1. LEGISLAZIONELEGISLAZIONE
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROIGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DPR 547/1955DPR 547/1955: Norme per la prevenzione degli: Norme per la prevenzione degli infortuniinfortuni sulsul
lavorolavoro
DPR 303/1956DPR 303/1956: Norme generali per: Norme generali per l’igiene del lavorol’igiene del lavoro
DPR 1124/1965DPR 1124/1965: Testo unico delle disposizioni per: Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazionel’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e leobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionalimalattie professionali
D.M. 18/04/1973D.M. 18/04/1973:: Elenco delle malattieElenco delle malattie per le quali èper le quali è
obbligatoriaobbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e lela denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionalimalattie professionali
DPR 336/1994DPR 336/1994: Regolamento recante le nuove tabelle delle: Regolamento recante le nuove tabelle delle
malattie professionali nell’industria e nell’agricolturamalattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
2. D.Lvo 277/1991D.Lvo 277/1991: Attuazione delle direttive: Attuazione delle direttive
80/1107/CEE,80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/118/CEE,82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/118/CEE,
88/642/CEE in materia di88/642/CEE in materia di protezioneprotezione dei lavoratoridei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione adcontro i rischi derivanti da esposizione ad agentiagenti
chimici, fisici e biologici (piombo, amianto echimici, fisici e biologici (piombo, amianto e
rumorerumore))
D.Lvo 626/1994D.Lvo 626/1994: Attuazione delle direttive 89/391/CEE,: Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
delladella sicurezzasicurezza ee della salute dei lavoratoridella salute dei lavoratori sulsul
luogo di lavoroluogo di lavoro
D.Lvo 242/1996D.Lvo 242/1996:: Modifiche ed integrazioniModifiche ed integrazioni al D.Lvoal D.Lvo
626/1994 recante attuazione di direttive comunitarie626/1994 recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e dellariguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salutesalute dei lavoratori sul luogo di lavorodei lavoratori sul luogo di lavoro
3. D.Lvo 52/1997D.Lvo 52/1997: Attuazione della direttiva 92/32/CEE: Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernenteconcernente classificazione, imballaggio ed etichettaturaclassificazione, imballaggio ed etichettatura
delledelle sostanze pericolosesostanze pericolose
Legge comunitaria 422/2000Legge comunitaria 422/2000 : modifiche apportate al: modifiche apportate al
D.LvoD.Lvo 626/1994 riguardanti la tutela della salute e la626/1994 riguardanti la tutela della salute e la
sicurezza nellesicurezza nelle attività lavorative che prevedono l’impiegoattività lavorative che prevedono l’impiego
didi videoterminalivideoterminali
D.Lvo 25/2002D.Lvo 25/2002: Attuazione della direttiva98/24/CE sulla: Attuazione della direttiva98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratoriprotezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischicontro i rischi derivanti daderivanti da agenti chimiciagenti chimici durante ildurante il
lavorolavoro
D.Lvo 66/2000D.Lvo 66/2000: Attuazione delle direttive 97/42/CE e: Attuazione delle direttive 97/42/CE e
1999/38/CE,1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, inche modificano la direttiva 90/394/CEE, in
materia di protezione deimateria di protezione dei la voratori contro i rischi derivantila voratori contro i rischi derivanti
da esposizione adda esposizione ad agenti cancerogeni o mutageniagenti cancerogeni o mutageni
durante il lavorodurante il lavoro
4. D.Lvo 230/1995D.Lvo 230/1995: Attuazione delle direttive: Attuazione delle direttive
EURATOMEURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia di90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzanti
D.Lvo 241/2000D.Lvo 241/2000: Attuazione delle direttive: Attuazione delle direttive
89/61889/618 EURATOM, 90/641 EURATOM, 92/3EURATOM, 90/641 EURATOM, 92/3
EURATOM e 96/29 EURATOM inEURATOM e 96/29 EURATOM in materia dimateria di
radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzanti
5. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuniAssicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lee le
malattie professionali (DPR 30.06.1965 n°1124)malattie professionali (DPR 30.06.1965 n°1124)
Alla base della legislazione sull’assicurazione contro gliAlla base della legislazione sull’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali vi è ilinfortuni sul lavoro e le malattie professionali vi è il
principio costituzionaleprincipio costituzionale sancito dagli articoli 1, 32 esancito dagli articoli 1, 32 e
35 della costituzione35 della costituzione
La Repubblica Italiana tutela il lavoro e la salute deiLa Repubblica Italiana tutela il lavoro e la salute dei
cittadini ponendo il primo a suo fondamento (art. 1) ecittadini ponendo il primo a suo fondamento (art. 1) e
la seconda quale fondamentale diritto dell’individuo ela seconda quale fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività (art. 32)interesse della collettività (art. 32)
6. Art. 1Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica: L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavorofondata sul lavoro
Art. 32Art. 32:: La Repubblica tutela laLa Repubblica tutela la salutesalute comecome
fondamentalefondamentale diritto dell’individuo e interessediritto dell’individuo e interesse
della collettività e garantiscedella collettività e garantisce cure gratuite aglicure gratuite agli
indigenti.indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad unNessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamentodeterminato trattamento sanitario se non persanitario se non per
disposizioni di legge. La legge non può in ognidisposizioni di legge. La legge non può in ogni
caso violare i limiti imposti dal rispettocaso violare i limiti imposti dal rispetto delladella
dignità della personadignità della persona
Art. 35: La RepubblicaArt. 35: La Repubblica tutela il lavorotutela il lavoro in tutte lein tutte le
sue forme e applicazioni.sue forme e applicazioni.
