1. Sindacato Lavoratori Comunicazione
IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO: EFFETTI
DELLA LEGGE 92 SULLE LAVORATRICI E SUI
LAVORATORI NELLE AREE CONTRATTUALI
DELLE COMUNICAZIONI.
UNA GUIDA MINIMA PER ORIENTARSI.
Dal 18 luglio di quest’anno è entrata in vigore la legge 92/2012 di riforma del
Mercato del Lavoro, mentre alcune norme andranno in vigore con gradualità.
Una legge che la Cgil ha giudicato complessivamente sbagliata ed inadeguata.
Tutte le prese di posizione e le conseguenti iniziative sono peraltro note e
documentate negli archivi Cgil di facile accesso.
Riteniamo però utile, come Slc di Roma e Lazio, contribuire, con questo
vademecum di rapida consultazione, all’orientamento delle lavoratrici dei
lavoratori, negli ambiti contrattuali delle comunicazioni, alle scelte da compiere
anche in considerazione delle date di decorrenza degli effetti della legge, delle
modifiche successive, delle circolari e degli accordi applicativi. Sono stati
omessi i riferimenti ad innovazioni pur importanti, ma che non riguardano
direttamente il campo delle comunicazioni oppure che lo riguardano, ma che si
riferiscono al sindacato o all’impresa e non direttamente al lavoratore.
Abbiamo inoltre rappresentato solo gli elementi di novità senza riferimento alle
norme previgenti abrogate, né alle indicazioni, di contenuto spesso
radicalmente alternativo, che la Cgil ha espresso e per le quali continuerà a
battersi.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o assistenza sono a disposizione le strutture
aziendali e territoriali di Slc-Cgil.
• Contatto a Termine.
Si può assumere a Tempo Determinato senza dichiarare la causale, una sola
volta e fino ad un anno, , sia alle dipendenze dell’utilizzatore finale che in
somministrazione. Possono preesistere al contratto senza causale rapporti di
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2. Sindacato Lavoratori Comunicazione
lavoro fra le parti solo se di Apprendistato o di Collaborazione. Il contratto
senza causale non può essere prorogato, né reiterato. I CCNL, in seguito,
potranno prevedere Contratti a Tempo Determinato senza causale, anche per
rapporti successivi al primo, per un massimo del 6% dell’organico. Anche i CTD
in somministrazione successivi al primo rapporto potranno essere privi di
causale per disoccupazione di lunga durata o per casi di svantaggio regolati
dalla Legge. Dal 18 luglio 2012
I Contratti a Tempo Determinato successivi al primo sono prorogabili di 30
giorni se inferiori a 6 mesi, di 50 giorni se superiori a 6 mesi. Dal 18 luglio
2012
Tra due CTD dovranno intercorrere almeno 60 giorni se inferiore a 6 mesi o 90
se superiore a 6 mesi (non più 10 o 20). In alcuni particolari casi organizzativi si
può scendere rispettivamente a 20 o a 30 giorni. I Ccnl potranno prevedere
intervalli inferiori. Dal 18 luglio 2012
Il CTD si potrà impugnare entro 120 giorni e non più entro 60, ma per
depositare l’atto in tribunale il termine sarà di 180 giorni e non più di 270. Dal
1° gennaio 2013
• Apprendistato e Tirocini.
Durata minima Apprendistato 6 mesi (con eccezione per le attività stagionali).
Dal 1 gennaio 2013
Nuovi limiti quantitativi Apprendisti da confermare per assumerne nuovi:
• 30% dell’ultimo triennio dal 18 luglio 2012 fino al 18 luglio 2015 e
• 50 % dell’ultimo triennio dal 19 luglio 2015.
Per tutti i tipi di Apprendistato i limiti di assunzione di apprendisti è di 1:1 sui
lavoratori stabili nelle imprese inferiori a 10 dipendenti e di 3:2 nelle imprese
superiori a 10 dipendenti. Dal 1 gennaio 2013
E’ vietato assumere apprendisti in somministrazione a termine. Dal 1 gennaio
2013
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3. Sindacato Lavoratori Comunicazione
Possibilità per l’Apprendista di beneficiare di una nuova indennità di
disoccupazione. Dal 1° gennaio 2013
Per il contratto di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro ci deve essere
una congrua indennità altrimenti il datore di lavoro è sanzionabile. Dal 1°
gennaio 2013
• Contratti di Inserimento.
