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Nuove modalità di iscrizione nel Registro delle
Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio
   a seguito dell’entrata in vigore dei decreti
 ministeriali di attuazione dell’art. 80 del D.Lgs.
                     n. 59/2010
                          15 maggio 2012




   A CURA DI :Massimo Spighi – P.O. Servizi Front Office REA di Forlì-Cesena
IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO

 •   D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante
     attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
     interno;
 •   Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del
     Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalità di
     iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli
     artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonché le nuove procedure di
     iscrizione;
 •   Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per l’avvio
     dell’attività, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono
     presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese;
 •   Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la
     cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la
     soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del
     Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei
     Mediatori Marittimi e dell’Elenco degli Spedizionieri;
 •   Art. 19 Legge n. 241/90;
 •   Art. 9 D.L. n. 7/2007.


15 maggio 2012
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO
         DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 80

 •   Disciplinano l’attività dei mediatori, agenti e rappresentanti di
     commercio, spedizionieri, mediatori marittimi;
 •   La normativa che regolamenta l’esercizio delle suddette attività (a
     parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali;
 •   Pertanto, per svolgere le attività relative ai soppressi ruoli,
     occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e
     professionali previsti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs.
     n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione;
 •   Tutti i richiami inseriti all’interno della previgente normativa ai
     soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro
     Imprese e nel Rea.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’


 •   Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di
     iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una
     Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della L. n.
     241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il
     soggetto interessato poteva legittimamente avviare l’attività solo
     decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA;
 •   Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione
     del D.L. n. 78/2010, ha introdotto l’istituto della Segnalazione
     Certificata di inizio Attività (SCIA) in sostituzione della
     Dichiarazione di Inizio Attività;
 •   La SCIA è diventata, a tutti gli effetti, l’elemento fondante delle
     iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del
     commercio.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE


 •   Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 “Ogni atto di
     autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
     nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
     iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
     imprenditoriale commerciale o artigianale…….è sostituito da
     una segnalazione dell’interessato…” .
 •   Il dato normativo è molto chiaro: l’iscrizione negli Albi e Ruoli
     tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante
     ai fini del legittimo esercizio dell’attività, è ora sostituita dalla
     presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE


 •   Il comma 2 dell’art. 19 della L. n. 241/1990 prevede che “L’attività
     oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
     presentazione della segnalazione all’amministrazione
     competente”.
 •   La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, consentendo l’avvio
     dell’attività il giorno stesso della sua presentazione, permette di
     dare attuazione pratica alla c.d. “impresa in un giorno”




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE

 •   Il comma 3 dell’art. 19 prevede che “L’amministrazione competente,
     in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
     comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
     segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
     provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
     rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò
     sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa
     vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
     dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.
 •   La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare
     immediatamente l’attività e, contestualmente, assegna all’Ufficio il
     termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la
     continuazione dell’attività, nel caso di accertamento della mancanza
     dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile,
     l’Ufficio può assegnare all’interessato un termine di trenta giorni
     (termine minimo) per conformarsi alla norma.
 •   Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito
     provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE


 • Ai sensi dell’art. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA
   deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di
   Commercio della provincia ove l’impresa esercita l’attività.
 • La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalità
   telematica ed è rappresentata da un file allegato alla pratica di
   Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare
   dell’impresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di
   società.




15 maggio 2012
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PRESSO PIU’ SEDI
                       O UNITA’ LOCALI

 •   L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve
     presentare una SCIA per ciascuna di esse;
 •   Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa
     nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità
     che a qualsiasi titolo eserciti l’attività per conto dell’impresa;
 •   Per l’attività di mediazione: per ogni sede o unità locali sono rese
     disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con
     utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti
     ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità
     locale.




15 maggio 2012
POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
                       DELL’ATTIVITA’


   Il possesso dei requisiti di idoneità previsti per lo svolgimento
   dell’attività è attestato dalla compilazione della sezione “requisiti”
   del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i
   requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa
   individuale, dai Legali Rappresentanti di società, dagli eventuali
   Preposti e da tutti coloro che svolgono l’attività, a qualsiasi titolo,
   per conto dell’impresa.