Cura laCura la formazioneformazione e l’elevazione professionalee l’elevazione professionale
dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordidei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi
e lee le organizzazioni internazionali intesi adorganizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare iaffermare e regolare i diritti del lavoro.diritti del lavoro.
7. La salute del lavoratore è quindi un bene comuneLa salute del lavoratore è quindi un bene comune ee
non disponibile per i singoli individui, ma tutelatonon disponibile per i singoli individui, ma tutelato
nell’interesse della societànell’interesse della società
In tale contesto si collocano sia ilIn tale contesto si collocano sia il Codice CivileCodice Civile,, cheche
fa obbligo ai Datori di Lavoro di tutelare la salute deifa obbligo ai Datori di Lavoro di tutelare la salute dei
lavoratorilavoratori
((art. 2050 e 2087art. 2050 e 2087))
sia ilsia il Codice PenaleCodice Penale che prevede come reato lache prevede come reato la
omissione di cautele contro gli infortuniomissione di cautele contro gli infortuni
(art.(art. 437, 451, 589 e 590437, 451, 589 e 590))
8. Art. 2050 CCArt. 2050 CC: Responsabilità per l’esercizio di
attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a
risarcimentorisarcimento, se non prova di aver adottato tutte letutte le
misure idoneemisure idonee ad evitare il danno
Art. 2087 CC:Art. 2087 CC:TTutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditoreL’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l’integritàa tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro
9. Art. 437Art. 437 CP: Rimozione od omissioneRimozione od omissione
dolosadolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
Art. 451Art. 451 CP: Omissione colposaOmissione colposa di cautele o
difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Art. 589Art. 589 CP: Omicidio colposoOmicidio colposo
Art. 590Art. 590 CP: Lesioni personali colposeLesioni personali colpose
10. Essendo la salute dei lavoratori un bene collettivo,Essendo la salute dei lavoratori un bene collettivo,
ancheanche le conseguenze dei danni causati ad essale conseguenze dei danni causati ad essa
dal lavoro,dal lavoro, devono essere oggetto di unadevono essere oggetto di una tutelatutela
privilegiataprivilegiata, attraverso, attraverso l’assicurazionel’assicurazione controcontro
gli infortunigli infortuni e le malattie professionalie le malattie professionali,,
come previsto dalcome previsto dal DPR 1124/65DPR 1124/65
L’assicurazione non riguarda qualunque lavoro,L’assicurazione non riguarda qualunque lavoro,
ma soloma solo quelle lavorazioni che per legge sonoquelle lavorazioni che per legge sono
ritenute pericoloseritenute pericolose
Soggetti dell’assicurazione sonoSoggetti dell’assicurazione sono
- l’l’ AssicuratoreAssicuratore
- l’- l’ AssicuranteAssicurante
- l’- l’ AssicuratoAssicurato
11. Assicuratore: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni e le Malattie Professionali (INAILINAIL), ente pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e
della Sanità, gestore dell’Assicurazione obbligatoria
Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici etitolari di un rapporto di lavoro pubblici e
PrivatiPrivati, responsabili dell’integrità fisica dei prestatori d’opera.
Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio
Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria attivitàprestano la propria attività alle
dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o
avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha
accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di dannorischio di danno
12. Oggetto dell’assicurazione non è unOggetto dell’assicurazione non è un
qualunquequalunque evento dannoso, ma solo quelloevento dannoso, ma solo quello
che si verifica perche si verifica per causa violenta ed incausa violenta ed in
occasione di lavorooccasione di lavoro
(INFORTUNIO)(INFORTUNIO)
o le patologie che insorgono nell’esercizio edo le patologie che insorgono nell’esercizio ed
aa causa del lavoro (MALATTIEcausa del lavoro (MALATTIE
PROFESSIONALI)PROFESSIONALI)
13. INFORTUNIO: Evento traumatico, violento, che in occasione di lavoro
provocando lesioni all’operatore, ne comporti la morte o l’invalidità
Elementi caratterizzanti:
Lesione alterazione psicofisica (anatomica o funzionale) dell’organismo del
lavoratore che causi inabilità al lavoro, temporanea assoluta o permanente
parziale
Causa violenta fatto esterno che agisce con modalità concentrata nel tempo
(massimo un turno di lavoro)
Occasione di lavoro connessione tra evento lesivo e attività lavorativa,
ovvero l’evento lesivo deve essere avvenuto per finalità di lavoro e non per
concomitanza di tempi o luoghi
14. MALATTIA PROFESSIONALE: Evento dannoso che, correlato alla
prestazione lavorativa, agisce lentamente e progressivamenteagisce lentamente e progressivamente sulla
capacità lavorativa del soggetto assicurato
Elementi caratterizzantiElementi caratterizzanti::
Lesione alterazione psicofisica (anatomica o funzionale) dell’organismo
del lavoratore che causi inabilità al lavoro, temporanea assoluta oinabilità al lavoro, temporanea assoluta o
permanente parzialepermanente parziale
Causa lenta e progressiva componente specifica della
attività lavorativa, che agisce con modalità diluita nel tempo (più di undiluita nel tempo (più di un
