Nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio a seguito dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 59/2010
1. Nuove modalità di iscrizione nel Registro delle
Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio
a seguito dell’entrata in vigore dei decreti
ministeriali di attuazione dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 59/2010
15 maggio 2012
A CURA DI :Massimo Spighi – P.O. Servizi Front Office REA di Forlì-Cesena
2. IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO
• D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno;
• Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalità di
iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli
artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonché le nuove procedure di
iscrizione;
• Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per l’avvio
dell’attività, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono
presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese;
• Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la
cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la
soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del
Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei
Mediatori Marittimi e dell’Elenco degli Spedizionieri;
• Art. 19 Legge n. 241/90;
• Art. 9 D.L. n. 7/2007.
15 maggio 2012
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO
DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 80
• Disciplinano l’attività dei mediatori, agenti e rappresentanti di
commercio, spedizionieri, mediatori marittimi;
• La normativa che regolamenta l’esercizio delle suddette attività (a
parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali;
• Pertanto, per svolgere le attività relative ai soppressi ruoli,
occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione;
• Tutti i richiami inseriti all’interno della previgente normativa ai
soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro
Imprese e nel Rea.
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4. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
• Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di
iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della L. n.
241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il
soggetto interessato poteva legittimamente avviare l’attività solo
decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA;
• Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione
del D.L. n. 78/2010, ha introdotto l’istituto della Segnalazione
Certificata di inizio Attività (SCIA) in sostituzione della
Dichiarazione di Inizio Attività;
• La SCIA è diventata, a tutti gli effetti, l’elemento fondante delle
iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del
commercio.
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5. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE
• Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 “Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale commerciale o artigianale…….è sostituito da
una segnalazione dell’interessato…” .
• Il dato normativo è molto chiaro: l’iscrizione negli Albi e Ruoli
tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante
ai fini del legittimo esercizio dell’attività, è ora sostituita dalla
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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6. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE
• Il comma 2 dell’art. 19 della L. n. 241/1990 prevede che “L’attività
oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente”.
• La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, consentendo l’avvio
dell’attività il giorno stesso della sua presentazione, permette di
dare attuazione pratica alla c.d. “impresa in un giorno”
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7. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE
• Il comma 3 dell’art. 19 prevede che “L’amministrazione competente,
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò
sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.
• La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare
immediatamente l’attività e, contestualmente, assegna all’Ufficio il
termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la
continuazione dell’attività, nel caso di accertamento della mancanza
dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile,
l’Ufficio può assegnare all’interessato un termine di trenta giorni
(termine minimo) per conformarsi alla norma.
• Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
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8. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE
• Ai sensi dell’art. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA
deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio della provincia ove l’impresa esercita l’attività.
• La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalità
telematica ed è rappresentata da un file allegato alla pratica di
Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare
dell’impresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di
società.
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9. ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PRESSO PIU’ SEDI
O UNITA’ LOCALI
• L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve
presentare una SCIA per ciascuna di esse;
• Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa
nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità
che a qualsiasi titolo eserciti l’attività per conto dell’impresa;
• Per l’attività di mediazione: per ogni sede o unità locali sono rese
disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con
utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti
ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità
locale.
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10. POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti per lo svolgimento
dell’attività è attestato dalla compilazione della sezione “requisiti”
del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i
requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa
individuale, dai Legali Rappresentanti di società, dagli eventuali
Preposti e da tutti coloro che svolgono l’attività, a qualsiasi titolo,
per conto dell’impresa.
15 maggio 2012
11. MODIFICHE
• Tutte le modifiche riguardanti l’impresa e coloro che svolgono a
qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa devono essere
comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data
dell’evento, utilizzando l’apposito modello del Ministero allegato
alla Comunicazione Unica;
• Nel caso di svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle già
denunciate, occorrerà trasmettere apposita comunicazione al
Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato
nella sezione “SCIA”.