15 maggio 2012
MODIFICHE



 • Tutte le modifiche riguardanti l’impresa e coloro che svolgono a
   qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa devono essere
   comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data
   dell’evento, utilizzando l’apposito modello del Ministero allegato
   alla Comunicazione Unica;
 • Nel caso di svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle già
   denunciate, occorrerà trasmettere apposita comunicazione al
   Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato
   nella sezione “SCIA”.




15 maggio 2012
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI


 •   L’ufficio deve verificare, secondo le periodicità previste dalle
     diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono
     all’impresa lo svolgimento dell’attività, oltre a quelli previsti dai
     soggetti che per suo conto esercitano l’attività;
 •   In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, l’Ufficio avvia il
     procedimento di inibizione dell’attività, adottando il conseguente
     provvedimento che formerà oggetto di iscrizione nel Rea. La
     suddetta iscrizione comporterà l’annotazione nel Rea della
     cessazione dell’attività medesima.




15 maggio 2012
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

 • I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono
   rimasti in vigore;
 • A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono
   essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea;
 • Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del
   Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno
   rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n.
   241/1990;
 • Resta la possibilità per gli interessati di proporre ricorso
   gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i
   provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività.




15 maggio 2012
PERIODO TRANSITORIO


•   Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai
    suoi regolamenti di attuazione è rappresentato dal c.d. periodo
    transitorio;
•   Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al
    posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilità di
    una revisione finale e, al temine di questa, procedere con
    un’iscrizione d’ufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta;
•   Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive
    iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dall’entrata in vigore dei
    decreti, devono presentare telematicamente al RI ove è ubicata la
    sede principale il modello previsto dal Mise, pena l’inibizione
    dell’attività;




15 maggio 2012
PERIODO TRANSITORIO - SEGUE

•   Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che
    non svolgono l’attività per nessuna impresa, nel medesimo
    termine e con le stesse modalità, devono richiedere l’iscrizione
    nell’apposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto
    dal Mise;
•   In caso di mancato adempimento entro il termine previsto
    l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita
    sezione Rea;
•   Per questi soggetti esiste comunque una “rete di salvataggio”, in
    quanto l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito
    professionale abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività entro il
    termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori
    marittimi per i quali l’iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
    costituisce requisito professionale permanente per l’esercizio
    dell’attività.



15 maggio 2012
SEZIONE SPECIALE DEL REA

•   Un’altra novità sostanziale introdotta dalla nuova normativa è l’istituzione
    della sezione speciale del Rea;
•   Come si è visto, a questa sezione devono presentare domanda di
    iscrizione, entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti, le persone
    fisiche già iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano l’attività;
•   Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di
    decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di
    un’impresa tramite la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale.
    La suddetta richiesta comporta la cancellazione d’ufficio della persona
    dalla posizione Rea dell’impresa e la restituzione dell’eventuale tessera di
    riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea
    intenda riprendere l’attività procederà a richiedere la cancellazione dalla
    medesima sezione.
•   Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione
    speciale del Rea.



15 maggio 2012
IL MEDIATORE OCCASIONALE

•   La figura della mediazione occasionale era già stata prevista dalla
    Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la
    “procedimentalizza”;
•   Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi
    requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale;
•   La mediazione occasionale deve essere temporanea (non più di
    60 giorni all’anno);
•   Il Mediatore occasionale, come già evidenziato, deve essere
    iscritto nell’apposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al
    Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello
    ministeriale; la Scia non può essere presentata più di una volta
    all’anno;
•   Trattandosi di un soggetto che esercita l’attività in modo
    discontinuo allo stesso non potrà essere rilasciata la tessera di
    riconoscimento prevista dalla normativa.


15 maggio 2012
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

•   Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la
    previgente normativa prevedeva la possibilità di richiedere il rilascio di un
    tesserino di riconoscimento;
•   I nuovi decreti dispongono che l’Ufficio del Registro delle Imprese deve
    rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme
    al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita
    istanza in bollo);
•   Per ottenere la tessera di riconoscimento, l’interessato deve presentarsi
    personalmente agli sportelli camerali;
•   L’interessato dovrà assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere
    la tessera, il cui importo dovrà essere fissato da un decreto del Mise;
•   Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale (€ 14,62);
•   Al momento della cessazione dell’attività l’interessato è obbligato alla
    restituzione della tessera.