Saranno abrogati dopo di che vengono introdotte agevolazioni per le assunzioni
degli ultracinquantenni con almeno 12 mesi di disoccupazione e le donne prive
di impiego dal almeno 24 mesi. Dal 31 dicembre 2012,
• Lavoro Intermittente (o a Chiamata) e
Accessorio.
Per il Lavoro Intermittente o a Chiamata c’è l’obbligo di comunicazione (anche
mediante sms) alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del datore di
lavoro per l’instaurazione del rapporto di Lavoro Intermittente o alla chiamata
superiore a 30 giorni. Sono esclusi i lavoratori tra i 26 e i 54 anni. Il contratto
personale deve essere scritto. Non è più possibile stipulare contratti di
lavoro Intermittenti per il fine settimana, le ferie estive, le vacanze natalizie
e pasquali con pagamento dell’Indennità di disponibilità solo a prestazione
avvenuta. Dal 18 luglio 2012. Per i contratti in essere dal 18 luglio
2013.
Per la prestazione occasionale viene generalizzato il limite massimo di 5000 €
l’anno solare per la totalità dei committenti e di 2000 per ciascun committente.
Viene soppresso l’elenco delle attività occasionali che si possono prestare
come lavoro accessorio (eccezion fatta per l’agricoltura). Dal 18 luglio 2012
I percettori di sostegno al reddito o integrazione al salario possono avere
redditi da lavoro accessorio per un massimo di € 3000, ma i contributi
verranno sottratti dai contributi figurativi dovuti per la prestazione percepita.
Dal 1 gennaio 2013
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4. Sindacato Lavoratori Comunicazione
I Voucher saranno modificati e dovranno essere numerati, datati, e di valore
orario. Il compenso in Voucher non incide sullo status di disoccupato. Dal 18
luglio 2012. I vecchi Voucher da 10 € acquistati prima dell’entrata in vigore
della Legge 92 saranno validi 31 maggio 2013.
• Lavoro a Progetto, Collaborazioni,
Prestazioni d’Opera.
Le Collaborazioni Coordinate e Continuative possono essere solo a Progetto.
Senza il progetto il lavoro si presume subordinato. Il decreto sviluppo ha però
escluso dall’obbligo del Progetto gli operatori di call center outbound, al pari
degli agenti e dei rappresentanti di commercio e di altre professioni che erano
già escluse. E’ previsto un compenso minimo garantito che sarà stabilito dal
Ministero del Lavoro parametrato sulle tabelle dei CCNL per mansioni analoghe.
Dal 18 luglio 2012
Le Prestazioni d’Opera con Partita IVA si presumono Collaborazioni Coordinate
e Continuate se ricorrono due dei seguenti presupposti: durata superiore a 8
mesi per ciascuno di due anni consecutivi con lo stesso committente, due anni
su tre con lo stesso committente, ricavi superiori all’80% del reddito
complessivo del lavoratore negli ultimi due anni solari, disponibilità di una
postazione fissa presso il committente. Non vi è presunzione per professionisti
iscritti agli ordini professionali, registri, albi, ruoli, per Partite IVA con reddito
superiore a € 17823, per professionisti con alti percorsi formativi o con elevate
competenze tecnico-pratiche acquisite. Dal 18 luglio 2012
Aumenta l’aliquota contributiva per il Fondo Gestione Separata dell’Inps. Dal 1
gennaio 2013
• Associazione in partecipazione.
Gli associati non potranno essere più di tre per associante. Se non viene
presentato il rendiconto o non c’è partecipazione agli utili o le mansioni svolte
sono dequalificate, il rapporto si presume subordinato. Dal 18 luglio 2012,
ma quelli in corso possono durare fino al 18 luglio 2013.
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5. Sindacato Lavoratori Comunicazione
• Licenziamento e rito speciale.
