
   2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere
    svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto
    legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme
    regolamentari e tecniche di attuazione;
   3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia
    giurata, deve essere garantita con interventi
    periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
    In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve
    essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento
    dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e
    deve essere garantita la protezione dei rifiuti
    trasportati da agenti atmosferici;
   i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima
    di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e,
    comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere
    garantito il corretto funzionamento dei recipienti
    mobili destinati a contenere i rifiuti;
   4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi
    dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario
    prima di iniziare il trasporto e, comunque, di
    riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza
    se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il
    destinatario sia munito delle autorizzazioni o
    iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5
    febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e
    integrazioni;
   5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono
    essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle
    specifiche disposizioni che disciplinano la gestione
    di questa categoria di rifiuti con particolare
    riferimento alle norme di tutela sanitaria e
    ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a
    rischio infettivo;
   6) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il
    trasporto di rifiuti pericolosi devono essere
    sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che
    siano destinati ad essere reimpiegati per
    trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve
    essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
   7) E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e
    recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per
    il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti
    mobili destinati a contenere i rifiuti devono
    possedere adeguati requisiti di resistenza in
    relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
    caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e
    devono essere provvisti di:
   A − idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
    contenuto;
   B − accessori e dispositivi atti ad effettuare in
    condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
    e svuotamento;
   C − mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le
    operazioni di movimentazione.
   8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del
    decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il
    trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di
    rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non
    pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero
    suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla
    formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
    comunque pericolosi;
   9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono
    sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto
    delle merci pericolose, devono rispettare le
    seguenti ulteriori disposizioni:
   a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve
    essere apposta una targa di metallo dilato cm. 40 a
    fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero
    alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno
    di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore
    del veicolo, a destra ed in modo di essere ben
    visibile;
   b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti
    pericolosi deve essere apposta un’etichetta
    inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le
    misure di cm. 15x15, recante la lettera “R” di
    colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza
    del segno cm 1,5.
   I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi,
    devono essere indelebili e rispondenti alle
    caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme
    UNI.
   10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi
    devono essere dotati di mezzi per provvedere ad
    una prima sommaria innocuizzazione e/o al
    contenimento della dispersione dei rifiuti che
    dovessero accidentalmente fuoriuscire dai
    contenitori, nonché di mezzi di protezione
    individuale per il personale addetto al trasporto.
   11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti di
    materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e
    riassorbimento dovranno essere smaltite secondo
    le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli
    stessi;
   12) Il presente provvedimento, rilasciato
    esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto
    legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
    modiche ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo
    dell’impresa a osservare e rispettare tutte le
    prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
    applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle
    in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che
    si intendono qui espressamente richiamate e
    singolarmente condizionanti la validità e l’efficacia
    dell’iscrizione.
  Art. 5
   Avverso il presente provvedimento, è ammesso,
    entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico
    improprio al Comitato nazionale dell’Albo Nazionale
    delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
    Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in
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    del Tribunale Amministrativo Regionale.
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  • 3. Visto l’articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche ed integrazioni;  Visto il Decreto 28 aprile 1998, n.406, del Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera a) e b);  Visto il Decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l’attività di trasporto dei rifiuti;  Vista la richiesta di revisione presentata in data 07/04/2004 registrata al numero di protocollo MI02200/2004
  • 4. Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia in data 03/05/2004 con la quale è stata accolta la domanda d’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi:  Categoria : 5 Classe: D  della ditta xxxxxx SRL
  • 5. Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con la polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. 1574164 del 18/05/2004 prestate da Assicxxxx S.p.a. a favore del Ministero dell’Ambiente per l’importo di Euro 309874,14 per la categoria 5 classe D
  • 6. DISPONE PER L’IMPRESA  Art. 1  Denominazione: xxx  Con sede a: RHO (MI)  Indirizzo: VIA yyy, 66  CAP: 20017  C. F.: 0111111111  E’ ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI  COME SEGUE:
  • 7.  Art. 2  LEGALI RAPPRESENTANTI: aaaa, bbbb  RESPONSABILI TECNICI: cccc  Abilitato per la cat. 5, classe F, in possesso di Diploma, esperienza qualificante 5 anni
  • 8. Art. 3  Iscrizione Ordinaria  Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi  Classe Richiesta: D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T e inferiore a 15.000T  Inizio Validità: 28/05/2004  Fine Validità: 28/05/2009
  • 9.
  • 10.
  • 11. Art. 4  La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:  1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;  2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
  • 12. 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici;
  • 13. i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
  • 14. 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
  • 15. 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  • 16. 6) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
  • 17. 7) E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  • 18. A − idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  B − accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;  C − mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  • 19. 8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
  • 20. 9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  • 21. a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo dilato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
  • 22. b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un’etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno cm 1,5.  I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
  • 23. 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  • 24. 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti di materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltite secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
  • 25. 12) Il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modiche ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo dell’impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’efficacia dell’iscrizione.
  • 26.  Art. 5  Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
  • 27.