15 maggio 2012
DEPOSITO DEI FORMULARI

•   L’art. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito l’obbligo per il mediatore che
    nell’esercizio della propria attività utilizzi moduli o formulari, di
    provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio;
•   L’art. 6 del “decreto mediatori” prevede che il deposito dei
    formulari sia ora effettuato con modalità telematica, utilizzando il
    relativo modello;
•   I formulari così depositati faranno parte dell’archivio degli atti e
    documenti del Registro delle Imprese, con possibilità per
    chiunque di ottenerne copia;
•   Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potrà più essere
    accettato decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.




15 maggio 2012
GRAZIE PER L’ATTENZIONE




15 maggio 2012

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Report Movimprese - Primo trimestre 2016
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Rapporto Economia 2015
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Report Movimprese Anno 2015
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Report Movimprese Artigiani - anno 2015
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Report osservatorio congiunturale - dicembre 2015
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Report imprese giovanili - primo semestre 2015
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Report iimprese straniere - primo semestre 2015
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Imprese femminili - Report al primo semestre 2015
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Report Movimprese artigiane - terzo trimestre 2015
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Report Movimprese terzo trimestre 2015
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Osservatorio congiunturale economia locale - 28 settembre 2015
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Movimprese artigiani 2015__2_trimestre 2015
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Movimprese 2015 _2_trimestre
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Osservatorio congiunturale - 7 luglio 2015
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Report del posizionamento economico della provincia di Forlì-Cesena
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Movimprese artigiani 2015 - primo trimestre
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Seminario 15/05/2012

