1. LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"
2. LA MEDICINA DEL LAVORO
HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE
E CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE
FISICO E PSICHICO DEI LAVORATORI
Art. 32 della COSTITUZIONE:
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di
lavoro.
3. ORIENTAMENTI NORMATIVI
ANNI ‘50
D.P.R. 547/55
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”
ANNI ‘90
D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di
lavoro”
9 aprile 2008
DECRETO LEGISLATIVO n° 81
TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
4. IL DECRETO LEGISLATIVO
81/2008 e smi
13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati
LE IMPORTANTI NOVITA’:
l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi
e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio
che alcune attività specifiche possono avere);
il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione
di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di
sanzioni penali per i trasgressori;
l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione
complessiva del rischio;
l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori,
con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.
6. ALCUNE DEFINZIONI (1)
art.2
LAVORATORE
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.(…)
DATORE DI LAVORO
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…)
7. DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
ALCUNE DEFINZIONI(1I)
art.2
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
8. ALCUNE DEFINZIONI(III)
art.2
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e'
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
9. CHI FA CHE COSA art.30
DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO :
Vanno definiti
I RUOLI
LE ATTRIBUZIONI
I COMPITI
10. LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO è compito di TUTTI
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE-PREPOSTO
RAPPRESENTAN
TE LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
MEDICO
COMPETENTE
LAVORATORI
11. OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI
Vediamo qualche esempio
12.
13.
14.
15.
16.
17. IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20)
PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
•PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI
•CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
•OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE
•PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
•SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI
•SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI
DEVE
18. adozione da parte dei lavoratori di
atteggiamenti e comportamenti sicuri
SAPERE ESSERE
(atteggiamento)
SAPERE FARE
(addestramento)
SAPERE AGIRE
(comportamento)
SAPERE
(conoscenza)
19. LA TUTELA DELLA SALUTE
(art.15)
MISURE
DI
TUTELA
VALUTAZIONE,
ELIMINAZIONE
/RIDUZIONE DEI
RISCHI
PREVENZIONE
CONTROLLO
SANITARIO
INFORMAZIONE
FORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
SEGNALI DI
AVVERTIMENTO E
MISURE DI
EMERGENZA
MANUTENZIONE
(AMBIENTI,
ATTREZZATURE,
IMPIANTI)
20. E SE LE MISURE DI TUTELA NON
SONO RISPETTATE????????
21.
22.
23. ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI
1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62)
Luoghi destinati a ospitare posti
di lavoro, ubicati all’interno
dell’Azienda o dell’Unità
produttiva, nonché in altro luogo
di pertinenza dell’azienda,
accessibile al lavoratore.
I luoghi di lavoro devono
rispettare i requisiti previsti
II. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE :DPI (art. 74)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciare la
sicurezza o la salute durante il
lavoro
III LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69)
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso
di macchine, attrezzature, componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
31. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (I)
RISCHIO CHIMICO:
Uso disinfettanti e detergenti
(Formaldeide, Glutaraldeide…)
Farmaci antiblastici
(cancerogeni o probabilmente
cancerogeni)
Sostanze allergizzanti e
sensibilizzanti (lattice)
Gas anestetici
(protossido di azoto, isofluorano…)
32. RISCHIO BIOLOGICO:
Contatto con agenti biologici
(virus,batteri,…)
Rischio di infezione da organismi
patogeni
(da paziente infetto, da personale infetto
a paziente)
!!! È molto importante la prevenzione!!!!
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (II)
33. RISCHIO AGENTI FISICI:
Radiazioni non ionizzanti
(campi elettromagnetici)
Radiazioni ionizzanti
(esposizione raggi x)
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
(III)
34. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
(IV)
RISCHIO ERGONOMICO:
Mal di schiena, Dolori al collo, Dolore
arti superiori/Inferiori…
RISCHIO DA VIDEOTERMINALE:
Disturbi oculo-visivi per uso di video terminale,
non corretta illuminazione…
37. IL DVR (art. 28)
IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la
sicurezza e salute dei lavoratori.
Il DVR deve contenere:
- Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri
adottati per la valutazione stessa;
- Indicazione delle misure di PREVENZIONE e
PROTEZIONE (programma e procedure);
- Nominativo del RSPP;
- Individuazione delle mansioni che espongono i
lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono
riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
39. L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.),
modificato ed integrato dal D.Lgs. 3
Agosto 2009, n. 106
Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello
di redigere il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il
“COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture,
per i quali sono previsti Rischi da Interferenze tra i
lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente
stesso.
40. DEFINIZIONE DI INTERFERENZA
Si parla di INTERFERENZE nella circostanza
in cui si possa verificare un “CONTATTO
RISCHIOSO” tra le persone presenti (anche
pubblico esterno) ed il personale
dell’appaltatore o tra il personale di
“imprese diverse” che operano nella stessa
sede con contratti differenti.
42. Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come
indicato dall’Autorità per la vigilanza, si
intendono quei rischi che, nell’esecuzione
di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in
un determinato contesto, sono da
considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla
normale effettuazione degli stessi.
RISCHI DA INTERFERENZA
43. SI POSSONO CONSIDERARE
RISCHI INTERFERENTI QUELLI :
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da
operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle
lavorazioni dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e'
previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto
a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari
richieste esplicitamente dal committente (che comportino
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività
appaltata).
44. 1. (...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro
(committente ed appaltatore), ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d'appalto, d'opera o di somministrazione
45. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è
allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
46. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al
comma 3 NON SI APPLICA ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, nonché ai lavori o
servizi la cui DURATA NON SIA
SUPERIORE AI DUE GIORNI
47. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all’art. 3, comma 34 (“centrali di
committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON
COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il
SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO
REDIGE IL DUVRI
recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI
RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA
DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare
dall’esecuzione del contratto.
48. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il SOGGETTO presso il quale deve essere
ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio
dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI
riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA
INTERFERENZA presenti nei luoghi in cui
verrà espletato l’appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
49. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione (…)
devono essere specificamente indicati, a pena
nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codici Civile,
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle INTERFERENZE delle lavorazioni.
50. Il DUVRI è, un documento “dinamico”:
La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA”
dell’espletamento dell’appalto deve essere
necessariamente aggiornata in caso di
situazioni mutate nell’affidamento dei lavori
e di modifiche di carattere tecnico, logistico
ed organizzativo resesi necessarie nel corso
dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in
fase di esecuzione del contratto emerga la
necessità di un aggiornamento del
documento.
ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
51. ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….
Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09
HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da
interferenza le attività che, pur essendo parte
del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in
luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del
committente e, quindi, alla possibilità per la
Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi
luoghi, gli adempimenti di legge.
52. QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….
Le mere forniture senza posa in opera, installazione e
montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie
procedure che interferiscono con la fornitura.
I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella
giuridica disponibilità del datore di lavoro committente.
I servizi di natura intellettuale, per esempio
progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche
effettuati presso la stazione appaltante (es.
progettazione, installazione e collaudo software).
Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni
lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari)
53. CHE COS’E’, QUINDI, IL DUVRI?
Il DUVRI è un documento tecnico, operativo
e gestionale, da allegare al Contratto di
Appalto, che contiene le misure volte
all’eliminazione dei rischi nelle aree
interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei
Servizi o delle Forniture, ove si
concretizzano, anche con discontinuità
spaziale e temporale, le “INTERFERENZE”
lavorative tra le diverse attività.