turno di lavoro)turno di lavoro)
La causa deve essere esattamente identificata e presente nell’elenco
delle tabelletabelle delle malattie professionalimalattie professionali (DPR 336/1994). Possibilità di
accedere all’indennizzoindennizzo anche per cause non previste nell’elencocause non previste nell’elenco delle
malattie professionali, purchè in questo caso sia il lavoratorelavoratore che
dimostridimostri la correlazionecorrelazione tra la su specifica lesione e l’attività lavorativa
15. LeLe malattie professionalimalattie professionali oggetto dioggetto di assicurazione obbligatoriaassicurazione obbligatoria
sono elencate nelle tabelle del DPR 336/1994, esono elencate nelle tabelle del DPR 336/1994, e sostituiscono quellesostituiscono quelle
previste dal DPR 482/1975, che a loropreviste dal DPR 482/1975, che a loro volta modificavano quelle annessevolta modificavano quelle annesse
alal Testo UnicoTesto Unico
(DPR 1124) del 1965(DPR 1124) del 1965
Si tratta di un sistemaSi tratta di un sistema assicurativo a “lista chiusa”assicurativo a “lista chiusa” nel qualenel quale vengonovengono
indicate non solo le malattie delle quali siindicate non solo le malattie delle quali si
riconosce l’origine professionale, ma anche le lavorazioniriconosce l’origine professionale, ma anche le lavorazioni assicurate ed ilassicurate ed il
periodo massimo di indennizzabilità dallaperiodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavorocessazione del lavoro
16. Questo sistema, che in passato ha rappresentato un validoQuesto sistema, che in passato ha rappresentato un valido
strumento nei confronti di malattie professionali gravi estrumento nei confronti di malattie professionali gravi e
diffuse, appare oggi inadeguato alla tutela della salute di moltidiffuse, appare oggi inadeguato alla tutela della salute di molti
lavoratori, in quanto preclude il riconoscimentolavoratori, in quanto preclude il riconoscimento ufficialeufficiale
dell’esistenza di una serie numerosa di formedell’esistenza di una serie numerosa di forme morbose la cuimorbose la cui
origine professionale è stata stabilita conorigine professionale è stata stabilita con certezza da indaginicertezza da indagini
scientifichescientifiche
E’ stato quindi auspicato un miglioramento legislativoE’ stato quindi auspicato un miglioramento legislativo
proponendo l’istituzione di un sistema assicurativoproponendo l’istituzione di un sistema assicurativo
definito adefinito a “lista mista“lista mista”,”, che pur elencando una serie diche pur elencando una serie di
malattie professionali indennizzabili, permettamalattie professionali indennizzabili, permetta
l’indennizzo anche di altre malattie la cui originel’indennizzo anche di altre malattie la cui origine
professionale venga riconosciuta a seguito del progressoprofessionale venga riconosciuta a seguito del progresso
delle conoscenze scientifichedelle conoscenze scientifiche
17. Questo principio è stato riconosciuto anche dallaQuesto principio è stato riconosciuto anche dalla Legislazione ItalianaLegislazione Italiana
in seguito alla sentenza dellain seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n° 179/1988, che haCorte Costituzionale n° 179/1988, che ha
stabilitostabilito la possibilità di indennizzo anche per malattie nonla possibilità di indennizzo anche per malattie non previstepreviste
nella tabella delle malattie professionali,nella tabella delle malattie professionali, ma per le quali il lavoratorema per le quali il lavoratore
possa provare l’originepossa provare l’origine
professionale, cioè l’esistenza di unprofessionale, cioè l’esistenza di un
““NESSO CAUSALE”NESSO CAUSALE”
18. Non tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazioneNon tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazione NelNel
DPR 1124/1965 vi è unDPR 1124/1965 vi è un elenco di lavorazioni o dielenco di lavorazioni o di
caratteristiche del lavoratorecaratteristiche del lavoratore che rendono operativache rendono operativa
l’assicurazionel’assicurazione
Sono previsti:Sono previsti:
coloro che in modo permanente o avventizio prestano,coloro che in modo permanente o avventizio prestano, allelle
dipendenze o sotto la direzione altrui, operadipendenze o sotto la direzione altrui, opera manualemanuale
retribuita, qualunque sia la forma diretribuita, qualunque sia la forma di retribuzione coloro cheretribuzione coloro che
trovandosi nelle condizioni precedenti,trovandosi nelle condizioni precedenti, anche senzaanche senza
partecipare materialmente al lavoro,partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono alsovrintendono al
lavoro di altrilavoro di altri
Gli artigiani che prestano abGli artigiani che prestano abituitualmente opera manualealmente opera manuale nellenelle
rispettive impreserispettive imprese
19. Sono assicuratiSono assicurati ancheanche ii soggetti minori ed isoggetti minori ed i fanciulli,fanciulli,
anche seanche se occupati in violazioneoccupati in violazione delledelle leggileggi
La tutela assicurativa è subordinata all’esistenza diLa tutela assicurativa è subordinata all’esistenza di
requisitirequisiti di carattere oggettivodi carattere oggettivo
((art. 1: la lavorazioneart. 1: la lavorazione)) contemporaneamente a requisiti dicontemporaneamente a requisiti di
carattere soggettivocarattere soggettivo
((art. 4: essere soggetto assicuratoart. 4: essere soggetto assicurato))
20. Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono rappresentate:Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono rappresentate:
• dall’indennitàindennità per inabilità temporanea assoluta
• dalla renditarendita per inabilità permanente assoluta o parziale
• dalla renditarendita ai superstiti
• dall’assegnoassegno per l’assistenza personale continuativa
• dalla forniturafornitura di protesiprotesi
Dall’entrata in vigore della Legge 833/1978, istitutiva delDall’entrata in vigore della Legge 833/1978, istitutiva del servizioservizio
Sanitario Nazionale, i compiti di cure mediche e chirurgiche sonoSanitario Nazionale, i compiti di cure mediche e chirurgiche sono
stati assegnati al S.S.N., mentrestati assegnati al S.S.N., mentre all’Istituto Assicuratore sonoall’Istituto Assicuratore sono
rimaste le competenze medico-legali, la fornitura di protesi e lerimaste le competenze medico-legali, la fornitura di protesi e le
prestazioniprestazioni economicheeconomiche
21. Prestazioni economichePrestazioni economiche
L’L’inabilità temporaneainabilità temporanea si ha quandosi ha quando la lesionela lesione
riportata causa impossibilità fisica a svolgereriportata causa impossibilità fisica a svolgere
l’attività lavorativa oppure il trattamentol’attività lavorativa oppure il trattamento
terapeutico necessario èterapeutico necessario è incompatibileincompatibile con lacon la
ripresa delripresa del lavorolavoro
Viene costituita una rendita perViene costituita una rendita per inabilitàinabilità
permanentepermanente nel caso in cui in seguito adnel caso in cui in seguito ad
infortunio residui unainfortunio residui una inabilità superiore al 6%inabilità superiore al 6%
22. Ai sensi dell’art. 74 del DPR 1124/1965Ai sensi dell’art. 74 del DPR 1124/1965
Inabilità permanente assolutaInabilità permanente assoluta
¯¯
conseguenza di un infortunio o di una malattiaconseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale cheprofessionale che tolga completamente e pertolga completamente e per
tutta la vita l’attitudine al lavorotutta la vita l’attitudine al lavoro
Inabilità permanente parzialeInabilità permanente parziale
¯¯
conseguenza di un infortunio o di una malattiaconseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale che diminuisca in parte, ma perprofessionale che diminuisca in parte, ma per
tutta la vita, l’attitudine al lavorotutta la vita, l’attitudine al lavoro
23. La fornitura di prestazioni da parte dell’INAILLa fornitura di prestazioni da parte dell’INAIL prevedeprevede
precise procedureprecise procedure
InfortunatoInfortunato devedeve denunciare immediatamente al datoredenunciare immediatamente al datore
di lavoro gli infortuni e le malattiedi lavoro gli infortuni e le malattie professionaliprofessionali
Datore di lavoroDatore di lavoro devedeve denunciaredenunciare all’INAILall’INAIL gligli infortuniinfortuni
entroentro due giornidue giorni e lee le malattie professionali entromalattie professionali entro
cinque giornicinque giorni
24. L’atto iniziale delle procedure è la redazione di unL’atto iniziale delle procedure è la redazione di un
certificato medicocertificato medico che deve indicareche deve indicare
InfortunioInfortunio - generalità del lavoratore- generalità del lavoratore
giorno e ora in cui è avvenuto l’infortuniogiorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio cause ecause e
circostanzecircostanze dell’infortuniodell’infortunio natura e sede della lesionenatura e sede della lesione
rapporto con le cause denunciaterapporto con le cause denunciate eventuali alterazionieventuali alterazioni
preesistentipreesistenti
malattia professionalemalattia professionale - indicazioni sul domicilio- indicazioni sul domicilio
dell’ammalatodell’ammalato
-- relazionerelazione su sintomatologiasu sintomatologia riferita dal soggetto eriferita dal soggetto e
rilevatrilevat dal medicodal medico
25. Nel casi in cui l’INAIL non riconosca l’infortunio oNel casi in cui l’INAIL non riconosca l’infortunio o lala
malattia professionale, l’assicurato hamalattia professionale, l’assicurato ha sessanta giornisessanta giorni didi
tempo pertempo per ricorrerericorrere presentando una documentazionepresentando una documentazione
dalla qualedalla quale emergano i motivi per i quali non ritieneemergano i motivi per i quali non ritiene
giusto ilgiusto il provvedimento dell’istituto e precisando, neiprovvedimento dell’istituto e precisando, nei
casicasi di inabilità permanente, l’indennità che ritienedi inabilità permanente, l’indennità che ritiene
dovuta Inoltre deve allegare alla domanda di ricorso undovuta Inoltre deve allegare alla domanda di ricorso un
certificato medicocertificato medico dal quale emergano gli elementidal quale emergano gli elementi
giustificativi dello stessogiustificativi dello stesso
26. All’opposizione da parte dell’INAIL fa seguito laAll’opposizione da parte dell’INAIL fa seguito la ““visitavisita
collegialecollegiale” e nei casi in cui continua il disaccordo tra” e nei casi in cui continua il disaccordo tra
assicurato e assicuratore èassicurato e assicuratore è possibile ricorrere alpossibile ricorrere al pretorepretore
del lavorodel lavoro
L’azione per conseguire le prestazioni derivanti daL’azione per conseguire le prestazioni derivanti da unun
infortunio o da una malattia professionale siinfortunio o da una malattia professionale si prescriveprescrive