La tutela in caso di licenziamento prevista dall’art. 18 della Legge 300/70 per i
lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti o oltre 60 nel territorio
nazionale non è più omogenea, ma viene differenziata in diverse casistiche cui
corrisponde un diverso regime sanzionatorio per il datore di lavoro. A titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo:
• Reintegrazione e risarcimento di almeno 5 mensilità al lordo dei
contributi (fino a 12 per insussistente superamento del comporto della
malattia) per i periodi pregressi, se o il lavoratore rinuncia alla
reintegrazione. Opzione economica aggiuntiva fino a 15 mensilità
senza contributi. Regolai casi di licenziamento discriminatorio,
concomitante con maternità o congedi parentali, per motivi disciplinari
insussistenti o che prevedono una sanzione inferiore, per insussistente
superamento del comporto della malattia, per motivo illecito
determinante o per forma orale della comunicazione.
• Indennità risarcitoria di 12-24 mensilità senza reintegrazione p.es. per
insussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato. come
“riduzione di organico”, “soppressione della mansione”, etc. Per vizi
formali e procedurali nei licenziamenti individuali, compresi anche
quelli disciplinari in genere qualora non ricorrano gli estremi del
recesso, e collettivi. I vizi procedurali o di forma nei licenziamenti
collettivi possono essere sanati dagli accordi sindacali.
• 6-12 mensilità di indennità risarcitoria onnicomprensiva senza
reintegrazione per licenziamento con comunicazione priva di
motivazione scritta. Dal 18 luglio 2012
Occorrono sempre 60 giorni per impugnarlo, ma per la proposizione dell’azione
giudiziaria si passa da 270 a 180. Vale per le controversie instaurate prima del
18 luglio 2012.
Prima di intimare il licenziamento per motivi oggettivi (economici,
organizzativi) il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione
in Commissione Provinciale di Conciliazione finalizzato a trovare soluzioni o
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6. Sindacato Lavoratori Comunicazione
collocazioni alternative. Se il lavoratore accetta il “licenziamento consensuale”
ha diritto all’ASPI e, comunque, non potrà rifiutare la revoca del licenziamento.
Le parti possono essere assistite da sindacati, avvocati, consulenti del lavoro.
Detta procedura può durare fino a 20 giorni trascorsi i quali il licenziamento
può essere effettuato. Dal 18 luglio 2012
Per intimare i licenziamenti collettivi la comunicazione alla Direzione Regionale
per l’Impiego non deve più essere contestuale, ma avvenire entro 7 giorni.
L’eventuale accordo sindacale intervenuto nel corso della procedura di
licenziamento collettivo ha effetto sanante su eventuali vizi di forma della
stessa. Dal 18 luglio 2012
Nuovo rito rapido per le cause avverse al licenziamento: le ordinanze non sono
suscettibili a sospensione in caso di ricorso. Vale per i licenziamenti intimati dal
18 luglio 2012.
• Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI).
Abolite le vecchie Indennità di Disoccupazione: la Ordinaria è sostituita
dall’Aspi, Quella a Requisiti Ridotti sostituita dalla Mini Aspi. Per l’Aspi
occorrono almeno 52 settimane negli ultimi due anni, con copertura di 12 mesi
sotto i 55 anni di età e 18 mesi sopra i 55 anni di età. Per la Mini Aspi
occorrono almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi. Il disoccupato che
percepisce l’Aspi, ma contemporaneamente svolge attività autonome deve
comunicarlo all’Inps che verifica la sussistenza del diritto e può decurtare
l’importo dell’Aspi all’80% del dovuto. Dal 1 gennaio 2013
L’Indennità di Mobilità è soppressa con la seguente gradualità:
• 2015: 12 mesi per i lavoratori sotto i 40 anni, 18 mesi sopra i 40 anni,
24 mesi sopra i 50 anni; nelle aree svantaggiate le coperture si
maggiorano di 12 mesi sotto i 40 anni e sopra i 50 anni e di 6 mesi
sopra i 40 anni.
• 2016: 12 mesi sotto i 40 anni, 12 mesi sopra i 40 anni, 18 mesi sopra i
50 anni; nelle aree svantaggiate le coperture si maggiorano di 6 mesi
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7. Sindacato Lavoratori Comunicazione
sopra i 40 anni e sopra i 50 anni, nessuna maggiorazione sotto i 40
anni.
• Dal 2017: è abrogata.