15 maggio 2012
12. VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
• L’ufficio deve verificare, secondo le periodicità previste dalle
diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono
all’impresa lo svolgimento dell’attività, oltre a quelli previsti dai
soggetti che per suo conto esercitano l’attività;
• In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, l’Ufficio avvia il
procedimento di inibizione dell’attività, adottando il conseguente
provvedimento che formerà oggetto di iscrizione nel Rea. La
suddetta iscrizione comporterà l’annotazione nel Rea della
cessazione dell’attività medesima.
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13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
• I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono
rimasti in vigore;
• A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono
essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea;
• Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del
Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno
rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n.
241/1990;
• Resta la possibilità per gli interessati di proporre ricorso
gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i
provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività.
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14. PERIODO TRANSITORIO
• Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai
suoi regolamenti di attuazione è rappresentato dal c.d. periodo
transitorio;
• Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al
posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilità di
una revisione finale e, al temine di questa, procedere con
un’iscrizione d’ufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta;
• Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive
iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dall’entrata in vigore dei
decreti, devono presentare telematicamente al RI ove è ubicata la
sede principale il modello previsto dal Mise, pena l’inibizione
dell’attività;
15 maggio 2012
15. PERIODO TRANSITORIO - SEGUE
• Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che
non svolgono l’attività per nessuna impresa, nel medesimo
termine e con le stesse modalità, devono richiedere l’iscrizione
nell’apposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto
dal Mise;
• In caso di mancato adempimento entro il termine previsto
l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita
sezione Rea;
• Per questi soggetti esiste comunque una “rete di salvataggio”, in
quanto l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito
professionale abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività entro il
termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori
marittimi per i quali l’iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
costituisce requisito professionale permanente per l’esercizio
dell’attività.
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16. SEZIONE SPECIALE DEL REA
• Un’altra novità sostanziale introdotta dalla nuova normativa è l’istituzione
della sezione speciale del Rea;
• Come si è visto, a questa sezione devono presentare domanda di
iscrizione, entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti, le persone
fisiche già iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano l’attività;
• Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di
decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di
un’impresa tramite la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale.
La suddetta richiesta comporta la cancellazione d’ufficio della persona
dalla posizione Rea dell’impresa e la restituzione dell’eventuale tessera di
riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea
intenda riprendere l’attività procederà a richiedere la cancellazione dalla
medesima sezione.
• Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione
speciale del Rea.
15 maggio 2012
17. IL MEDIATORE OCCASIONALE
• La figura della mediazione occasionale era già stata prevista dalla
Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la
“procedimentalizza”;
• Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi
requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale;
• La mediazione occasionale deve essere temporanea (non più di
60 giorni all’anno);
• Il Mediatore occasionale, come già evidenziato, deve essere
iscritto nell’apposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al
Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello
ministeriale; la Scia non può essere presentata più di una volta
all’anno;
• Trattandosi di un soggetto che esercita l’attività in modo
discontinuo allo stesso non potrà essere rilasciata la tessera di
riconoscimento prevista dalla normativa.
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18. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
• Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la
previgente normativa prevedeva la possibilità di richiedere il rilascio di un
tesserino di riconoscimento;
• I nuovi decreti dispongono che l’Ufficio del Registro delle Imprese deve
rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme
al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita
istanza in bollo);
• Per ottenere la tessera di riconoscimento, l’interessato deve presentarsi
personalmente agli sportelli camerali;
• L’interessato dovrà assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere
la tessera, il cui importo dovrà essere fissato da un decreto del Mise;
• Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale (€ 14,62);
• Al momento della cessazione dell’attività l’interessato è obbligato alla
restituzione della tessera.
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19. DEPOSITO DEI FORMULARI
• L’art. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito l’obbligo per il mediatore che
nell’esercizio della propria attività utilizzi moduli o formulari, di
provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio;
• L’art. 6 del “decreto mediatori” prevede che il deposito dei
formulari sia ora effettuato con modalità telematica, utilizzando il
relativo modello;
• I formulari così depositati faranno parte dell’archivio degli atti e
documenti del Registro delle Imprese, con possibilità per
chiunque di ottenerne copia;
• Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potrà più essere
accettato decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
15 maggio 2012