nel temine dinel temine di tre anni dal giornotre anni dal giorno dell’infortuniodell’infortunio o dao da
quello diquello di manifestazionemanifestazione delladella malattia professionalemalattia professionale
27. A partire dal D.Lvo 277/1991, che recava norme sulla
salute dei lavoratori per i rischi derivanti dall’esposizione
a piombo, amianto e rumore, proseguendo per il D.Lvo
77/1992, relativo ai rischi di esposizione ad amine
aromatiche, fino al D.Lvo 626/1994, vi è stata una
descrizione sempre più dettagliata delle norme di
comportamento che il datore di lavoro deve tenere nella
gestione dell’impresa
28. I principi fondamentali delle normative sono quelli di unaI principi fondamentali delle normative sono quelli di una
attenta valutazione da parte del datore di lavoro deiattenta valutazione da parte del datore di lavoro dei rischirischi
insiti nella lavorazione e dei livelli di esposizione deiinsiti nella lavorazione e dei livelli di esposizione dei
lavoratorilavoratori Identificati i rischi, deve essere fattoIdentificati i rischi, deve essere fatto un pianoun piano
per la loroper la loro abolizione o riduzioneabolizione o riduzione
Programmi diProgrammi di informazione e formazioneinformazione e formazione dei lavoratoridei lavoratori
suisui rischi derivanti dalle lavorazioni, sulle norme e sullerischi derivanti dalle lavorazioni, sulle norme e sulle
misure preventive da adottaremisure preventive da adottare
Riduzione dell’esposizione conRiduzione dell’esposizione con misure di protezionemisure di protezione
collettiva dei lavoratoricollettiva dei lavoratori
29. Contemporaneamente alle azioni preventiveazioni preventive sui rischi
(valutazione ed organizzazione del lavoro, misure preventive e
protettive collettive o individuali),
il datore di lavoro deve predisporre la sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria dei
lavoratori, affidata a personale qualificato,per verificare
l’adeguatezza degli interventi preventivi e diagnosticare eventuali
danni più precocemente possibile
Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire un documento sanitariodocumento sanitario
e di rischio individuale redatto dal medicoe di rischio individuale redatto dal medico
competente che deve essere consegnato al lavoratore alconsegnato al lavoratore al
momento della risoluzione del rapporto di lavoromomento della risoluzione del rapporto di lavoro
30. D.L.vo 626/1994D.L.vo 626/1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo dimiglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavorolavoro
Titolo ITitolo I
Capo ICapo I - Disposizioni generali (art. 1 – 7)- Disposizioni generali (art. 1 – 7)
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione (art. 8 – 11)Capo II - Servizio di prevenzione e protezione (art. 8 – 11)
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, prontoCapo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso (art. 12 – 15)soccorso (art. 12 – 15)
Capo IV - Sorveglianza sanitaria (art. 16 – 17)Capo IV - Sorveglianza sanitaria (art. 16 – 17)
Capo VCapo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori (art. 18 – 20)- Consultazione e partecipazione dei lavoratori (art. 18 – 20)
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori (art. 21 – 22)Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori (art. 21 – 22)
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione (art. 23Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione (art. 23
--2288)) Capo VIII – Statistiche degli infortuni e delle malattie professionaliCapo VIII – Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
(art.(art. 2299)
31. D.L.vo 626/1994D.L.vo 626/1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo dimiglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavorolavoro
Titolo IITitolo II LuoghiLuoghi di lavoro (art. 30 – 33)di lavoro (art. 30 – 33)
Titolo IIITitolo IIIUso delleUso delle attrezzatureattrezzature di lavoro (art. 34 – 39)di lavoro (art. 34 – 39)
Titolo IVTitolo IV Uso deiUso dei dispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale (art. 40 – 46)(art. 40 – 46)
Titolo VTitolo V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi (art. 47 – 49)(art. 47 – 49)
Titolo VITitolo VI Uso di attrezzature munite diUso di attrezzature munite di videoterminali (videoterminali (art. 50 – 59)art. 50 – 59)
Titolo VIITitolo VII “Protezione da agenti“Protezione da agenti cancerogenicancerogeni””
Capo I – Disposizioni generali (art. 60 – 61)Capo I – Disposizioni generali (art. 60 – 61)
Capo II – Obblighi del datore di lavoro (art. 62 – 68)Capo II – Obblighi del datore di lavoro (art. 62 – 68) Capo III –Capo III –
Sorveglianza sanitaria (art. 69 – 72)Sorveglianza sanitaria (art. 69 – 72)
Titolo VIIITitolo VIII “Protezione da agenti“Protezione da agenti biologicibiologici””
Capo I – Disposizioni generali (art. 73 – 77)Capo I – Disposizioni generali (art. 73 – 77)
Capo II – Obblighi del datore di lavoro (art. 78 – 85)Capo II – Obblighi del datore di lavoro (art. 78 – 85) Capo III –Capo III –
Sorveglianza sanitaria (art. 86 -88)Sorveglianza sanitaria (art. 86 -88)
Titolo IXTitolo IX SanzioniSanzioni (art. 89 – 94)(art. 89 – 94)
Titolo XTitolo X DisposizioniDisposizioni transitorietransitorie e finali (art. 95 – 98)e finali (art. 95 – 98)
32. Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria
