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La tassazione degli immobili
e delle attività detenute all’estero
Brevi appunti su IVIE ed IVAFE
2
Decreto Legge Salva Italia
L'articolo 19 del DL 06/12/2011 n. 201 ha istituito:
• un'imposta dello 0,76% sugli immobili esteri posseduti dalle persone
fisiche residenti, a decorrere dal 2011 (IVIE);
• un'imposta dello 0,10% per il 2011 e il 2012 e dello 0,15% dal 2013,
sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti
(IVAFE);
• un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all'1% nel
2012, all'1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con
il c.d. "scudo fiscale" e ancora segretati;
• un'imposta straordinaria dell'1% sulle attività finanziarie "scudate" che
sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito,
amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di
emersione ovvero comunque dismesse.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3
Circolare n. 28/E
Agenzia delle Entrate
La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell'Agenzia delle Entrate fa il punto
della situazione su:
• Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)
• Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
(IVAFE)
Scontano le due imposte le persone fisiche residenti in Italia che
detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività
finanziarie all'estero.
Grazie al differimento dei termini previsti per i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni, è possibile pagare entro il 9 luglio le predette imposte senza
alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto, con lo 0,40% in più.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4
Tassazione sugli immobili
detenuti all’estero
IVIEIVIE
5
DL Semplificazione Fiscale
L'articolo 8 del DL n. 16/2012 ha modificato in modo sostanziale l'impianto
delle suddette imposte, introducendo:
•un'apposita base imponibile dell'imposta sugli immobili esteri, se si
possiedono immobili nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio
economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni
(Norvegia e Islanda);
•la previsione per la quale l'imposta sulle attività finanziarie detenute
all'estero diventa in misura fissa se si applica a conti correnti detenuti presso
un intermediario residente nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio
economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni
(Norvegia e Islanda);
•alcune modifiche in relazione alla determinazione delle imposte sulle
attività "scudate" e al termine per il loro versamento.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
6
Soggetti Passivi
Sono tenute al versamento dell'imposta sugli immobili esteri le persone
fisiche residenti ai fini fiscali in Italia:
• proprietarie dell'immobile;
• titolari di altro diritto reale sullo stesso.
Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta
gli immobili situati all'estero posseduti da:
• società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Società cooperative) ed
enti ad esse equiparati;
• società semplici ed enti ad esse equiparati;
• trust;
• enti non commerciali.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
7
Ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari
l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti
previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.
Ad esempio
Per gli immobili situati in Paesi di common law può sussistere sia un diritto
di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - che un diritto al possesso dei
beni - “leasehold”.
Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla
proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il
pagamento di un corrispettivo.
Considerato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali
come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto),
piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che in tal caso sono tenuti
al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i
titolari della proprietà fondiaria assoluta.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
Soggetti Passivi
8
Determinazione dell’imposta
L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% e deve essere
applicata:
• sul costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dai contratti;
• in mancanza di tale riferimento, sul valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l'immobile.
Il tributo è dovuto nella misura dello 0,76% calcolato in proporzione:
• alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale,
• al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva
di tale diritto.
Comunque, è bene rammentare che l’imposta non è dovuta in caso il suo
importo non superi la misura di 200 euro.
In pratica, esiste una specifica soglia di esenzione per gli immobili il cui valore
complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
9
Immobili situati in Europa
Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione
Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il
calcolo dell’IVIE è :
• quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte
patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato.
In mancanza del valore catastale si applica la regola generale
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito
medio ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non
preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione
analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la
determinazione del valore catastale dell’immobile.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
10
Detrazioni per crediti d’imposta
Dall’IVIE è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata,
nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile.
Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri
beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine
di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
11
Versamento dell’imposta
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di
riferimento.
Il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del
modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli
importi in valuta calcolato
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVIE non sia superiore a
12 euro il versamento non deve essere effettuato.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
12
Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6 giugno 2012, il versamento
dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato:
• entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni;
• entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%.
Si precisa, inoltre, che:
• non sono dovuti acconti;
• il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice
tributo "4041";
• è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per
l'IRPEF;
• il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni
fornite con la Risoluzione 54/E, 7 giugno 2012, che ha istituito il
codice tributo.
IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
Versamento dell’imposta
13
Tassazione sulle attività
finanziarie detenute all’estero
IVAFEIVAFE
14
IVAFE
Il "decreto Monti" ha istituito anche un'imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.
Anche l‘IVAFE si applica a decorrere dal 2011 (UNICO 2012)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state
oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della
regolarizzazione
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
15
Attività finanziarie rilevanti
L‘IVAFE si applica sulle seguenti attività finanziarie
se detenute all'estero:
•partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non
residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici
italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non
rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di
OICR), valute estere, depositi e conti correnti
costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione
(es. accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
•contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra
cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché
polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con
compagnie di assicurazione estere;
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
16
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del
territorio italiano;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
• diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari
assimilati;
• ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi
diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Attività finanziarie rilevanti
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
Casi di esclusione
1. L'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese
di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a
condizione che dette imprese applichino l'imposta di bollo ordinaria.
2. Non sono soggette all'imposta le forme di previdenza complementare
organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
18
Determinazione dell’imposta
Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie
detenute all'estero:
• lo 0,1%, per il 2011 e il 2012
• lo 0,15%, a decorrere dal 2013
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista
alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame
La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita:
• dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel
luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le
singole attività;
• in mancanza del valore di mercato, secondo il valore nominale o di
rimborso.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
19
E’ da segnalarsi, inoltre, che l’IVAFE:
•si applica proporzionalmente ai giorni di detenzione delle attività
finanziarie;
•in caso di attività finanziarie cointestate, è ripartita in base alla
percentuale di possesso;
•è possibile dedurre, fino a concorrenza dell'imposta medesima, un
credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale
versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Qualora le attività finanziarie non siano più possedute al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, si deve considerare il loro valore rilevato al
termine del periodo di detenzione.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
Determinazione dell’imposta
20
Titoli negoziati
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare
riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31
dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.
A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell'intermediario
estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di
assicurazione estera.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere
il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
21
Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque,
nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla
negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al
valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti nell'Unione europea o nello
Spazio economico europeo
Con il DL 16/2012 è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti in Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
(Norvegia e Islanda).
Per tali attività finanziarie la persona fisica titolare deve liquidare all'interno del
modello UNICO un importo fisso pari a 34,20 euro. Tale imposta:
• è rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di conti correnti o libretti
di risparmio cointestati, è ripartita in base alla percentuale di possesso;
• non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti
conto e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
Titoli negoziati
22
Detrazioni per crediti d’imposta
Dall’IVAFE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata
nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività
finanziarie.
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le
imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione
esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito
d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
23
Versamento dell’imposta
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di
riferimento.
Il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del
modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli
importi in valuta calcolato
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore
a 12 euro il versamento non deve essere effettuato.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
24
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento
che, per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 06/06/2012, deve
quindi essere effettuato:
• entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni;
• entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%.
Al riguardo, si precisa che:
• a differenza dell'imposta dovuta sugli immobili all'estero, non si
applica il limite di esenzione di 200,00 euro;
• non sono dovuti acconti;
• il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice
tributo "4043";
• è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste
per l'IRPEF;
• il modello F24 deve essere compilato secondo le istruzioni fornite
con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012, che ha istituito il
suddetto codice tributo.
ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
Versamento dell’imposta
www.directio.itwww.directio.it
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IVIE & IVAFE

  • 1. La tassazione degli immobili e delle attività detenute all’estero Brevi appunti su IVIE ed IVAFE
  • 2. 2 Decreto Legge Salva Italia L'articolo 19 del DL 06/12/2011 n. 201 ha istituito: • un'imposta dello 0,76% sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti, a decorrere dal 2011 (IVIE); • un'imposta dello 0,10% per il 2011 e il 2012 e dello 0,15% dal 2013, sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (IVAFE); • un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all'1% nel 2012, all'1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con il c.d. "scudo fiscale" e ancora segretati; • un'imposta straordinaria dell'1% sulle attività finanziarie "scudate" che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • 3. 3 Circolare n. 28/E Agenzia delle Entrate La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione su: • Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) Scontano le due imposte le persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero. Grazie al differimento dei termini previsti per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, è possibile pagare entro il 9 luglio le predette imposte senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto, con lo 0,40% in più. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • 4. 4 Tassazione sugli immobili detenuti all’estero IVIEIVIE
  • 5. 5 DL Semplificazione Fiscale L'articolo 8 del DL n. 16/2012 ha modificato in modo sostanziale l'impianto delle suddette imposte, introducendo: •un'apposita base imponibile dell'imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda); •la previsione per la quale l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero diventa in misura fissa se si applica a conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda); •alcune modifiche in relazione alla determinazione delle imposte sulle attività "scudate" e al termine per il loro versamento. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 6. 6 Soggetti Passivi Sono tenute al versamento dell'imposta sugli immobili esteri le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia: • proprietarie dell'immobile; • titolari di altro diritto reale sullo stesso. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta gli immobili situati all'estero posseduti da: • società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Società cooperative) ed enti ad esse equiparati; • società semplici ed enti ad esse equiparati; • trust; • enti non commerciali. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 7. 7 Ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato. Ad esempio Per gli immobili situati in Paesi di common law può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - che un diritto al possesso dei beni - “leasehold”. Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO Soggetti Passivi
  • 8. 8 Determinazione dell’imposta L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% e deve essere applicata: • sul costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dai contratti; • in mancanza di tale riferimento, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Il tributo è dovuto nella misura dello 0,76% calcolato in proporzione: • alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, • al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. Comunque, è bene rammentare che l’imposta non è dovuta in caso il suo importo non superi la misura di 200 euro. In pratica, esiste una specifica soglia di esenzione per gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 9. 9 Immobili situati in Europa Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’IVIE è : • quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 10. 10 Detrazioni per crediti d’imposta Dall’IVIE è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 11. 11 Versamento dell’imposta Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. Il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVIE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere effettuato. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO
  • 12. 12 Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6 giugno 2012, il versamento dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato: • entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni; • entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%. Si precisa, inoltre, che: • non sono dovuti acconti; • il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4041"; • è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF; • il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni fornite con la Risoluzione 54/E, 7 giugno 2012, che ha istituito il codice tributo. IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO Versamento dell’imposta
  • 13. 13 Tassazione sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFEIVAFE
  • 14. 14 IVAFE Il "decreto Monti" ha istituito anche un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. Anche l‘IVAFE si applica a decorrere dal 2011 (UNICO 2012) A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 15. 15 Attività finanziarie rilevanti L‘IVAFE si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all'estero: •partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); •contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 16. 16 • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio italiano; • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; • diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Attività finanziarie rilevanti ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 17. Casi di esclusione 1. L'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a condizione che dette imprese applichino l'imposta di bollo ordinaria. 2. Non sono soggette all'imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 18. 18 Determinazione dell’imposta Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero: • lo 0,1%, per il 2011 e il 2012 • lo 0,15%, a decorrere dal 2013 A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita: • dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività; • in mancanza del valore di mercato, secondo il valore nominale o di rimborso. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 19. 19 E’ da segnalarsi, inoltre, che l’IVAFE: •si applica proporzionalmente ai giorni di detenzione delle attività finanziarie; •in caso di attività finanziarie cointestate, è ripartita in base alla percentuale di possesso; •è possibile dedurre, fino a concorrenza dell'imposta medesima, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Qualora le attività finanziarie non siano più possedute al 31 dicembre dell'anno di riferimento, si deve considerare il loro valore rilevato al termine del periodo di detenzione. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO Determinazione dell’imposta
  • 20. 20 Titoli negoziati Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 21. 21 Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Conti correnti e libretti di risparmio detenuti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo Con il DL 16/2012 è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda). Per tali attività finanziarie la persona fisica titolare deve liquidare all'interno del modello UNICO un importo fisso pari a 34,20 euro. Tale imposta: • è rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati, è ripartita in base alla percentuale di possesso; • non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO Titoli negoziati
  • 22. 22 Detrazioni per crediti d’imposta Dall’IVAFE si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 23. 23 Versamento dell’imposta Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. Il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere effettuato. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
  • 24. 24 Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento che, per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 06/06/2012, deve quindi essere effettuato: • entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni; • entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4%. Al riguardo, si precisa che: • a differenza dell'imposta dovuta sugli immobili all'estero, non si applica il limite di esenzione di 200,00 euro; • non sono dovuti acconti; • il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4043"; • è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF; • il modello F24 deve essere compilato secondo le istruzioni fornite con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012, che ha istituito il suddetto codice tributo. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO Versamento dell’imposta
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