  • 1. Nuove modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio a seguito dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 59/2010 15 maggio 2012 A CURA DI :Massimo Spighi – P.O. Servizi Front Office REA di Forlì-Cesena
  • 2. IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO • D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; • Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalità di iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonché le nuove procedure di iscrizione; • Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per l’avvio dell’attività, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese; • Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei Mediatori Marittimi e dell’Elenco degli Spedizionieri; • Art. 19 Legge n. 241/90; • Art. 9 D.L. n. 7/2007. 15 maggio 2012
  • 3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 80 • Disciplinano l’attività dei mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi; • La normativa che regolamenta l’esercizio delle suddette attività (a parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali; • Pertanto, per svolgere le attività relative ai soppressi ruoli, occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione; • Tutti i richiami inseriti all’interno della previgente normativa ai soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro Imprese e nel Rea. 15 maggio 2012
  • 4. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ • Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il soggetto interessato poteva legittimamente avviare l’attività solo decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA; • Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, ha introdotto l’istituto della Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività; • La SCIA è diventata, a tutti gli effetti, l’elemento fondante delle iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del commercio. 15 maggio 2012
  • 5. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE • Ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale…….è sostituito da una segnalazione dell’interessato…” . • Il dato normativo è molto chiaro: l’iscrizione negli Albi e Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante ai fini del legittimo esercizio dell’attività, è ora sostituita dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 15 maggio 2012
  • 6. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE • Il comma 2 dell’art. 19 della L. n. 241/1990 prevede che “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”. • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, consentendo l’avvio dell’attività il giorno stesso della sua presentazione, permette di dare attuazione pratica alla c.d. “impresa in un giorno” 15 maggio 2012
  • 7. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE • Il comma 3 dell’art. 19 prevede che “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”. • La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare immediatamente l’attività e, contestualmente, assegna all’Ufficio il termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la continuazione dell’attività, nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile, l’Ufficio può assegnare all’interessato un termine di trenta giorni (termine minimo) per conformarsi alla norma. • Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. 15 maggio 2012
  • 8. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SEGUE • Ai sensi dell’art. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia ove l’impresa esercita l’attività. • La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalità telematica ed è rappresentata da un file allegato alla pratica di Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare dell’impresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di società. 15 maggio 2012
  • 9. ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PRESSO PIU’ SEDI O UNITA’ LOCALI • L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse; • Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che a qualsiasi titolo eserciti l’attività per conto dell’impresa; • Per l’attività di mediazione: per ogni sede o unità locali sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. 15 maggio 2012
  • 10. POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ Il possesso dei requisiti di idoneità previsti per lo svolgimento dell’attività è attestato dalla compilazione della sezione “requisiti” del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa individuale, dai Legali Rappresentanti di società, dagli eventuali Preposti e da tutti coloro che svolgono l’attività, a qualsiasi titolo, per conto dell’impresa. 15 maggio 2012
  • 11. MODIFICHE • Tutte le modifiche riguardanti l’impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa devono essere comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data dell’evento, utilizzando l’apposito modello del Ministero allegato alla Comunicazione Unica; • Nel caso di svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle già denunciate, occorrerà trasmettere apposita comunicazione al Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato nella sezione “SCIA”. 15 maggio 2012
  • 12. VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI • L’ufficio deve verificare, secondo le periodicità previste dalle diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, oltre a quelli previsti dai soggetti che per suo conto esercitano l’attività; • In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, l’Ufficio avvia il procedimento di inibizione dell’attività, adottando il conseguente provvedimento che formerà oggetto di iscrizione nel Rea. La suddetta iscrizione comporterà l’annotazione nel Rea della cessazione dell’attività medesima. 15 maggio 2012
  • 13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono rimasti in vigore; • A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea; • Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n. 241/1990; • Resta la possibilità per gli interessati di proporre ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività. 15 maggio 2012
  • 14. PERIODO TRANSITORIO • Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai suoi regolamenti di attuazione è rappresentato dal c.d. periodo transitorio; • Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilità di una revisione finale e, al temine di questa, procedere con un’iscrizione d’ufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta; • Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti, devono presentare telematicamente al RI ove è ubicata la sede principale il modello previsto dal Mise, pena l’inibizione dell’attività; 15 maggio 2012
  • 15. PERIODO TRANSITORIO - SEGUE • Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che non svolgono l’attività per nessuna impresa, nel medesimo termine e con le stesse modalità, devono richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto dal Mise; • In caso di mancato adempimento entro il termine previsto l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione Rea; • Per questi soggetti esiste comunque una “rete di salvataggio”, in quanto l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività entro il termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori marittimi per i quali l’iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo costituisce requisito professionale permanente per l’esercizio dell’attività. 15 maggio 2012
  • 16. SEZIONE SPECIALE DEL REA • Un’altra novità sostanziale introdotta dalla nuova normativa è l’istituzione della sezione speciale del Rea; • Come si è visto, a questa sezione devono presentare domanda di iscrizione, entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti, le persone fisiche già iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano l’attività; • Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa tramite la compilazione dell’apposita modulistica ministeriale. La suddetta richiesta comporta la cancellazione d’ufficio della persona dalla posizione Rea dell’impresa e la restituzione dell’eventuale tessera di riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea intenda riprendere l’attività procederà a richiedere la cancellazione dalla medesima sezione. • Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione speciale del Rea. 15 maggio 2012
  • 17. IL MEDIATORE OCCASIONALE • La figura della mediazione occasionale era già stata prevista dalla Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la “procedimentalizza”; • Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale; • La mediazione occasionale deve essere temporanea (non più di 60 giorni all’anno); • Il Mediatore occasionale, come già evidenziato, deve essere iscritto nell’apposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello ministeriale; la Scia non può essere presentata più di una volta all’anno; • Trattandosi di un soggetto che esercita l’attività in modo discontinuo allo stesso non potrà essere rilasciata la tessera di riconoscimento prevista dalla normativa. 15 maggio 2012
  • 18. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO • Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la previgente normativa prevedeva la possibilità di richiedere il rilascio di un tesserino di riconoscimento; • I nuovi decreti dispongono che l’Ufficio del Registro delle Imprese deve rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita istanza in bollo); • Per ottenere la tessera di riconoscimento, l’interessato deve presentarsi personalmente agli sportelli camerali; • L’interessato dovrà assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere la tessera, il cui importo dovrà essere fissato da un decreto del Mise; • Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale (€ 14,62); • Al momento della cessazione dell’attività l’interessato è obbligato alla restituzione della tessera. 15 maggio 2012
  • 19. DEPOSITO DEI FORMULARI • L’art. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito l’obbligo per il mediatore che nell’esercizio della propria attività utilizzi moduli o formulari, di provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio; • L’art. 6 del “decreto mediatori” prevede che il deposito dei formulari sia ora effettuato con modalità telematica, utilizzando il relativo modello; • I formulari così depositati faranno parte dell’archivio degli atti e documenti del Registro delle Imprese, con possibilità per chiunque di ottenerne copia; • Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potrà più essere accettato decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 15 maggio 2012