Il D.L.vo 626/1994 ha modificato il quadroIl D.L.vo 626/1994 ha modificato il quadro
generale della sorveglianza sanitaria deigenerale della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, indicando al Capo IV del Titolo Ilavoratori, indicando al Capo IV del Titolo I
le norme generali chele norme generali che regolaregolano lano la
sorveglianzasorveglianza sanitaria in tutti i settori disanitaria in tutti i settori di
attività,attività, pubblicipubblici ee privatiprivati
33. Il decreto prevede che la sorveglianza sanitaria
*si deve effettuare nei casi previsti dalla legge
*si compone di accertamenti sanitari preventivipreventivi e periodiciperiodici volti ad
esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica
*deve essere effettuata dal medico competentemedico competente, cioè da uno specialista in
medicina del lavoro, o abilitato (D.Lvo 277/1991) o da uno specialistica in
medicina legale o in igiene
*è finalizzata all’accertamento dell’idoneità al lavoro specificoidoneità al lavoro specifico
*in caso di non idoneitànon idoneità il giudizio va formulato per iscritto e comunicato
sia al datore di lavoro che al lavoratore
*contro il giudizio di non idoneità è ammesso il ricorsoricorso all’organo di
vigilanza che lo modifica o lo conferma entro 30 gg
34. Le visite sono diLe visite sono di idoneità alla mansioneidoneità alla mansione specifica especifica e
quindiquindi determinanti per stabilire se l’esposizione deldeterminanti per stabilire se l’esposizione del
lavoratore può o meno continuarelavoratore può o meno continuare
LaLa valutazione dell’esposizionevalutazione dell’esposizione può essere fatta dalpuò essere fatta dal
medicomedico competente che è l’unico sanitario che conosce ilcompetente che è l’unico sanitario che conosce il
ciclo di lavoro e che conosce il lavoratore e i problemi checiclo di lavoro e che conosce il lavoratore e i problemi che
possono derivare dall’esecuzione della mansione specificapossono derivare dall’esecuzione della mansione specifica
E’ prevista laE’ prevista la vigilanzavigilanza da parte della USL competenteda parte della USL competente
sull’attività delsull’attività del medico competentemedico competente; la USL può; la USL può
confermare o modificare i giudizi di idoneità espressiconfermare o modificare i giudizi di idoneità espressi
35. LeLe visite medichevisite mediche e gli eventuali altrie gli eventuali altri esamiesami ((esami di laboratorio,esami di laboratorio,
radiografie, esame audiometrico, prove di funzionalità respiratoria)radiografie, esame audiometrico, prove di funzionalità respiratoria)
non sono generici, ma vengono eseguiti tenendo conto deinon sono generici, ma vengono eseguiti tenendo conto dei rischi arischi a
cui il lavoratore può essere espostocui il lavoratore può essere esposto
Tutta la sorveglianza sanitariaTutta la sorveglianza sanitaria (visite mediche e esami di laboratorio)(visite mediche e esami di laboratorio)
sono asono a carico del datore di lavorocarico del datore di lavoro
36. Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti aNon tutti i lavoratori devono essere sottoposti a
visitevisite mediche: è la legge che stabilisce infatti permediche: è la legge che stabilisce infatti per
quali rischi è obbligatoria una visita medica e conquali rischi è obbligatoria una visita medica e con
quale periodicità deve essere fattaquale periodicità deve essere fatta
I lavoratori per i quali esiste l’obbligo, devonoI lavoratori per i quali esiste l’obbligo, devono
essereessere visitati dal medico competente primavisitati dal medico competente prima
dell’immissione la lavoro (dell’immissione la lavoro (visita preventivavisita preventiva) e in) e in
seguito con la periodicità stabilita (seguito con la periodicità stabilita (visitavisita
periodicaperiodica))
In alcuni casi (per esposizione ad gentiIn alcuni casi (per esposizione ad genti
cancerogeni ocancerogeni o biologici) il lavoratore può esserebiologici) il lavoratore può essere
sottoposto a visite mediche anche dopo lasottoposto a visite mediche anche dopo la
cessazione del lavorocessazione del lavoro
37. Il lavoratore può richiedere al medico altre visite oltre
quelle periodiche quando ritiene di soffrire di disturbi legati al
lavoro o quando per l’insorgenza di una malattia ritenga di
non essere più idoneo alla mansione
Se la visita è prevista dalle leggi il lavoratore non può
rifiutarsi di essere visitato
Il medico registra le informazioni e i dati medici del
lavoratore in una cartella sanitaria e di rischio
I dati medici non possono essere comunicati al datore di
lavoro o ad altre persone (privacy)
38. Il lavoratore può richiedere in qualunque momentoIl lavoratore può richiedere in qualunque momento copia dellecopia delle
visite effettuatevisite effettuate
Alla fine della visita e degli esami il medico deveAlla fine della visita e degli esami il medico deve dire se ildire se il
lavoratore è idoneo ha svolgere una determinata mansionelavoratore è idoneo ha svolgere una determinata mansione
Giudizio di idoneitàGiudizio di idoneità
39. Giudizio di idoneità
1. Idoneo
2. Idoneo con prescrizioni e/o limitazioni
3. Non idoneo (temporaneamente o definitivamente)
Nei casi di non idoneità è possibile ricorrere all’Organo di Vigilanza (entro 30 gg) il
quale dopo accertamenti può confermare o revocare il giudizio del medico
40. Medico competenteMedico competente