La CIG in deroga resta fino al 2016, ma la copertura finanziaria scende
gradualmente da 1000 milioni a 400 milioni di €, poi è abrogata. Per le aziende
finora escluse dalla contribuzione saranno costituiti Fondi di Solidarietà
bilaterali.
La CIGS per procedure concorsuali è soppressa, a meno che non sussistano
possibilità di ripresa o rilancio. Dal 1 gennaio 2016.
L’importo dell’ASPI è rapportato al 75% dell’ultima retribuzione con il tetto
unico di € 1119,24 rivalutabile annualmente, ma ogni 6 mesi viene decurtato
del 15% sul semestre precedente. Dal 1 Gennaio 2013
Con un minimo di 13 settimane di contribuzione nell’anno precedente si ha
diritto ad una Mini Aspi che spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato,
anche nello spettacolo, il cui importo base è pari all’ASPI ma copre al massimo
il 50% delle settimane di contribuzione nell’anno precedente. Dal 1° Gennaio
2013
L’Una Tantum per Collaboratori monocommittenti Iscritti esclusivamente alla
Gestione Separata del l’Inps per il 2013, 2014, 2015 viene aumentata da
693,05 € al mese a 971,67 € al mese ed è pari al 7% (nel 2012 il 5%) del
reddito annuo minimo imponibile (€14930 nel 2012) moltiplicato il numero
minore tra i mesi con o senza contribuzione nell’anno precedente. Fino a 1000
€ si liquida in unica soluzione, oltre si rateizza. I requisiti ulteriori sono: reddito
massimo nell’anno di riferimento 20000 € da rivalutare annualmente, almeno
due mesi ininterrotti di disoccupazione nell’anno di riferimento, almeno una
mensilità di contributi alla Gestione Separata Inps nell’anno di riferimento e 4
nell’anno precedente, risoluzione del rapporto di lavoro per fine contratto. Dal
1° Gennaio 2013.
• Appalto di Servizi.
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8. Sindacato Lavoratori Comunicazione
Il lavoratore deve convenire in giudizio entrambi i soggetti e l’appaltatore deve
eccepire l’escussione nella prima difesa. La contrattazione collettiva può
stabilire condizioni più favorevoli per l’appaltatore. Dal recepimento nei
CCNL.
• Esodati.
Il datore di lavoro che sottoscrive accordi per riduzione di personale con
accompagnamento alla pensione deve impegnarsi a corrispondere al
lavoratore un assegno di pari importo della pensione spettante fino al
momento della collocazione in quiescenza garantendo l’impegno presso l’Inps
con fidejussione bancaria. Dal 18 luglio 2012
• Le dimissioni del lavoratore.
Saranno soggette a convalida della Direzione Provinciale del Lavoro o del
Centro Per l’Impiego con modalità stabilite dal Ministero del Lavoro. Le
dimissioni sottoscritte in sede sindacale sono valide. Dall’emanazione del
decreto.
• Congedi di paternità.
1 giorno di Astensione aggiuntivo all’Astensione della madre più 2 di
Astensione in sostituzione della madre, con retribuzione al 100% a carico Inps,
per il padre entro i 5 mesi di vita del figlio. La lavoratrice madre può chiedere
al datore di lavoro, in alternativa al congedo parentale, voucher per acquisto
servizi di baby sitting o il pagamento del costo di servizi per l’infanzia. Dal 1
gennaio 2013, i benefici sono sperimentali fino al 2015.
• Lavoro Part Time.
Il contratto personale Part Time può prevedere casi di recesso dalle clausole
flessibili per esigenze del lavoratore. Dal 18 luglio 2012.
• Lavoratori Disabili.
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9. Sindacato Lavoratori Comunicazione
I lavoratori con contratto a termine inferiore a 6 mesi non saranno conteggiati
per determinare il numero dei disabili da collocare obbligatoriamente, come i
lavoratori non subordinati o p.es. i soci lavoratori, i lavoratori a domicilio, gli
altri disabili, i dirigenti. La richiesta di avviamento dei lavoratori disabili dovrà
essere presentata entro 60 giorni al Servizio Provinciale il quale trasmetterà la
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per gli accertamenti ogni
mese. Dal 18 luglio 2012
M. Luciani
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