Deve essere, come definito dai D.Lvi 277/1991 e 626/1994Deve essere, come definito dai D.Lvi 277/1991 e 626/1994
uno specialista in medicina del lavorouno specialista in medicina del lavoro
un docente in una disciplina di medicina del lavoroun docente in una disciplina di medicina del lavoro
avere una autorizzazione concessa dalla Giuntaavere una autorizzazione concessa dalla Giunta RegionaleRegionale
(D.Lvo 277/1991)(D.Lvo 277/1991)
Viene scelto dal datore di lavoro e può essere sia unViene scelto dal datore di lavoro e può essere sia un liberolibero
professionista, sia un dipendente del datore diprofessionista, sia un dipendente del datore di lavoro, sia di unalavoro, sia di una
struttura esterna pubblica o privatastruttura esterna pubblica o privata
convenzionata con il datore di lavoroconvenzionata con il datore di lavoro
41. Il medico competenteIl medico competente devedeve
effettuare le visite mediche, compilare laeffettuare le visite mediche, compilare la documentazione sanitaria e esprimeredocumentazione sanitaria e esprimere
i giudizi dii giudizi di idoneitàidoneità
spiegare ai singoli lavoratori il significato degli esami dispiegare ai singoli lavoratori il significato degli esami di monitoraggio biologico emonitoraggio biologico e
informare il servizio diinformare il servizio di prevenzione e protezione sui risultati complessivi delprevenzione e protezione sui risultati complessivi del
monitoraggiomonitoraggio
partecipare alla sorveglianza sulle condizioni di lavoro,partecipare alla sorveglianza sulle condizioni di lavoro, insieme al datore diinsieme al datore di
lavoro o al servizio di prevenzione elavoro o al servizio di prevenzione e protezioneprotezione
elaborare un piano di pronto soccorso interno all’aziendaelaborare un piano di pronto soccorso interno all’azienda
visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’annovisitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno Informare e formare iInformare e formare i
lavoratori sui rischi specificilavoratori sui rischi specifici
42. Punto centrale del D.Lvo 626/1994 è la redazione delPunto centrale del D.Lvo 626/1994 è la redazione del
Documento di Valutazione dei rischiDocumento di Valutazione dei rischi,, che deveche deve essereessere
fatto dal Datore di lavoro in collaborazione con ilfatto dal Datore di lavoro in collaborazione con il ServizioServizio
di Prevenzione e Protezione, il Medicodi Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, ilCompetente, il
Rappresentante dei Lavoratori per laRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e eventualiSicurezza e eventuali
collaboratori esterni all’aziendacollaboratori esterni all’azienda
Il Documento di ValutazioneIl Documento di Valutazione dei rischi è un documentodei rischi è un documento
scritto che deve essere conservato all’interno dell’unitàscritto che deve essere conservato all’interno dell’unità
produttiva e deve contenere le procedure utilizzate per laproduttiva e deve contenere le procedure utilizzate per la
valutazione, la descrizione del ciclo produttivo, l’elencovalutazione, la descrizione del ciclo produttivo, l’elenco
dei rischi presenti, le misure preventive adottate e ladei rischi presenti, le misure preventive adottate e la
programmazione di quelle adottate in seguito allaprogrammazione di quelle adottate in seguito alla
valutazionevalutazione
43. Servizio di Prevenzione e ProtezioneServizio di Prevenzione e Protezione
E’ l’insiemeE’ l’insieme
Delle personeDelle persone
Dei sistemiDei sistemi
Dei mezziDei mezzi
Interni o esterni all’azienda finalizzati all’attività diInterni o esterni all’azienda finalizzati all’attività di
PrevenzionePrevenzione
Protezione dai rischi professionaliProtezione dai rischi professionali È organizzato dal datore di lavoroÈ organizzato dal datore di lavoro
designando una o più persone all’interno dell’aziendadesignando una o più persone all’interno dell’azienda
In numero sufficienteIn numero sufficiente
In possesso delle capacità necessarieIn possesso delle capacità necessarie
Con a disposizione mezzi e tempi adeguatiCon a disposizione mezzi e tempi adeguati
Con un responsabile (in possesso di attitudini e capacitàCon un responsabile (in possesso di attitudini e capacità adeguate)adeguate)
Previa consultazione dell’RLSPrevia consultazione dell’RLS
44. Servizio di Prevenzione e Protezione (Servizio di Prevenzione e Protezione (strumento tecnicostrumento tecnico
del datore di lavoro)del datore di lavoro)
CompitiCompiti
Individuazione dei rischiIndividuazione dei rischi
Valutazione dei rischiValutazione dei rischi
Individuazione misure idoneeIndividuazione misure idonee
Elaborazione misure idoneeElaborazione misure idonee
Elaborazione procedure di sicurezzaElaborazione procedure di sicurezza
Formazione dei lavoratoriFormazione dei lavoratori
Partecipazione a fasi di consultazionePartecipazione a fasi di consultazione
Informazione ai lavoratori lavoro – dirigenti - prepostiInformazione ai lavoratori lavoro – dirigenti - preposti
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
LavoratoriLavoratori
45. Nel D.Lvo 626/1994 laNel D.Lvo 626/1994 la Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi
emerge come processoemerge come processo
•Preliminare e propedeutico alle scelte aziendaliPreliminare e propedeutico alle scelte aziendali
•sistematico e abituale, non episodico o unasistematico e abituale, non episodico o una tantumtantum
•Rigorosamente esplicitato nei suoi criteri eRigorosamente esplicitato nei suoi criteri e documentato nei contenutidocumentato nei contenuti
•Costruito e gestito in modo partecipato,Costruito e gestito in modo partecipato, coinvolgendo tutte le figure aziendalicoinvolgendo tutte le figure aziendali
delladella prevenzioneprevenzione
La Valutazione del Rischio è compito giuridico delLa Valutazione del Rischio è compito giuridico del Datore di Lavoro cheDatore di Lavoro che
deve garantirne l’esecuzionedeve garantirne l’esecuzione
In realtà viene effettuata daIn realtà viene effettuata da Responsabile del SPPAResponsabile del SPPA
che si avvale della collaborazione degli altriche si avvale della collaborazione degli altri componenti il SPPA, delcomponenti il SPPA, del
Medico Competente, del RLS e se necessario di consulenti esterniMedico Competente, del RLS e se necessario di consulenti esterni
46. Per effettuare la valutazione è necessarioPer effettuare la valutazione è necessario
Sapere
Le leggiLe leggi
Le norme di buona tecnicaLe norme di buona tecnica
Gli standard di riferimentoGli standard di riferimento
L’igiene del lavoroL’igiene del lavoro
L’ergonomiaL’ergonomia
La sicurezza sul lavoroLa sicurezza sul lavoro
I cicli tecnologiciI cicli tecnologici
Le tecniche di igiene ambientaleLe tecniche di igiene ambientale
Le tecniche di bonifica ambientaleLe tecniche di bonifica ambientale
Le tecniche diLe tecniche di comunicazione/formazionecomunicazione/formazione
Le informazioni sull’aziendaLe informazioni sull’azienda
Saper fareSaper fare
Valutare i livelliValutare i livelli di rischio
Identificare pericoli e situazioniIdentificare pericoli e situazioni pericolosepericolose
Mettere i rischi in ordine di prioritàMettere i rischi in ordine di priorità
Proporre le opzioni possibili perProporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischieliminare/ridurre i rischi
Valutare costi ed efficaciaValutare costi ed efficacia
Promuovere e comunicarePromuovere e comunicare
Identificare i casi in cui le proprieIdentificare i casi in cui le proprie competenze sono inadeguate ecompetenze sono inadeguate e
occorrono altre competenzeoccorrono altre competenze
47. LavoratoriLavoratori
ObblighiObblighi
•il rifiuto ad eseguire le visite periodiche è sanzionato penalmenteil rifiuto ad eseguire le visite periodiche è sanzionato penalmente
•è sancita una maggiore responsabilità personale del lavoratoreè sancita una maggiore responsabilità personale del lavoratore
Inoltre devonoInoltre devono
Osservare disposizioni e istruzioniOsservare disposizioni e istruzioni
Utilizzare correttamente macchine, attrezzature etcUtilizzare correttamente macchine, attrezzature etc
Usare DPIUsare DPI
Segnalare carenzeSegnalare carenze
Non rimuovere dispositiviNon rimuovere dispositivi
Non assumere iniziative pericoloseNon assumere iniziative pericolose
Fare visite periodicheFare visite periodiche
Collaborare con il datore di lavoroCollaborare con il datore di lavoro
48. Rappresentante dei lavoratori per laRappresentante dei lavoratori per la sicurezzasicurezza
Ciò che può fare diCiò che può fare di suasua iniziativainiziativa
Accedere ai luoghi di lavoroAccedere ai luoghi di lavoro
Promuovere misure idoneePromuovere misure idonee
Formulare osservazioniFormulare osservazioni all’organo di vigilanzaall’organo di vigilanza
Fare proposteFare proposte
Avvertire il responsabileAvvertire il responsabile
Far ricorso all’organo diFar ricorso all’organo di vigilanzavigilanza
Richiedere la riunione diRichiedere la riunione di prevenzione nelle aziendeprevenzione nelle aziende con <15 addetticon <15 addetti
Casi in cui deve essereCasi in cui deve essere consultato e coinvoltoconsultato e coinvolto
Valutazione dei rischi e fasiValutazione dei rischi e fasi successivesuccessive
Designazione addettiDesignazione addetti prevenzione e lavoratori addettiprevenzione e lavoratori addetti a compitia compiti
specifici(antincendio,specifici(antincendio, emergenze, pronto soccorso)emergenze, pronto soccorso)
Organizzazione e formazione deiOrganizzazione e formazione dei lavoratori con compiti specificilavoratori con compiti specifici
Valutazione temi della riunioneValutazione temi della riunione periodica di prevenzione cuiperiodica di prevenzione cui devedeve
partecipare (che il datorepartecipare (che il datore di lavoro deve indire almenodi lavoro deve indire almeno una voltauna volta
all’anno nelle aziende con > 15 addettiall’anno nelle aziende con > 15 addetti
49. Rappresentante dei lavoratori per laRappresentante dei lavoratori per la sicurezzasicurezza
Deve disporreDeve disporre
Adeguata formazioneAdeguata formazione
Tempo sufficienteTempo sufficiente
Mezzi e strumenti idoneiMezzi e strumenti idonei
Accesso alla documentazioneAccesso alla documentazione
Deve ricevereDeve ricevere
Informazioni su rischi, valutazione, misure, infortuni,Informazioni su rischi, valutazione, misure, infortuni, malattiemalattie
professionali, ambiente etcprofessionali, ambiente etc
Informazioni provenienti dall’organo di vigilanza (verbali,Informazioni provenienti dall’organo di vigilanza (verbali, pareri,pareri,
autorizzazioni, relazioni)autorizzazioni, relazioni)
Informazioni sulla sorveglianza (risultati collettivi anonimi)Informazioni sulla sorveglianza (risultati collettivi anonimi)